Decisione (PESC) 2026/1804 del Consiglio del 16 luglio 2026 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.
L’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.
Nella risoluzione ES-11/7, adottata il 24 febbraio 2025, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ricordato la necessità di attuare pienamente le pertinenti risoluzioni che ha adottato in risposta all’aggressione nei confronti dell’Ucraina, in particolare la sua richiesta che la Federazione russa ritiri immediatamente, completamente e senza condizioni tutte le sue forze militari dal territorio dell’Ucraina entro i confini di quest’ultima riconosciuti a livello internazionale, nonché la sua richiesta di un’immediata cessazione delle ostilità da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, in particolare di qualsiasi attacco contro civili e beni civili.
Finché le azioni illegali della Federazione russa continuano a violare norme fondamentali di diritto internazionale, in particolare il divieto dell’uso della forza sancito dall’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, o di diritto internazionale umanitario, è opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall’Unione e, se necessario, adottare misure supplementari.
È opportuno posticipare la data di applicazione del meccanismo di modifica del tetto sui prezzi del petrolio greggio. La decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio2 ha istituito una procedura per adeguare tale tetto sui prezzi in funzione del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo. Tale rinvio è inteso a concedere al Consiglio un periodo di tempo supplementare per esaminare e adottare eventuali modifiche che potrebbero essere necessarie alla luce degli sviluppi del mercato, garantendo in tal modo un processo decisionale ordinato e ben ponderato.
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 4 septdecies della decisione 2014/512/PESC è aggiunto il paragrafo seguente: «13. L’applicazione della procedura di modifica del tetto sui prezzi di cui al paragrafo 12 del presente articolo, inclusi il calcolo del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane, la pubblicazione di un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato e la modifica dell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014, è rinviata affinché la pubblicazione da parte della Commissione di un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato in riferimento al periodo di 22 settimane dal 15 gennaio al 17 giugno 2026 abbia luogo il 23 luglio 2026 e la modifica dell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 si applichi a decorrere dal 15 agosto 2026. L’attuale tetto sui prezzi continua ad applicarsi fino alla data di applicazione del nuovo tetto sui prezzi.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne