Decisione della Commissione del 16 luglio 2026 sulle disposizioni relative al programma ufficiale di tirocinio della Commissione europea C/2026/3791
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione1, in particolare l’articolo 58, paragrafo 2, lettera e),
Il programma ufficiale di tirocinio della Commissione offre un’opportunità unica di conoscerne le priorità, le politiche e l’amministrazione e consente ai tirocinanti di acquisire un’esperienza diretta del funzionamento della Commissione e delle altre istituzioni dell’UE.
L’Unione delle competenze2 mira a rafforzare sistemi di istruzione, formazione e competenze di qualità, inclusivi e adattabili per affrontare le carenze e le lacune in termini di competenze e aumentare la competitività dell’UE. Sottolinea la necessità di migliorare l’attrattiva, l’eccellenza e l’inclusività dell’istruzione e della formazione professionale («IFP») quale percorso di apprendimento tanto apprezzato quanto l’istruzione superiore, anche per le donne.
La raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini3 raccomanda di migliorare la qualità dei tirocini con l’obiettivo di facilitare la transizione dallo studio, dalla disoccupazione o dall’inattività al lavoro.
Talune disposizioni e politiche interne di attuazione che si applicano al personale, come la decisione C(2023) 8630 sulle molestie psicologiche e sessuali4, dovrebbero applicarsi anche ai tirocinanti. Tali disposizioni e politiche interne figurano nell’allegato della presente decisione.
La strategia della Commissione in materia di risorse umane5 riconosce che occorre fare di più per garantire che il personale della Commissione rifletta la società di cui è al servizio. La presente decisione mira a introdurre un approccio più diversificato e inclusivo al programma di tirocinio Blue Book estendendolo ai diplomati dell’istruzione e formazione professionale (IFP).
La presente decisione garantisce il principio di non discriminazione di cui all’articolo 1 quinquies dello statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto»)6.
La presente decisione dovrebbe garantire che i tirocinanti siano selezionati sulla base dei più elevati livelli di competenza, efficienza e integrità, attingendo da una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione. Conformemente alla decisione della Commissione che disciplina l’equilibrio geografico del personale della Commissione7, l’equilibrio geografico dei tirocinanti Blue Book sarà monitorato dalla direzione generale Risorse umane e sicurezza («DG HR») e potranno essere adottate misure appropriate per correggere eventuali squilibri significativi. Inoltre, tutti i tirocini Blue Book dovrebbero essere accessibili ai cittadini dei paesi candidati che partecipano alla strategia di preadesione.
La presente decisione dovrebbe garantire che i tirocinanti selezionati beneficino pienamente del programma di tirocinio Blue Book partecipando e contribuendo attivamente alle attività previste, dimostrando nel contempo un livello sufficiente di competenza linguistica in inglese, francese o tedesco.
La presente decisione dovrebbe garantire che i tirocini siano offerti al maggior numero possibile di candidati ammissibili. È pertanto necessario limitare le opportunità di tirocinio ai candidati che hanno maturato meno di sei settimane (42 giorni di calendario) di esperienza lavorativa presso qualsiasi istituzione, organo o organismo dell’Unione.
Compatibilmente con i finanziamenti disponibili, la presente decisione introduce indennità supplementari, riduce i tempi per il rimborso delle spese di viaggio da e verso la sede di servizio e adegua la borsa mensile in base alla sede di servizio.
È pertanto opportuno abrogare la decisione C(2005) 458 della Commissione sulle disposizioni relative al programma ufficiale dei tirocini presso la Commissione delle Comunità europee e la decisione C(2007) 1221 della Commissione sulla fissazione dell’importo della sovvenzione ai tirocinanti nell’ambito del programma ufficiale di tirocini della Commissione europea e sostituirle con la presente decisione,
DECIDE:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
La presente decisione disciplina il programma di tirocinio Blue Book.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a) «tirocinio Blue Book»: il programma ufficiale di tirocini della Commissione europea;
b) «tirocinante»: la persona che partecipa al programma di tirocinio Blue Book, indipendentemente dalla sede di servizio;
c) «Ufficio tirocini»: l’entità responsabile della gestione amministrativa del programma di tirocinio Blue Book;
d) «candidato»: la persona che ha formalmente presentato la sua candidatura per un tirocinio Blue Book a prescindere dallo stato della selezione;
e) «offerta di tirocinio»: l’offerta presentata dalla Commissione per concludere un contratto di tirocinio;
f) «contratto di tirocinio»: la convenzione tra la Commissione e un tirocinante che stabilisce le condizioni del programma di tirocinio, compresi le responsabilità, gli obblighi e i benefici applicabili al tirocinante, nonché i diritti e le responsabilità della Commissione.
Capo II. Tipi di tirocini e relativi criteri di ammissibilità
Art. 3 Criteri generali di ammissibilità
1. Per candidarsi occorre avere almeno 18 anni alla data di inizio del tirocinio.
2. Per candidarsi occorre avere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese candidato che beneficia della strategia di preadesione. In circostanze eccezionali e debitamente giustificate, il servizio che intenda accettare candidature presentate da cittadini di altri paesi terzi deve chiedere l’accordo preventivo della DG HR.
3. A prescindere dal paragrafo 2, durante la fase di selezione taluni servizi della Commissione possono decidere di non offrire tirocini ai candidati preselezionati cittadini di paesi terzi in ragione della natura dei compiti previsti. Le informazioni opportune fornite dai servizi della Commissione sono pubblicate su un sito web dedicato gestito dall’Ufficio tirocini.
4. È escluso dal tirocinio chi abbia maturato un’esperienza professionale, precedente o in corso, presso un’istituzione, un organo o un’agenzia dell’Unione europea8 per un periodo superiore a sei settimane (42 giorni di calendario) prima dell’inizio del tirocinio. L’esperienza comprende qualsiasi tipo di tirocinio (formale o informale, retribuito o non retribuito, a tempo pieno o parziale), nonché qualsiasi esperienza in qualità di assistente parlamentare accreditato o assistente di un deputato al Parlamento europeo, consulente o ricercatore intra-muros, agente temporaneo, agente contrattuale, agente interinale, ecc.
Art. 4 Tipi di tirocinio Blue Book e relativi criteri specifici di ammissibilità
1. Sono previsti due tipi di tirocini: tirocini in ambito amministrativo, rivolti a laureati e diplomati dell’istruzione superiore e dell’istruzione e formazione professionale («IFP»), e tirocini in traduzione.
2. A seconda del tipo specifico di tirocinio Blue Book occorre soddisfare i seguenti requisiti supplementari:
2.1. Per i tirocini Blue Book in ambito amministrativo rivolti a laureati dell’istruzione superiore, occorre:
a) possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni corrispondente al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche («EQF»), attestata da un diploma rilasciato prima del termine per la presentazione delle candidature;
b) avere un’ottima padronanza dell’inglese, del francese o del tedesco, corrispondente almeno al livello C1 del quadro comune europeo di riferimento («QCER») e, per i candidati cittadini di uno Stato membro, di un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea almeno al livello B2 del QCER.
2.2. Per i tirocini Blue Book in ambito amministrativo rivolti a diplomati dell’IFP, occorre:
a) essere in possesso di una qualifica IFP almeno di livello 3, 4 o 5 dell’EQF, attestata da un certificato di qualifica professionale rilasciato prima del termine per la presentazione delle domande;
b) avere una buona padronanza dell’inglese, del francese o del tedesco, corrispondente almeno al livello B2 del QCER e, per i candidati cittadini di uno Stato membro, di un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea almeno al livello A2 del QCER.
2.3. Per i tirocini Blue Book in traduzione, occorre:
a) possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni corrispondente al livello 6 dell’EQF, attestata da un diploma rilasciato prima del termine per la presentazione delle candidature;
b) avere una lingua principale (che sia una lingua ufficiale dell’Unione europea) al livello C2 del QCER o di madrelingua, una seconda lingua (inglese, francese o tedesco) almeno al livello C1 del QCER e una terza lingua (qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione europea) almeno al livello B2 del QCER.
Capo III. Procedure di candidatura, preselezione e selezione
Art. 5 Candidatura
1. L’Ufficio tirocini stabilisce la procedura di candidatura e tutte le domande sono presentate secondo tale procedura. Tutte le istruzioni necessarie sono pubblicate su un sito web dedicato gestito dall’Ufficio tirocini.
2. È possibile presentare una sola candidatura per una determinata sessione di tirocinio.
3. Il candidato fornisce copie dei diplomi o di altri certificati attestanti tutte le qualifiche richieste, compresi tutti gli studi, il certificato di qualifica IFP e l’esperienza professionale e internazionale dichiarati nella candidatura. Se gli studi o la formazione dichiarati sono in corso, è richiesta una dichiarazione ufficiale dell’istituzione o dell’ente che li imparte.
4. Chi è in possesso di certificati di laurea rilasciati in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali dell’Unione europea è tenuto a fornirne una traduzione in inglese, francese o tedesco.
5. La conoscenza delle lingue dichiarate nella candidatura è debitamente suffragata, ad esempio da certificati di laurea o da prove che attestino di aver compiuto studi per un certo periodo di tempo nella lingua in questione. Tale requisito non si applica alla lingua materna del candidato.
6. L’Ufficio tirocini respinge automaticamente tutte le candidature pervenute dopo la scadenza del termine. I candidati forniscono tutti i documenti giustificativi richiesti dalla procedura stabilita. L’Ufficio tirocini non accetta alcuna modifica delle informazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
Art. 6 Preselezione
1. L’obiettivo principale della preselezione è quello di offrire ai servizi della Commissione la migliore scelta possibile di candidati aventi il più ampio ventaglio possibile di titoli di studio e provenienti da una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri, tra i quali effettuare la selezione finale.
2. L’Ufficio tirocini effettua la preselezione conformemente agli orientamenti e ai criteri di preselezione pubblicati su un sito web dedicato. La preselezione è confidenziale e i risultati sono accessibili solo all’Ufficio tirocini.
3. L’Ufficio tirocini si riserva il diritto di modificare la procedura e i criteri di preselezione se e quando necessario. L’Ufficio tirocini pubblica tali modifiche su un sito web dedicato prima dell’inizio del periodo di presentazione delle candidature.
4. L’Ufficio tirocini individua i migliori candidati che soddisfano i criteri di selezione sulla base delle informazioni dichiarate nel modulo di candidatura.
5. L’Ufficio tirocini applica i tassi di riferimento conformemente alle disposizioni generali per l’esecuzione dell’articolo 27 dello statuto dei funzionari e dell’articolo 12, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.
6. L’Ufficio tirocini informa i candidati preselezionati dopo il controllo dell’ammissibilità e la verifica dei documenti giustificativi.
Art. 7 Selezione
1. Candidati preselezionati 1.1. L’Ufficio tirocini inserisce i candidati preselezionati in una banca dati a disposizione di tutti i dipartimenti e servizi che partecipano al programma di tirocinio Blue Book per la selezione finale, denominata «Virtual Blue Book». La banca dati contiene un numero di candidati fino a tre volte superiore rispetto ai tirocini disponibili. 1.2. Tenendo conto delle esigenze dei dipartimenti e dei servizi e della disponibilità di bilancio, l’Ufficio tirocini stabilisce il numero di posti da attribuire a ciascun servizio per ciascuna sessione. I servizi redigono una descrizione dettagliata delle mansioni che illustra i requisiti e le responsabilità principali per ciascun posto attribuito. 1.3. L’Ufficio tirocini stabilisce la procedura attraverso cui i candidati preselezionati possono candidarsi a tali posti. La procedura è pubblicata su un sito web dedicato. Se per un tirocinio specifico non risultano candidati idonei o non è pervenuta alcuna candidatura, i servizi possono consultare attivamente la banca dati Virtual Blue Book alla ricerca di candidati preselezionati idonei che soddisfino i criteri predefiniti per il tirocinio in questione. 1.4. La decisione finale in merito alla selezione dei candidati spetta esclusivamente ai servizi della Commissione e prende effetto solo quando l’Ufficio tirocini invia l’offerta di tirocinio. 2. Candidati selezionati 2.1. L’Ufficio tirocini firma e invia un’offerta di tirocinio a tutti i candidati selezionati per la firma. L’offerta di tirocinio si considera accettata e quindi ritenuta un contratto di tirocinio una volta firmata dal candidato e ricevuta dall’Ufficio tirocini. Ai candidati selezionati può essere offerto un solo tirocinio per una determinata sessione. 2.2. L’Ufficio tirocini si accerta che i candidati selezionati provenienti da paesi terzi forniscano tutta la documentazione richiesta dalle autorità del paese per soggiornare e lavorare legalmente durante il tirocinio. 2.3. Il candidato selezionato che rifiuta un’offerta di tirocinio è escluso dalla procedura di selezione in corso. 3. Candidati non selezionati I candidati non selezionati possono presentarsi a qualsiasi sessione di tirocinio successiva inviando una nuova candidatura, corredata dei documenti giustificativi. 4. Ritiro In qualsiasi fase della procedura di candidatura, preselezione e selezione, i candidati possono decidere di ritirare la loro candidatura informandone per iscritto l’Ufficio tirocini. La candidatura è quindi ritirata dalle fasi successive della procedura di (pre)selezione. I candidati che si ritirano possono presentarsi a qualsiasi sessione di tirocinio successiva inviando una nuova candidatura, corredata dei documenti giustificativi. 5. Trattamento dei dati personali La procedura di selezione di cui al presente capo è conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio9 in relazione ai dati personali trattati in tutte le fasi del processo di candidatura. L’Ufficio tirocini non riutilizza i fascicoli di candidatura da una sessione all’altra.
Capo IV. Sessioni di tirocinio e durata dei tirocini
Art. 8
1. Ogni sessione di tirocinio ha una durata di cinque mesi.
2. In casi eccezionali e debitamente giustificati, previo accordo con l’entità ospitante, il tirocinio può essere ridotto a un periodo inferiore a cinque mesi, con una durata minima di tre mesi. Nei suddetti casi, il contratto di tirocinio ha inizio il 1o o il 16 del mese.
3. La limitazione di cui al paragrafo 1 non si applica ai tirocinanti che continuano a far parte del Comitato di collegamento ai sensi dell’articolo 26.
4. Ogni anno si svolgono due sessioni di tirocinio:
a) dal 1o marzo al 31 luglio; e
b) dal 1o ottobre all’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo.
Art. 9 Risoluzione anticipata da parte dei tirocinanti
I tirocinanti che desiderano porre fine al tirocinio prima della data di fine stabilita nel contratto di tirocinio devono farne richiesta scritta all’Ufficio tirocini entro i termini stabiliti e comunicati loro all’inizio del tirocinio e dopo averne informato il supervisore di tirocinio e il coordinatore dei tirocini.
Il tirocinio può concludersi soltanto il 15 o l’ultimo giorno del mese.
Art. 10 Risoluzione anticipata da parte della Commissione
1. L’Ufficio tirocini può porre fine al tirocinio in qualsiasi momento se risulta che il tirocinante ha consapevolmente reso dichiarazioni mendaci o ha fornito informazioni o documenti falsi al momento della presentazione della candidatura o nel corso del tirocinio in violazione dell’articolo 5.
2. Su richiesta motivata del servizio Risorse umane dell’entità ospitante, l’Ufficio tirocini può porre fine al tirocinio in qualsiasi momento dopo aver ascoltato il tirocinante. I motivi di risoluzione possono includere la violazione della presente decisione, comprese le condizioni di cui all’allegato, o del contratto di tirocinio, oppure situazioni riconducibili allo scarso rendimento o alla condotta del tirocinante.
3. Qualora sia presentata una richiesta a norma del paragrafo 2 per scarso rendimento (anche per competenze linguistiche insufficienti), il tirocinante è informato dello scarso rendimento dal supervisore di tirocinio e invitato dall’Ufficio tirocini per un colloquio finalizzato a migliorare le sue prestazioni. Il tirocinio può essere interrotto solo se le prestazioni non migliorano nel corso delle due settimane successive a tale colloquio.
Art. 11 Sospensione del tirocinio
1. In casi eccezionali e su richiesta scritta debitamente motivata del tirocinante, l’Ufficio tirocini può concedere una sospensione per un periodo massimo di due mesi, a condizione che la durata totale del tirocinio attivo sia di almeno tre mesi.
2. Durante il periodo in questione la borsa di tirocinio e gli altri pagamenti sono sospesi e il tirocinante non ha diritto al rimborso delle spese di viaggio o connesse all’assicurazione malattia e infortuni riconducibili al periodo di sospensione. Le richieste di rimborso presentate dal tirocinante all’assicurazione malattia durante tale periodo non sono rimborsate.
3. Il tirocinante può rientrare per completare la parte di tirocinio mancante solo fino alla fine del periodo inizialmente previsto per il tirocinio.