Decisione di esecuzione (UE) 2026/1725 del Consiglio del 10 luglio 2026 che autorizza la fornitura di sostegno a titolo della riserva dell’UE per la cibersicurezza alla Repubblica di Moldova (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell’Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)1, e in particolare l’articolo 19, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha riconosciuto alla Repubblica di Moldova (Moldova) lo status di paese candidato. Tale decisione era basata sul rispetto da parte della Moldova delle condizioni specificate nel parere della Commissione del giugno 2022 sulla domanda di adesione della Moldova. A seguito della raccomandazione formulata dalla Commissione, il 14 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha disposto l’avvio dei negoziati di adesione con la Moldova.
Nelle sue conclusioni del 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha affermato che l’Unione continuerà a fornire tutto il sostegno del caso alla Moldova, che si trovava a far fronte alle molteplici ripercussioni della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.
Gli incidenti di cibersicurezza continuano a causare ripercussioni a livello economico e sociale in tutta l’Unione e a livello mondiale. Le minacce informatiche si stanno evolvendo in modo particolarmente rapido in alcuni paesi candidati, nei quali possibili incidenti di cibersicurezza significativi o incidenti di cibersicurezza su vasta scala possono potenzialmente perturbare e danneggiare le infrastrutture fondamentali, interferire con il corretto funzionamento dell’economia e delle istituzioni o comportare gravi rischi di pubblica sicurezza per enti e cittadini. Ciò vale in modo particolare in Moldova, dove la Russia conduce campagne ibride e attacchi informatici per minacciare le infrastrutture fondamentali, i processi democratici e le infrastrutture elettorali.
Tenendo conto della natura imprevedibile degli attacchi informatici, del fatto che spesso non sono circoscritti a un’area geografica specifica e che presentano un elevato rischio di propagazione, il rafforzamento della resilienza dei paesi limitrofi e della loro capacità di rispondere efficacemente agli incidenti di cibersicurezza significativi e agli incidenti di cibersicurezza su vasta scala contribuisce alla protezione dell’Unione nel suo complesso, in particolare del suo mercato interno e della sua industria. Il regolamento (UE) 2025/38 prevede pertanto che i paesi terzi che sono parte di un accordo di associazione con l’Unione che consente la loro partecipazione al programma Europa digitale (Digital Europe Programme – «DEP») («paesi terzi associati al DEP») possano essere sostenuti a titolo della riserva dell’UE per la cibersicurezza («riserva») in tutti i loro territori o in parte di essi, laddove ciò sia previsto dall’accordo attraverso il quale il paese terzo è associato al DEP.
Conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) 2025/38, i paesi terzi associati al programma Europa digitale possono richiedere i servizi della riserva quando i soggetti interessati e per i quali chiedono tale sostegno sono soggetti che operano in settori ad alta criticità o in altri settori critici e quando gli incidenti individuati comportano perturbazioni operative significative o potrebbero avere effetti di ricaduta nell’Unione. Un paese terzo può beneficiare di tale sostegno se espressamente previsto nell’accordo che associa tale paese al DEP. Inoltre, tale paese terzo deve essere ammissibile al sostegno dalla riserva solo qualora siano soddisfatti tre criteri stabiliti dall’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/38. In primo luogo, il paese terzo deve rispettare pienamente i termini dell’accordo attraverso il quale tale paese è associato al DEP, nella misura in cui esse si riferiscono alla partecipazione alla riserva. In secondo luogo, data la natura complementare della riserva, il paese terzo ha adottato misure adeguate per prepararsi a incidenti di cibersicurezza significativi o a incidenti equivalenti a incidenti di cibersicurezza su vasta scala. In terzo luogo, il sostegno fornito dalla riserva è coerente con la politica dell’Unione nei confronti del paese e con le sue relazioni generali con il paese nonché con altre politiche dell’Unione in materia di sicurezza.
La fornitura di sostegno ai paesi terzi associati al programma Europa digitale può incidere sulle relazioni con i paesi terzi e sulla politica di sicurezza dell’Unione, anche nel contesto della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune. Il Consiglio dovrebbe deliberare sulla base di una proposta della Commissione, tenendo debitamente conto della valutazione da parte della Commissione dei tre criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2025/38.
La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha avuto pesanti ripercussioni sulla Moldova, che è stata nel contempo bersaglio diretto delle attività ibride della Russia intese a destabilizzare il paese e a comprometterne il percorso verso l’adesione all’Unione. In tale contesto l’Unione ha fornito un sostegno globale alla Moldova per affrontare le sfide insorte a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e per rafforzare la resilienza, la sicurezza e la stabilità del paese a fronte delle attività dirette di destabilizzazione della Russia.
Il 24 aprile 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/8552 che istituisce una missione civile di partenariato dell’Unione europea in Moldova nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune al fine di fornire consulenza a livello strategico e sostegno operativo negli ambiti della gestione delle crisi e delle minacce ibride. Dal 2021 l’Unione ha inoltre fornito un sostegno costante attraverso lo strumento europeo per la pace, istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio3, per rafforzare le capacità della Moldova nel settore militare e della difesa. La firma, il 21 maggio 2024, del partenariato UE-Moldova in materia di sicurezza e difesa ha razionalizzato la struttura della cooperazione tra l’Unione e la Moldova in ambiti chiave, quali pace, sicurezza e difesa. Inoltre il piano di crescita per la Moldova, adottato dalla Commissione il 10 ottobre 2024, mira a sostenere le riforme socioeconomiche della Moldova e a migliorarne l’accesso al mercato interno, con riforme specifiche previste nel settore della governance della cibersicurezza.
Poiché la Moldova ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2025/38, la fornitura di sostegno a titolo della riserva alla Moldova è stato autorizzato dal 14 luglio 2025 con decisione di esecuzione (UE) 2025/1458 del Consiglio4. Da allora la Moldova è ammissibile a beneficiare del sostegno a titolo della riserva nella risposta agli incidenti di cibersicurezza. Tale decisione scade il 14 luglio 2026 e può essere rinnovata conformemente all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/38.
La Commissione ha valutato se la Moldova continui a soddisfare i tre criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2025/38 e ritiene che tali criteri siano soddisfatti. Nell’effettuare tale valutazione la Commissione ha altresì consultato l’alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Conformemente all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/38, la valutazione del Consiglio è che la Moldova rispetta le condizioni pertinenti dell’accordo attraverso il quale tale paese è associato al DEP e ha adottato misure adeguate per prepararsi a incidenti di cibersicurezza significativi e a incidenti di cibersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala. Inoltre, la valutazione del Consiglio constata che il sostegno fornito dalla riserva è coerente con la politica dell’Unione nei confronti della Moldova e con le sue relazioni generali con il paese, nonché con altre politiche dell’Unione in materia di sicurezza, in particolare alla luce dei fattori di cui al considerando 8.
Poiché l’accordo che associa la Moldova al DEPe prevede la partecipazione alla riserva e poiché tale paese soddisfa i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2025/38, è opportuno rinnovare l’autorizzazione della fornitura di sostegno a titolo della riserva alla Moldova. È pertanto opportuno adottare una nuova decisione di esecuzione.
Al fine di garantire la fornitura continua di sostegno in conformità dei criteri di cui al regolamento (UE) 2025/38, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il 15 luglio 2026. Al fine di consentire un sostegno adeguato e tempestivo, la presente decisione dovrebbe applicarsi per un anno,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La fornitura di sostegno a titolo della riserva dell’UE per la cibersicurezza nei confronti della Repubblica di Moldova ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2025/38 è autorizzata.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2026.
Essa si applica per un anno.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente S. Harris