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Decisione (UE) 2026/2065 del Consiglio del 14 luglio 2026 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il governo del Giappone, dall’altra, sulla partecipazione del governo del Giappone ai programmi dell’Unione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Con lettera del 1o aprile 2022 il governo del Giappone ha espresso l’interesse formale ad associarsi a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio1 («programma Orizzonte Europa»).

Il 15 maggio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2023/10812, che autorizza l’apertura di negoziati con il governo del Giappone per un accordo sui principi generali della partecipazione del governo del Giappone ai programmi dell’Unione e sull’associazione del governo del Giappone al programma Orizzonte Europa.

I negoziati si sono conclusi e l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il governo del Giappone, dall’altra, sulla partecipazione del governo del Giappone ai programmi dell’Unione («accordo») è stato siglato il 22 dicembre 2025.

Gli obiettivi dell’accordo sono istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra l’Unione e il governo del Giappone e stabilire i termini e le condizioni per la partecipazione del governo del Giappone ai programmi dell’Unione aperti alla sua partecipazione conformemente agli atti di base che li istituiscono di cui all’accordo. L’accordo ha quindi lo scopo di consentire all’Unione di condurre azioni di cooperazione con il governo del Giappone a norma dell’articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo, il governo del Giappone è autorizzato a partecipare ai programmi e alle attività dell’Unione che sono aperti alla sua partecipazione, conformemente agli atti di base e secondo le modalità previste dai protocolli dell’accordo.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo, i termini e le condizioni specifici per la partecipazione del governo del Giappone al programma Orizzonte Europa sono stabiliti nel protocollo sull’associazione del governo del Giappone a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) dell’accordo («protocollo»).

In linea con le direttive di negoziato del Consiglio, il protocollo è stato negoziato parallelamente all’accordo e, a norma dell’articolo 17, paragrafo 9, dell’accordo, ne costituisce parte integrante. Il governo del Giappone si associa al pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea» di Orizzonte Europa.

Il Giappone soddisfa i criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695.

L’accordo è conforme all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, per il quale l’associazione al programma Orizzonte Europa dei paesi terzi a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite in un accordo relativo alla partecipazione del paese o territorio interessato a un programma dell’Unione, purché l’accordo garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione, stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi, non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione e garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

È pertanto opportuno firmare l’accordo.

Al fine di garantire in tempo utile la cooperazione tra l’Unione e il governo del Giappone nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione e consentire la partecipazione dei soggetti giapponesi al programma Orizzonte Europa in qualità di soggetti di un paese associato, è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata la firma dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il governo del Giappone, dall’altra, sulla partecipazione del governo del Giappone ai programmi dell’Unione3 («accordo»), con riserva della sua conclusione.

Art. 2

1. L’accordo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo, e subordinatamente alle notifiche ivi previste, in attesa della sua entrata in vigore.

2. La data a partire dalla quale l’accordo deve essere applicato a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne