Decisione di esecuzione (UE) 2026/1717 della Commissione del 20 luglio 2026 relativa alle norme armonizzate per gli scaldacqua a gas elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 814/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 812/2013
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, gli scaldacqua a gas che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.
Con decisione di esecuzione C(2015) 26253, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di elaborare norme armonizzate a sostegno dell’attuazione del regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione4 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda e del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione5 per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari.
Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 2625, il CEN ha pubblicato norme adattate6, in particolare la norma EN 13203-1:2025 riguardante gli scaldacqua.
La Commissione ha valutato, insieme al CEN, se la norma EN 13203-1:2025 elaborata dal CEN fosse conforme alla richiesta M/534 del 28 aprile 2015.
Dalla valutazione è emerso che la norma soddisfa le specifiche cui intende riferirsi, stabilite nel regolamento (UE) n. 814/2013 e nel regolamento delegato (UE) n. 812/2013. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti fondamentali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I riferimenti delle norme armonizzate per gli scaldacqua elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 814/2013, che figurano nell’allegato della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen