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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1559 della Commissione del 10 luglio 2026 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda dell’Italia di non applicazione della tabella di priorità dei livelli supportati a terra di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione [notificata con il numero C(2026) 4714] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

L’11 novembre 2024 l’Italia ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione del SUBSET-0262, punto 5.10.2.4, di cui all’allegato I, appendice A, Tabella A 2, n. indice 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione3, ai veicoli Siemens della piattaforma Vectron X4 (release SW E2.05a o F1.08a) fino al 31 dicembre 2026 («domanda»). La domanda è stata presentata in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797.

Il SUBSET-026, punto 5.10.2.4, di cui all’allegato I, appendice A, Tabella A 2, n. indice 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, dispone che debba essere stabilita una tabella di priorità dei livelli supportati a terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) da inviare alle apparecchiature di segnalamento di bordo.

Il progetto cui si fa riferimento nella domanda consiste in 570 veicoli Siemens della piattaforma Vectron X4, equipaggiati con il sottosistema del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) baseline 3 (BL3) di bordo (release SW E2.05a o F1.08a), da autorizzare con area d’uso in Italia. Tali veicoli appartengono a cinque tipi di veicoli registrati nell’ERATV: i) 11-057-0080-9-001-001; ii) 11-057-0081-7-001-001; iii) 11-057-0085-8-001-001; iv) 11-057-0086-6-001-001; e v) 11-057-0088-2-001-001.

Secondo i documenti presentati dall’Italia, il rispetto del SUBSET-026, punto 5.10.2.4, quale previsto dall’allegato I, appendice A, Tabella A 2, n. indice 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, comporterebbe una perdita economica di 56250000 EUR, in quanto le locomotive non potrebbero svolgere il lavoro per il quale sono state appaltate. Le locomotive sono equipaggiate con l’ETCS, ma non sono ancora autorizzate all’uso in Italia in quanto le necessarie prove di compatibilità non sono ancora state completate per i tipi ERATV interessati.

Come misura alternativa, l’Italia propone di applicare una funzione di disattivazione del livello ETCS sviluppata da Siemens per l’Italia, che è stata valutata positivamente da una valutazione indipendente della sicurezza durante il processo di approvazione dei tipi di veicoli interessati registrati nell’ERATV. Questa funzione di inibizione del livello ETCS consente di far circolare i veicoli nell’ambito del sistema nazionale italiano di controllo dei treni (SCMT) nonostante il fatto che l’ETCS sia installato sia a bordo del veicolo che a terra. Questa misura alternativa è integrata dal decreto n. 1/2016 sulle norme nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari, compresi i sottosistemi controllo-comando e segnalamento a bordo, che stabilisce le modalità di implementazione e funzionamento del sistema SCMT. Tale norma nazionale è stata notificata all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/7974. L’Italia impone inoltre al richiedente di applicare le pertinenti norme europee e i regolamenti complementari dell’Unione, nonché le norme nazionali e del gestore dell’infrastruttura5.

La non applicazione deve inoltre strettamente limitarsi ai singoli veicoli Siemens della piattaforma Vectron X4 (release SW E2.05a o F1.08a) notificati dall’Italia alla Commissione. L’Italia dovrebbe comunicare alla Commissione il numero europeo di veicolo (European Vehicle Number - EVN) dei 15 veicoli di cui all’allegato per i quali l’EVN non è ancora disponibile. L’Italia dovrebbe inoltre essere autorizzata a modificare i numeri di identificazione specifici di tali veicoli informandone la Commissione. L’Italia dovrebbe notificare senza indugio alla Commissione eventuali modifiche in tal senso.

In base alla giustificazione della domanda fornita dall’Italia e alle disposizioni alternative proposte, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono ritenersi soddisfatte per quanto riguarda i veicoli Siemens della piattaforma Vectron X4 (release SW E2.05a o F1.08a). La domanda dovrebbe quindi essere accolta.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La domanda dell’Italia di non applicazione del SUBSET-026, punto 5.10.2.4, di cui all’allegato I, appendice A, Tabella A 2, n. indice 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione, ai veicoli Siemens della piattaforma Vectron X4 (release SW E2.05a o F1.08a) è accettata a condizione che sia applicata la misura alternativa proposta dall’Italia.

L’Italia notifica senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica degli identificatori delle locomotive elencate nell’allegato.

Art. 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2026.

Art. 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione