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Decisione (UE) 2026/1934 del Consiglio del 13 luglio 2026 relativa alla firma e all’applicazione a titolo provvisorio del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2026-2030)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles1 («accordo») e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026)2 («protocollo del 2020») sono stati conclusi mediante la decisione (UE) 2020/2000 del Consiglio3. Il protocollo del 2020 è giunto a scadenza il 23 febbraio 2026.

Il 23 giugno 2025 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica delle Seychelles («Seychelles») per un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo. I negoziati sono stati conclusi positivamente con la sigla del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2026-2030) («protocollo»).

Il protocollo mira a permettere alle navi dell’Unione di pescare nella zona di pesca delle Seychelles e a consentire all’Unione e alle Seychelles di collaborare più strettamente per sviluppare una politica di pesca sostenibile, promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Seychelles e nell’Oceano Indiano e contribuire alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

È pertanto opportuno firmare il protocollo.

Tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca delle Seychelles e della necessità di ridurre il più possibile, l’interruzione di tali attività, è opportuno che il protocollo sia applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore.

Poiché il protocollo si estende su più esercizi, i relativi impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue per il periodo di durata del protocollo, in linea con l’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio5, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 3 luglio 20266,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata la firma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2026-2030), fatta salva la conclusione di tale protocollo7.

Art. 2

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente all’articolo 19 del protocollo, a decorrere dal 27 luglio 2026, in attesa della sua entrata in vigore.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Heydon