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Decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio del 18 luglio 2025 che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.

L’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

Nelle conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riconfermato il risoluto impegno dell’Unione a continuare a fornire all’Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico.

È opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall’Unione e, se necessario, adottare misure supplementari fintantoché gli atti illegali della Federazione russa continueranno a violare norme fondamentali di diritto internazionale, compreso, in particolare, il divieto dell’uso della forza sancito dall’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, o di diritto internazionale umanitario.

Data la gravità della situazione, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive.

In particolare, è opportuno aggiungere 26 entità all’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato IV della decisione 2014/512/PESC, segnatamente l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tali entità comprendono determinate entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, consentendo così l’elusione delle restrizioni all’esportazione, anche per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio.

È opportuno ampliare l’elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, elencandovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui ulteriori macchine a controllo numerico computerizzato e costituenti chimici per propellenti.

Al fine di rafforzare l’efficacia delle misure restrittive imposte in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è necessario affrontare il rischio che tali misure siano eluse mediante esportazioni indirette attraverso paesi terzi. I beni e le tecnologie elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio2 potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, anche se esportati sotto il pretesto di un uso finale civile. Il divieto di esportazioni indirette riguarda le esportazioni di prodotti elencati negli allegati del regolamento (UE) n. 833/2014, anche attraverso un paese terzo. Le autorità competenti dovrebbero adottare tempestivamente misure preventive qualora vi sia il rischio attendibile che tali prodotti esportati verso paesi terzi possano, in ultima analisi, essere dirottati verso la Russia. Pertanto, è opportuno introdurre un meccanismo amministrativo facoltativo che consenta alle autorità nazionali competenti di richiedere un’autorizzazione preventiva per le esportazioni di prodotti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 verso qualsiasi paese terzo, qualora l’esportatore sia stato informato che vi sono motivi sufficienti per sospettare che la destinazione finale dei prodotti possa essere in Russia o l’uso finale dei prodotti possa essere a favore di entità russe. Tale misura non mira a imporre una nuova restrizione generale, ma a dotare gli Stati membri di uno strumento efficace e proporzionato per indagare sulla possibile elusione delle misure restrittive e prevenirla, garantendo nel contempo un’interpretazione armonizzata e chiarezza giuridica per gli esportatori. La misura non dovrebbe incidere sull’ambito di applicazione della clausola di divieto di esportazione indiretta. È a discrezione degli Stati membri decidere se applicare tale misura o la clausola di divieto di esportazione indiretta come meccanismo per garantire il rispetto delle norme nei casi in cui la destinazione finale o l’uso finale dei prodotti possa essere in Russia o a favore di entità russe.

È pertinente imporre ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, quali macchine, sostanze chimiche, alcuni metalli e materie plastiche. Al fine di contenere il più possibile il rischio di elusione delle misure restrittive, è altresì opportuno ampliare ulteriormente l’elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Russia.

A norma della decisione (PESC) 2022/8843 e del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio4, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per ottenere forniture alternative alle importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia in modo da garantire che tali importazioni siano soggette quanto prima a divieto. In linea con tale obiettivo è opportuno revocare la deroga temporanea concessa alla Cechia affinché potesse rifornirsi di petrolio greggio proveniente via oleodotto dalla Russia.

È opportuno imporre il divieto di acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi ottenuti in un paese terzo a partire da petrolio greggio russo, nonché di fornire la relativa assistenza tecnica o finanziaria. È altresì opportuno introdurre un elenco di paesi partner in cui vige un regime di misure restrittive sostanzialmente equivalenti a quelle imposte dall’Unione sulle importazioni di petrolio e prodotti petroliferi russi. I prodotti petroliferi importati dagli esportatori netti di petrolio greggio dovrebbero essere considerati come ottenuti da petrolio greggio nazionale e non da petrolio greggio originario della Russia. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti sull’attuazione di tale divieto, in particolare per quanto riguarda le prove che gli operatori impegnati nell’importazione di prodotti petroliferi raffinati dovrebbero fornire.

È vietato importare GNL russo attraverso terminali GNL dell’Unione non connessi al sistema del gas naturale interconnesso. È opportuno introdurre una deroga al divieto che può essere concessa da uno Stato membro che non è direttamente connesso al sistema del gas naturale interconnesso di qualsiasi altro Stato membro e che riceve la prima fornitura commerciale del suo primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dopo il 20 luglio 2025 al fine di garantire il suo approvvigionamento energetico. Ciò lascia impregiudicate eventuali misure legislative che incidano sulle importazioni di energia dalla Russia nell’Unione.

Tenendo conto dell’importanza del divieto di effettuare operazioni di cui all’articolo 1 bis bis, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, e delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato X della stessa, è necessario applicare criteri rigorosi in caso di imposizione dell’amministrazione fiduciaria o di un’analoga misura di salvaguardia. Per garantire la continuità del funzionamento e il rispetto delle misure restrittive da parte delle filiazioni che agiscono per conto o sotto la direzione delle entità di cui all’articolo 1 bis bis, paragrafo 1, lettera a) o b), della decisione 2014/512/PESC, è opportuno introdurre un’esenzione dal divieto di effettuare operazioni a condizione che un’autorità competente abbia imposto un regime di amministrazione fiduciaria o un’analoga misura di salvaguardia pubblica o abbia autorizzato un’analoga misura di salvaguardia. Tali disposizioni dovrebbero lasciare impregiudicate altre misure restrittive.

Al fine di chiarire talune disposizioni, è opportuno prevedere un’esenzione dal divieto di effettuare operazioni per determinati porti riguardo al carbone kazako, sulla base dell’impegno dell’Unione di prevenire gli effetti negativi sulla sicurezza energetica di paesi terzi in tutto il mondo. È opportuno prevedere inoltre un’esenzione dal divieto di effettuare operazioni per determinati aeroporti in relazione alle capacità nucleari a uso civile e agli impianti nucleari civili.

I gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 sono stati progettati per trasportare gas naturale dalla Russia verso l’Unione. Essi sono controllati dal governo russo tramite imprese statali. Entrambi i gasdotti sono stati danneggiati nel settembre 2022 e attualmente non sono operativi. Nord Stream forniva gas naturale russo all’Europa, mentre Nord Stream 2 non è mai entrato in funzione. La Russia ha più volte interrotto unilateralmente le forniture di gas naturale tramite Nord Stream, dalla fine di agosto 2022 in modo completo, per esercitare pressione sull’Unione e sui suoi Stati membri e compromettere il loro sostegno all’Ucraina. Inoltre, la futura fornitura di gas naturale attraverso tali gasdotti potrebbe generare introiti per la Russia, consentendole così di proseguire la guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina. Al fine di impedire la ripresa o l’avvio di forniture di gas naturale attraverso tali gasdotti, è opportuno introdurre misure restrittive che vietino di effettuare operazioni che siano direttamente o indirettamente collegate ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2 e che riguardino il completamento, l’esercizio, la manutenzione o l’uso dei gasdotti o di parte degli stessi. Il divieto di effettuare operazioni dovrebbe riguardare anche l’acquisto di gas naturale trasportato attraverso uno di questi gasdotti. Si dovrebbero applicare esenzioni e deroghe per garantire che rimangano in atto gli esistenti meccanismi di controllo dei gasdotti tramite meccanismi di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda Nord Stream AG e Nord Stream 2 AG, in modo da impedire l’uso dei gasdotti.

È altresì opportuno modificare le condizioni per imporre un divieto di effettuare operazioni a persone, entità od organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano il sistema di messaggistica finanziaria (SPFS) della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia. Ciò è dovuto al fatto che l’SPFS è stato istituito dalla Russia quale alternativa a un servizio specializzato di messaggistica finanziaria stabilito nell’Unione e per proteggere le banche russe dall’effetto delle misure restrittive adottate dall’Unione e dai suoi alleati, a partire dal 2014, in risposta alle azioni russe che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina. Il Consiglio ritiene che, ampliando l’uso dell’SPFS al di fuori del suo territorio, la Russia cerchi di perseguire ulteriormente tale strategia e di proteggere il suo commercio internazionale dall’effetto delle misure restrittive dell’Unione, aumentando così la propria resilienza finanziaria e offrendo l’opportunità di favorire l’elusione dei divieti di cui alle decisioni 2014/512/PESC e 2014/145/PESC5 del Consiglio e ai regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/20146 del Consiglio.

È pertinente estendere il divieto di effettuare operazioni relativo agli enti creditizi e finanziari e ai prestatori di servizi per le cripto-attività di paesi terzi per includervi entità che pregiudicano significativamente l’obiettivo dei divieti di cui alle decisioni 2014/512/PESC e 2014/145/PESC e ai regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014. L’estensione del divieto di effettuare operazioni riguarda inoltre gli enti finanziari e i prestatori di servizi per le cripto-attività di paesi terzi che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all’esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi della decisione 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014. Il Consiglio ritiene che due entità debbano essere aggiunte all’elenco degli enti finanziari di paesi terzi soggetti a tale divieto. Infine, il divieto di effettuare operazioni riguarda anche qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di paesi terzi diverso da un ente finanziario o da un prestatore di servizi per le cripto-attività, compresi i commercianti di petrolio, che pregiudica significativamente l’obiettivo dei divieti di cui agli articoli 4 sexdecies, 4 septdecies e 4 quinvicies della decisione 2014/512/PESC.

È giustificato trasformare in un divieto di effettuare operazioni l’attuale divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria a taluni enti creditizi o finanziari russi o altre entità russe che sottoscrivono servizi di messaggistica finanziaria ovvero a filiazioni russe di enti creditizi o finanziari di paesi terzi che sono rilevanti per il sistema finanziario e bancario russo e che sono banche regionali importanti e di grandi dimensioni, che di conseguenza agevolano le finanze e le imprese regionali e federali, o banche che facilitano pagamenti transfrontalieri di importi ingenti, rafforzando in tal modo l’economia della Russia e l’industria russa, banche che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina operando nei territori occupati, o banche che sono già soggette a misure restrittive imposte dall’Unione o da paesi partner. Il Consiglio ritiene che sia opportuno aggiungere 22 enti creditizi o finanziari e altre entità all’elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto di tale divieto di effettuare operazioni. Infine, è pertinente aggiungere esenzioni relative al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia e alle operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia. È inoltre pertinente aggiungere una deroga per le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. Si ricorda che le misure restrittive dell’Unione non hanno un effetto extraterritoriale e non vincolano gli operatori costituiti secondo il diritto di paesi terzi, compresi gli operatori in Russia. Pertanto, fatto salvo l’articolo 8 bis del regolamento (UE) n. 833/2014, le operazioni tra persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e le loro controllate in paesi terzi non costituiscono una violazione di tale divieto, anche se gli enti creditizi o finanziari soggetti al divieto sono coinvolti in tali operazioni. Le esenzioni e la deroga di cui all’articolo 1 sexies della decisione 2014/512/PESC lasciano impregiudicato il divieto per gli operatori dell’Unione di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità di cui all’allegato VIII della decisione 2014/512/PESC.

Al fine di aumentare l’efficacia del meccanismo del tetto sui prezzi del petrolio, è opportuno introdurre una procedura automatica per modificare il tetto sui prezzi del petrolio greggio russo in funzione del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo. In considerazione degli attuali prezzi mondiali del petrolio, è auspicabile adottare già un tetto inferiore sui prezzi del petrolio greggio russo, al fine di avvicinarlo ai costi di produzione del petrolio e così ridurre ulteriormente i proventi russi delle esportazioni di petrolio. Ad ogni modifica del tetto sui prezzi, i contratti precedenti conformi all’attuale tetto sui prezzi dovrebbero beneficiare di un periodo di transizione di 90 giorni per il trasporto marittimo e per la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di petrolio greggio russo verso paesi terzi. Tale periodo di transizione è necessario per garantire un’applicazione coerente del tetto sui prezzi da parte di tutti gli operatori. Inoltre, il meccanismo di riesame esistente dovrebbe essere rafforzato e il funzionamento del tetto sui prezzi del petrolio dovrebbe essere monitorato e comunicato al Consiglio ogni sei mesi. Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi il livello del tetto sui prezzi nonché i relativi divieti, dovrebbe essere oggetto di riesame periodico da parte del Consiglio.

Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) è tuttora uno strumento usato dalla Russia per convogliare valute estere verso la sua giurisdizione, per tentare di accedere a fondi al fine di sostenere il suo sforzo bellico e rendere la sua economia più resiliente. L’RDIF si serve di strutture di investimento complesse per nascondere le sue attività e i progetti cofinanziati e proteggerli dalle conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. È quindi pertinente introdurre un divieto di effettuare operazioni con l’RDIF, le sue filiazioni, i suoi investimenti significativi e chiunque presti a tali entità servizi di investimento o altri servizi finanziari. Un investimento è considerato «significativo» se appare sostenuto da una politica o una strategia economica governativa o se riguarda un settore rilevante per la capacità di manovra geopolitica a lungo termine della Russia, specialmente i settori finanziario e bancario, i trasporti, le telecomunicazioni, la difesa, la produzione industriale, le tecnologie avanzate, l’energia, o la prospezione, l’esplorazione e la produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, compresi la proprietà intellettuale o la ricerca e lo sviluppo collegati. Il Consiglio ritiene che quattro entità debbano essere aggiunte all’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato IV della decisione 2014/512/PESC, in cui l’RDIF ha investito massicciamente, che sono soggetti al divieto di effettuare operazioni.

Il settore bancario e finanziario russo è fondamentale per lo sforzo bellico russo. Al fine di prevenirne l’ulteriore sviluppo, è opportuno imporre il divieto di fornire software con determinati usi nel settore bancario e finanziario.

Al fine di limitare ulteriormente l’attività delle navi che fanno parte della «flotta ombra» di petroliere o che contribuiscono agli introiti della Russia provenienti dall’energia, è opportuno aggiungere 105 navi all’elenco delle navi di cui all’allegato XVI della decisione 2014/512/PESC alle quali sono vietati l’accesso ai porti e alle chiuse degli Stati membri e l’ottenimento di una vasta gamma di servizi di trasporto marittimo.

Gli Stati membri, nel debito rispetto dei loro obblighi internazionali applicabili, non dovrebbero riconoscere né eseguire alcun’ingiunzione, ordinanza, provvedimento riparativo, sentenza di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altra decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa emessi nell’ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, in relazione a misure imposte a norma della decisione 2014/512/PESC o 2014/145/PESC o del regolamento (UE) n. 833/2014 o (UE) n. 269/2014. L’effettiva attuazione della clausola di esclusione delle rivendicazioni dovrebbe essere considerata la politica di ordine pubblico dell’Unione e degli Stati membri ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione dei lodi arbitrali o delle decisioni giudiziarie o amministrative. Di conseguenza, il riconoscimento o l’esecuzione da parte degli Stati membri di un’ingiunzione, di un’ordinanza, di un provvedimento riparativo, di una sentenza di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di altra decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa emessi nell’ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, che potrebbe portare alla soddisfazione di rivendicazioni di diritti in relazione a misure imposte a norma delle decisioni 2014/512/PESC e 2014/145/PESC, nonché dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, dovrebbe considerarsi una violazione dell’ordine pubblico dell’Unione e degli Stati membri. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare l’obbligo di uno Stato membro di partecipare ai procedimenti avviati nei suoi confronti e di difendersi in tali procedimenti, e di chiedere il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo che gli conceda il rimborso delle spese.

Qualora si trovino ad affrontare lodi arbitrali pronunciati contro di loro in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato in relazione alle misure imposte a norma della decisione 2014/512/PESC o 2014/145/PESC o del regolamento (UE) n. 833/2014 o (UE) n. 269/2014, gli Stati membri dovrebbero invocare qualsiasi eccezione loro disponibile nei procedimenti nazionali o esteri per il riconoscimento e l’esecuzione di tali lodi. Ciò include sollevare l’eccezione secondo cui il riconoscimento o l’esecuzione del lodo sarebbero contrari all’ordine pubblico del paese in cui sono richiesti il riconoscimento e l’esecuzione, ai sensi della convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958.

Riguardo al progetto Paks II, i divieti di cui alla decisione 2014/512/PESC non si devono applicare alle attività di cui all’articolo 5 quater della stessa o all’articolo 12 nonies del regolamento (UE) n. 833/2014. Il divieto di effettuare operazioni di cui all’articolo 1 sexies della decisione 2014/512/PESC o all’articolo 5 nonies del regolamento (UE) n. 833/2014 in relazione alle entità elencate nell’allegato VIII della decisione 2014/512/PESC dovrebbe essere uno dei divieti contemplati da tale disposizione.

Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

  1. 1) all’articolo 1 bis bis è inserito il paragrafo seguente: «2 septies. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle entità stabilite nell’Unione e che agiscono per conto o sotto la direzione delle entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), purché: a) le autorità competenti abbiano imposto a tali entità un regime fiduciario pubblico o analoga misura di salvaguardia pubblica; oppure b) un’analoga misura di salvaguardia sia autorizzata dalle autorità competenti al fine di garantire la continuità del loro funzionamento e il rispetto delle misure restrittive.» ;

  2. 2) all’articolo 1 bis quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, elencati nell’allegato XVIII. Nell’allegato XVIII figurano le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l’SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo.» ;

  3. 3) l’articolo 1 bis sexies è sostituito dal seguente: «Articolo 1 bis sexies 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione che: a) siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività che pregiudicano significativamente l’obiettivo dei divieti nella presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, quali figurano nell’allegato XIX, parte A, della presente decisione; b) siano enti creditizi o finanziari o entità che forniscono servizi per le cripto-attività che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all’esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi della presente decisione, quali figurano nell’allegato XIX, parte B, della presente decisione; c) non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività e pregiudichino significativamente l’obiettivo dei divieti di cui agli articoli 4 sexdecies, 4 septdecies e 4 quinvicies della presente decisione, quali figurano nell’allegato XIX, parte C, della presente decisione. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a una persona giuridica, un’entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di un’entità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) necessarie per l’esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi della presente decisione; b) strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014; o c) necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.» ;

  4. 4) all’articolo 1 bis septies, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente: «g) alle operazioni per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di carbone che rientra nel codice NC 2701 se è originario di un paese terzo ed è solo caricato in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.» ;

  5. 5) all’articolo 1 bis septies, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente: «g) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili.» ;

  6. 6) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 bis octies 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2, per quanto riguarda il completamento, l’esercizio, la manutenzione o l’uso dei gasdotti. Inoltre, è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni connesse al finanziamento relativo al completamento, all’esercizio o all’uso dei gasdotti. 2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, sul trasporto marittimo o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare le operazioni strettamente necessarie per: a) la liquidazione o la ristrutturazione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2, qualora ciò sia necessario per garantire che i gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2 non siano utilizzati; b) richiedere compensazioni, recuperi o qualsiasi altro mezzo da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2; c) effettuare e ricevere pagamenti o recuperi esigibili o che diventano esigibili in virtù o in relazione a ordinanze di un organo giurisdizionale, finanziamenti, assicurazioni, garanzie (warrant) o altri contratti o accordi in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2 stipulati prima del 20 luglio 2025; d) per una risoluzione di controversie o per un procedimento giudiziario o arbitrale in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2. e) servizi di manutenzione periodica strettamente necessari per prevenire rischi ambientali e di sicurezza o un impatto negativo sul settore della pesca. Prima di rilasciare tale autorizzazione le autorità competenti forniscono il progetto alla Commissione. Entro 30 giorni dalla ricezione di tale progetto, la Commissione può rilasciare alle autorità competenti un parere in cui afferma che l’operazione prevista arrecherebbe pregiudizio agli interessi dell’Unione. La Commissione informa il Consiglio di tale parere. 4. Gli operatori informano l’autorità competente dello Stato membro in cui sono registrati o in base al cui diritto sono costituiti di ogni operazione conclusa a norma del paragrafo 2 entro due settimane dalla conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro due settimane dal ricevimento. 5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate in conformità del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio. Articolo 1 bis nonies 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con: a) il Fondo russo per gli investimenti diretti; b) una persona giuridica, un’entità o un organismo posseduti o controllati dal Fondo russo per gli investimenti diretti; c) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione in cui un’entità di cui alla lettera a) o b) ha effettuato direttamente o indirettamente un investimento significativo, quali figurano nell’allegato XXII della presente decisione; d) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione che prestano servizi di investimento o altri servizi finanziari a un’entità di cui alla lettera a), b) o c), quali figurano nell’allegato XXIII della presente decisione; e) una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a), b), c) o d) del presente paragrafo. 2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare le operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici e medici la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti a norma della presente decisione. 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare fino al 31 dicembre 2026, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire e ritirarsi dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. 4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.» ;

  7. 7) l’articolo 1 sexies è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con persone giuridiche, entità od organismi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VIII o con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità che figura nell’elenco di cui all’allegato VIII.» ;

    2. b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; b) effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022. 1 ter. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. 1 quater. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l’esecuzione di operazioni con la Bank Zenit, inserita in elenco all’allegato XVIII, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che l’esecuzione di tali operazioni è necessaria per: a) l pagamento dei beni che rientrano nel codice NC 340290; b) l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 1o gennaio 2025 fino al 1o gennaio 2028 o fino alla loro data di scadenza, se precedente.» ;

  8. 8) l’articolo 1 duodecies è così modificato:

    1. a) il paragrafo 2 ter è sostituito dal seguente: «2 ter. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali e software con determinati usi nel settore bancario e finanziario elencati nell’allegato XXXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 ai soggetti seguenti: a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.» ;

    2. b) è inserito il paragrafo seguente: «10 bis. Il divieto di cui al paragrafo 2 ter non si applica alla fornitura di software con determinati usi nei settori bancario e finanziario di cui all’allegato XXXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 necessario per l’esecuzione, fino al 30 settembre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» ;

  9. 9) l’articolo 3 bis è così modificato:

    1. a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis bis. Fatto salvo il divieto di esportazioni indirette di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, è richiesta un’autorizzazione per l’esportazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, quali elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014, verso paesi terzi diversi dalla Russia, qualora l’esportatore sia stato informato dall’autorità competente dello Stato membro in cui è residente o è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o a un uso in Russia.» ;

    2. b) è inserito il paragrafo seguente: «6 bis. Qualora sia richiesta un’autorizzazione a norma del paragrafo 1 bis bis, le autorità competenti procedono conformemente alle norme e alle procedure di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis.» ;

  10. 10) l’articolo 4 quaterdecies è così modificato:

    1. a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis nonies. Per quanto riguarda i beni che rientrano in alcuni codici NC, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 21 ottobre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 3 bis decies. Per quanto riguarda i beni che rientrano in alcuni codici NC, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 21 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» ;

    2. b) al paragrafo 4 bis sono aggiunte le lettere seguenti: «e) i beni di cui al codice NC 761510, al codice NC 841460 e al codice NC 842230; f) i beni che rientrano nel codice NC 391620 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.» ;

    3. c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «5 nonies. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui al codice NC 842230 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l’imballaggio di alimenti, bevande e prodotti farmaceutici. 5 decies. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui al codice NC 340290 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 1o gennaio 2025 fino al 1o gennaio 2028, o fino alla loro data di scadenza, se precedente.» ;

  11. 11) all’articolo 4 sexdecies è inserito il paragrafo seguente: «3 ter. L’esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), cessa di applicarsi alla Cechia dal 1o luglio 2025.» ;

  12. 12) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 4 sexdecies bis 1. A decorrere dal 21 gennaio 2026 è vietato acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti petroliferi del codice NC 2710 ottenuti in un paese terzo a partire da petrolio greggio del codice NC 270900 originario della Russia. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, all’atto dell’importazione l’importatore apporta la prova attestante il paese di origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto in un paese terzo, salvo se il prodotto è importato da uno dei paesi partner elencati nell’allegato XXIV. I prodotti petroliferi importati da paesi terzi che erano esportatori netti di petrolio greggio nell’anno civile precedente si considerano ottenuti da petrolio greggio nazionale e non da petrolio greggio originario della Russia, a meno che un’autorità competente non abbia fondati motivi per ritenere che siano stati ottenuti da petrolio greggio russo. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria nonché assicurazione e riassicurazione connessi al divieto di cui al paragrafo 1.» ;

  13. 13) l’articolo 4 septdecies è così modificato:

    1. a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di esecuzione della Commissione che modifica l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto di prodotti di cui al codice NC 270900, originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che: a) il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione della Commissione che modifica l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014; e b) il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 alla data della conclusione di tale contratto.» ;

    2. b) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuna decisione del Consiglio che modifica l’allegato XI della presente decisione, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto di prodotti di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che: a) il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di ciascuna decisione del Consiglio che modifica l’allegato XI della presente decisione; e b) il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell’allegato XI alla data della conclusione di tale contratto.» ;

    3. c) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 270900, originario della Russia o esportato dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tale prodotto non superi il prezzo fissato nell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014;» ;

    4. d) al paragrafo 6, è aggiunta la lettera a bis): «a bis) dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi i prezzi fissati nell’allegato XI della presente decisione;» ;

    5. e) il paragrafo 6 bis è sostituito dal seguente: «6 bis. In applicazione del paragrafo 4 e del paragrafo 6, lettera a), per il petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi elencati nell’allegato XIII, caricati a partire dal 20 febbraio 2024, i fornitori di servizi che non hanno accesso al prezzo di acquisto al barile di tali prodotti, fissato nell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 per il petrolio greggio di cui al codice NC 270900 e nell’allegato XI della presente decisione per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, raccolgono informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori quali fornite dagli operatori più a monte nella catena di approvvigionamento del commercio del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi. Tali informazioni dettagliate sui prezzi sono fornite alle controparti e alle autorità competenti, su loro richiesta, ai fini della verifica della conformità al presente articolo.» ;

    6. f) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente: «12. Il tetto sui prezzi del petrolio è calcolato e valutato periodicamente secondo un meccanismo stabilito nel regolamento (UE) 2025/1495 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, in virtù del quale la Commissione è tenuta a: i) monitorare i prezzi del petrolio greggio russo sulla base delle valutazioni dei prezzi fornite dalle agenzie di rilevazione autorizzate; ii) sulla base di tali dati, calcolare il prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane a decorrere dal 15 luglio 2025 e successivamente per un periodo equivalente di 22 settimane ogni sei mesi; iii) pubblicare un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato; e iv) modificare l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 il 15 gennaio 2026 e successivamente ogni sei mesi. Al fine di continuare a conseguire efficacemente i suoi obiettivi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è pari al prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo meno il 15 %. Se il nuovo prezzo calcolato varia del 5 % o meno rispetto al tetto sui prezzi applicabile, il tetto sui prezzi non è modificato. Il tetto sui prezzi modificato si applica il primo giorno del mese successivo al mese dell’entrata in vigore di ciascuna modifica dell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014. Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è valutato entro il 15 aprile 2026 e successivamente ogni sei mesi, sulla base, tra l’altro, del coordinamento con la coalizione per il tetto sui prezzi del petrolio. La valutazione è presentata al Consiglio unitamente, se del caso, alle proposte di modifica. Tale valutazione può essere effettuata in un momento precedente, ove debitamente giustificato dall’evoluzione del mercato petrolifero, da circostanze geopolitiche o da altre considerazioni pertinenti. La valutazione tiene conto dell’efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull’Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all’evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze. Sulla base di tale relazione, il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, sono riesaminati dal Consiglio.»

  14. 14) all’articolo 4 septvicies è aggiunto il paragrafo seguente: «6. In deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente di uno Stato membro che non è connesso direttamente al sistema del gas naturale interconnesso di un altro Stato membro e che ha ricevuto la prima fornitura commerciale del suo primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dopo il 20 luglio 2025 può autorizzare l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 27111100, originario della Russia o esportato dalla Russia, dopo aver accertato che l’acquisto, l’importazione o il trasferimento sono utilizzati per garantire l’approvvigionamento energetico. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.» ;

  15. 15) all’articolo 7 sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis. Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emessi nell’ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, nei confronti di uno Stato membro, che possano portare alla soddisfazione di rivendicazioni di diritti relative a misure imposte a norma della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, se invocati da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi. 2 ter. Non sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro richieste di assistenza durante un’indagine o altro procedimento, né pene o altre sanzioni basate su ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emessi nell’ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti da tali procedure, nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, se invocate da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.» ;

  16. 16) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 7 ter Qualsiasi Stato membro, ove applicabile, adotta tutte le misure appropriate per ottenere, o ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, da esso subito in conseguenza di un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato avviato nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014. Lo Stato membro, ove applicabile, ha il diritto di ottenere il risarcimento di tali danni da qualsiasi persona, entità od organismo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c), della presente decisione che abbia avviato la risoluzione della controversia investitore-Stato, vi sia intervenuto o vi abbia partecipato, o che intenda eseguire un lodo, una decisione o una sentenza connessa alla risoluzione delle controversie investitore-Stato, e da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi. Ove del caso, l’Unione ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti alle stesse condizioni. Articolo 7 quater Gli Stati membri sollevano qualsiasi eccezione disponibile contro il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali pronunciati contro di loro in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato in relazione alle misure imposte a norma della presente decisione o della decisione 2014/145/PESC, ovvero dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014.» ;

  17. 17) l’articolo 8 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 8 quater Il Consiglio, deliberando all’unanimità sulla base degli articoli 29 e 30 del trattato sull’Unione europea, modifica gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII e XXIV.» ;

  18. 18) gli allegati della decisione 2014/512/PESC sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre