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Decisione (PESC) 2026/1718 del Consiglio del 13 luglio 2026 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa e che modifica la decisione (PESC) 2021/1012

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

L’8 dicembre 2011 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Corno d’Africa.

Il 21 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/10121, relativa alla nomina della sig.ra Annette WEBER quale RSUE per il Corno d’Africa.

Il 18 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/12382, che ha prorogato il mandato della sig.ra Annette WEBER quale RSUE per il Corno d’Africa fino al 31 agosto 2024.

Il 26 luglio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/20823, che ha prorogato il mandato della sig.ra Annette WEBER quale RSUE per il Corno d’Africa. Il mandato dell’RSUE scadrà il 31 agosto 2026.

È opportuno prorogare il mandato dell’RSUE di altri 12 mesi e stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o settembre 2026 al 31 agosto 2027.

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (PESC) 2021/1012 è così modificata:

  1. 1) all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La sig.ra Annette WEBER è nominata rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Corno d’Africa dal 1o luglio 2021 al 31 agosto 2022. Il mandato della sig.ra Annette WEBER quale RSUE per il Corno d’Africa è prorogato fino al 31 agosto 2024. Il mandato della sig.ra Annette WEBER quale RSUE per il Corno d’Africa è prorogato fino al 31 agosto 2026. Il mandato della sig.ra Annette WEBER quale RSUE per il Corno d’Africa è prorogato fino al 31 agosto 2027. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE cessi in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“AR”).» ;

  2. 2) all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’RSUE concorre all’impegno dell’Unione volto ad approfondire le sue relazioni e il suo partenariato strategici con la regione del Corno d’Africa e i suoi paesi, nel pieno rispetto dei principi della sovranità e dell’integrità territoriale, con l’obiettivo di sostenere la pace e la sicurezza, la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, la parità di genere, i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario (DIU), lo sviluppo sostenibile, la crescita economica, l’azione per il clima e la cooperazione regionale.» ;

  3. 3) all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato per il periodo dal 1o settembre 2026 al 31 agosto 2027 è pari a EUR 2701444,65» ;

  4. 4) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Surrogazione Al fine di assicurare il rispetto degli impegni giuridici contratti dai precedenti RSUE per il Corno d’Africa per quanto riguarda i membri della loro squadra nonché gli appalti di lavori, forniture o servizi e la locazione di terreni, edifici o altri beni immobili, l’RSUE succede ai precedenti RSUE e ne assume i diritti e gli obblighi, fatta eccezione per gli obblighi derivanti da colpa grave, dei quali tali precedenti RSUE restano gli unici responsabili.» ;

  5. 5) all’articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Ogni anno, l’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e un’esauriente relazione finale sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2027.».

Art. 2 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas