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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1443 della Commissione del 29 giugno 2026 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 e delle relative sottocombinazioni DP202216 x NK603 e DP202216 x DAS-40278-9, conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 4403] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

Il 10 marzo 2023 Corteva Agriscience Belgium B.V., con sede in Belgio, ha presentato all’autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Corteva Agriscience LLC, con sede negli Stati Uniti («richiedente»), conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 («domanda»). La domanda riguardava anche l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.

Inoltre la domanda riguardava l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da tre sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco DP202216 x NK603 x DAS-40278-9, DP202216 x NK603, DP202216 x DAS-40278-9 e NK603 x DAS-40278-9. Una sottocombinazione inclusa nella domanda, NK603 × DAS-40278-9, è già stata autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2085 della Commissione2.

La presente decisione riguarda il granturco DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 e le restanti sottocombinazioni DP202216 x NK603 e DP202216 x DAS-40278-9.

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 la domanda comprendeva le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3. Essa comprendeva inoltre le informazioni richieste negli allegati III e IV di tale direttiva nonché un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della medesima direttiva.

Il 5 dicembre 2025 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere scientifico favorevole sul granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/20034. L’Autorità ha concluso che il granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 e le relative sottocombinazioni, come descritti nella domanda, sono sicuri quanto la loro versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che il consumo di alimenti e mangimi a base di granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 e delle relative sottocombinazioni non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale per gli esseri umani e gli animali.

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le questioni e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti.

Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni DP202216 x NK603 e DP202216 x DAS-40278-9 per gli usi elencati nella domanda.

È opportuno assegnare un identificatore unico al granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 e alle relative sottocombinazioni DP202216 x NK603 e DP202216 x DAS-40278-9 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione5.

Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Tuttavia, al fine di garantire che l’uso di tali prodotti rimanga entro i limiti fissati dall’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, l’etichettatura di tali prodotti, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, dovrebbe recare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione.

Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione7.

Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di ulteriori condizioni specifiche o di restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione degli alimenti e dei mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 e dalle relative sottocombinazioni o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Tutte le informazioni relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

La presente decisione deve essere notificata alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco (Zea mays L.) geneticamente modificato, di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione sono assegnati i seguenti identificatori unici:

  1. a) l’identificatore unico DP-2Ø2216-6 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603 x DAS-40278-9;

  2. b) l’identificatore unico DP-2Ø2216-6 x MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603;

  3. c) l’identificatore unico DP-2Ø2216-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato DP202216 x DAS-40278-9.

Art. 2 Autorizzazione

I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:

  1. a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato e dalle relative sottocombinazioni di cui all’articolo 1;

  2. b) mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato e dalle relative sottocombinazioni di cui all’articolo 1;

  3. c) prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato e dalle relative sottocombinazioni di cui all’articolo 1 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Art. 3 Etichettatura

1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco»;

2. la dicitura «non destinato alla coltivazione» deve figurare sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato e dalle relative sottocombinazioni di cui all’articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

Art. 4 Metodo di rilevamento

Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato e delle relative sottocombinazioni di cui all’articolo 1 si applicano i metodi indicati alla lettera d) dell’allegato.

Art. 5 Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

1. Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.

2. Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.

Art. 7 Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium B.V.

Art. 8 Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Art. 9 Destinatario

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana, 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium B.V., Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione