Decisione (UE) 2026/1754 della Banca centrale europea del 7 luglio 2026 che modifica la decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB e che abroga la decisione BCE/2007/7 (BCE/2022/22) (BCE/2026/16)
Testo vigente
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 22 e 23,
in data 11 giugno 2021 il Consiglio direttivo ha stabilito che una funzionalità di regolamento cross currency nel servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS) è in linea con gli obiettivi strategici dell’Eurosistema. A seguito di tale decisione, l’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8)1 (di seguito, l’«indirizzo TARGET») è stato modificato dall’indirizzo (UE) 2026/1473 della Banca centrale europea (BCE/2026/11)2 in maniera tale per cui TIPS consentirà, a partire dal 14 novembre 2026, di inviare pagamenti ai partecipanti TIPS o di ricevere pagamenti dai partecipanti TIPS che aderiscono allo schema di bonifico istantaneo denominato One-Leg Out (OCT Inst) SEPA del Consiglio europeo per i pagamenti (EPC).
Le modifiche all’indirizzo TARGET hanno inoltre introdotto un meccanismo in TARGET per consentire ai partecipanti di gestire meglio la loro liquidità consentendo trasferimenti automatici di liquidità tra i conti in contanti principali (MCA) di un partecipante e i suoi conti in contanti dedicati TIPS (TIPS DCA), una volta superato un limite minimo o massimo fissato dal partecipante.
Altre modifiche apportate all’indirizzo TARGET riguardano i termini e le condizioni di TARGET-ECB, compresa la modifica delle tariffe per i titolari di conti in contanti dedicati per il regolamento lordo in tempo reale; pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate nella decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea (BCE/2022/22)3.
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche
Gli allegati all’indirizzo (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) sono modificati come segue:
1) l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I alla presente decisione;
2) allegato III è modificato conformemente all’allegato II alla presente decisione;
3) l’allegato I è modificato, a decorrere dal 14 novembre 2026, in conformità all’allegato III alla presente decisione;
4) l’allegato III è modificato, a decorrere dal 14 novembre 2026, in conformità all’allegato IV alla presente decisione;
Art. 2 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 luglio 2026 La presidente della BCE Christine Lagarde