Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia1, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali il cui significativo impatto ambientale può essere notevolmente ridotto modificando la progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi.
L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato di riduzione delle emissioni di gas serra efficienti in termini di costi, quali gli impianti di produzione di acqua calda.
La Commissione ha realizzato uno studio preparatorio per esaminare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda di norma utilizzati in ambito domestico e commerciale. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’Unione europea e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.
Gli aspetti ambientali degli scaldacqua identificati come importanti ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico durante la fase di utilizzo e (per quanto riguarda gli scaldacqua a pompa di calore) il livello di potenza sonora. Inoltre, nel caso degli scaldacqua che utilizzano combustibili fossili, le emissioni di ossidi di azoto, di monossido di carbonio e di idrocarburi rappresentano un ulteriore aspetto ambientale di rilievo. L’aspetto ambientale significativo dei serbatoi per l’acqua calda è dato dal consumo energetico causato dalle dispersioni.
Non è opportuno stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile per quanto concerne le emissioni di monossido di carbonio e di idrocarburi, poiché non si dispone ancora di metodi di misurazione adeguati a livello europeo. Con l’intento di sviluppare tali metodi di misurazione, la Commissione ha conferito il mandato agli organismi europei di normalizzazione affinché tengano conto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile afferenti a tali emissioni durate il riesame del presente regolamento. Le disposizioni nazionali in materia di specifiche per la progettazione ecocompatibile afferenti alle emissioni di monossidi di carbonio e di idrocarburi degli scaldacqua possono essere mantenute fino all’entrata in vigore delle corrispondenti specifiche unionali di progettazione ecocompatibile. Restano immutate le disposizioni della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas2, che limitano i combustibili destinati a tali apparecchi in relazione a questioni di salute e sicurezza.
Lo studio preparatorio dimostra che, nel caso degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda, non sono necessarie specifiche riguardanti gli altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE. Nella fattispecie, le emissioni gas a effetto serra connesse ai refrigeranti utilizzati negli scaldacqua a pompa di calore destinati a riscaldare gli edifici attualmente esistenti in Europa non sono ritenute significative. L’opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile connessi a tali emissioni di gas a effetto serra sarà valutata nuovamente all’atto del riesame del presente regolamento.
È opportuno che l’ambito d’applicazione del presente regolamento sia circoscritto agli scaldacqua destinati a produrre acqua calda potabile e per usi sanitari.
Gli scaldacqua progettati per utilizzare principalmente un combustibile gassoso o liquido (più del 50 %) prodotto a partire da biomassa hanno caratteristiche tecniche specifiche che richiedono ulteriori analisi tecniche, economiche e ambientali. In base ai risultati delle analisi, in una fase successiva è possibile, se necessario, stabilire le specifiche per la progettazione ecocompatibile di tali scaldacqua.
Il consumo energetico annuo relativo agli scaldacqua e ai serbatoi per l’acqua calda è stato stimato a 2156 PJ (51 Mtep) nell’Unione per il 2005, corrispondente a 124 Mt di emissioni di CO2. In assenza dell’adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo energetico annuo raggiunga i 2243 PJ. Le emissioni annue di ossidi di azoto relative agli scaldacqua e ai serbatoi per l’acqua calda sono state stimate pari a 559 kt SOx equivalente nell’Unione nel 2005. In assenza dell’adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 le emissioni raggiungano le 603 kt SOx equivalente. Lo studio preparatorio mostra che il consumo energetico in fase di utilizzo e le emissioni di ossidi di azoto possono essere ridotte in modo cospicuo.
Il consumo energetico degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda può essere ridotto applicando le tecnologie non proprietarie esistenti efficienti sotto il profilo dei costi in grado di ridurre i costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.
Si stima che l’effetto combinato delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari3, possa tradursi entro il 2020 in un risparmio energetico annuo pari a circa 450 PJ (11 Mtep), corrispondenti a circa 26 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, e in una riduzione delle emissioni di ossidi di azoto di circa 130 kt SOx equivalente, rispetto a uno scenario immutato.
È auspicabile che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino le specifiche relative al consumo energetico, al livello di potenza sonora e alle emissioni di ossidi di azoto nonché le specifiche relative alle dispersioni dei serbatoi per l’acqua calda in tutta l’Unione, consentendo in tal modo un migliore funzionamento del mercato interno e il miglioramento del rendimento ambientale di tali prodotti.
È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non incidano sulla funzionalità o sulla portata economica degli scaldacqua o dei serbatoi per l’acqua calda dal punto di vista dell’utilizzatore finale e che non incidano negativamente sulla salute, la sicurezza o l’ambiente.
È necessario che le specifiche per la progettazione ecocompatibile siano introdotte gradualmente per offrire ai fabbricanti tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario deve essere tale da evitare impatti negativi sui produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti nei tempi previsti.
È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione su richiesta della Commissione, ai sensi delle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea4.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.
Al fine di agevolare i controlli della conformità i produttori devono fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono alle specifiche stabilite nel presente regolamento.
Per limitare ulteriormente l’impatto ambientale degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda, è necessario che i produttori forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e/o allo smaltimento.
Oltre alle specifiche giuridicamente vincolanti stabilite nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi delle migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita degli scaldacqua e dei serbatoi oggetto del presente regolamento.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato e/o la messa in funzione di scaldacqua aventi una potenza nominale ≤ 400 kW e di serbatoi per l'acqua calda aventi un volume utile ≤ 2000 litri, compresi quelli integrati negli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, come stabilito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli scaldacqua progettati nello specifico per utilizzare principalmente un combustibile gassoso o liquido prodotto a partire da biomassa;
b) agli scaldacqua che utilizzano combustibili solidi;
c) agli scaldacqua che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5;
d) alle caldaie miste quali definite dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione6;
e) agli scaldacqua che non soddisfano almeno il profilo di carico con l’energia di riferimento minima, come indicato all’allegato III, tabella 1;
f) agli scaldacqua progettati per la sola preparazione di bevande calde e/o alimenti;
g) ai generatori di calore per scaldacqua e agli alloggiamenti per scaldacqua destinati a essere attrezzati di tali generatori immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2018 al fine di sostituire generatori di calore e alloggiamenti per scaldacqua identici. Il prodotto di sostituzione o il suo imballaggio deve indicare chiaramente il tipo di caldaia al quale è destinato.
Art. 2 Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento s’intende per:
1) «scaldacqua», un dispositivo
a) collegato a una fornitura esterna di acqua potabile o per uso sanitario;
b) che genera e trasferisce calore destinato all’acqua potabile o per uso sanitario a livelli di temperatura, quantitativi e flussi determinati durante intervalli definiti;
c) munito di uno o più generatori di calore;
2) «generatore di calore», la parte di uno scaldacqua che genera calore avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
a) combustione di combustibili fossili e/o da biomassa;
b) uso dell’effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;
c) cattura del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso;
dove anche un generatore di calore progettato per uno scaldacqua e un alloggiamento per scaldacqua destinato a essere attrezzato di un simile generatore sono considerati uno scaldacqua;
3) «alloggiamento per scaldacqua», la parte di uno scaldacqua progettata per installarvi un generatore di calore;
4) «potenza termica nominale», la potenza termica dichiarata dello scaldacqua nell’erogare acqua calda alle condizioni nominali standard, espressa in kW;
5) «volume utile» (V), il volume nominale di un serbatoio per l’acqua calda o di uno scaldabagno ad accumulo, espresso in litri;
6) «condizioni nominali standard», le condizioni di funzionamento di uno scaldacqua per stabilire la potenza termica nominale, l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua, il livello di potenza sonora e le emissioni di ossido di azoto e, per i serbatoi, le condizioni per determinarne la dispersione;
7) «biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
8) «combustibile da biomassa», un combustibile gassoso o liquido prodotto a partire da biomassa;
9) «combustibile fossile», un combustibile gassoso o liquido di origine fossile;
10) «scaldacqua convenzionale», uno scaldacqua che genera calore per mezzo della combustione di combustibili fossili o da biomassa e/o dell’effetto Joule negli elementi di resistenza elettrica;
11) «scaldacqua a pompa di calore», uno scaldacqua che si avvale del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso per produrre calore;
12) «scaldacqua solare», un dispositivo munito di uno o più collettori solari e serbatoi per l'acqua calda di origine solare, generatori di calore ed eventuali pompe nel circuito del collettore nonché altre parti; uno scaldacqua solare è immesso sul mercato come unità a sé stante;
13) «serbatoio per l’acqua calda», un dispositivo per immagazzinare acqua calda per usi sanitari e/o di riscaldamento d’ambiente, ivi compresi eventuali additivi, che non è munito di generatori di calore, fatta eventualmente eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione;
14) «elemento riscaldante ausiliario a immersione», una resistenza elettrica che sfrutta l’effetto Joule, che costituisce parte di un serbatoio per l’acqua calda e che genera calore solo quando la fonte esterna è interrotta (compresi i periodi di manutenzione) o fuori servizio, o che costituisce parte di un serbatoio per l’acqua calda da energia solare e fornisce calore quando la fonte solare di calore non è sufficiente a soddisfare i livelli richiesti di confort;
15) «efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua» (ηwh), il rapporto fra l’energia utile erogata da uno scaldacqua e l’energia necessaria alla generazione, espresso in %;
16) «livello di potenza sonora» (LWA), il livello di potenza sonora ponderato A, all’interno e/o all’esterno, espresso in dB;
17) «dispersione» (S), il calore disperso da un serbatoio per l’acqua calda a determinate temperature di acqua e ambiente, espresso in W;
18) «coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell’efficienza di produzione media prevista dell’UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7; il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5.
Ai fini degli allegati da II a VI, l’allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Art. 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario
1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile per gli scaldacqua e i serbatoi per l’acqua calda sono stabiliti all’allegato II.
2. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile si applicano secondo il seguente calendario:
a) a decorrere dal 26 settembre 2015:
i) gli scaldacqua rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punti 1.1, lettera a), 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6;
ii) i serbatoi per l’acqua calda rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punto 2,2;
b) a decorrere dal 26 settembre 2017:
i) gli scaldacqua rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punto 1.1, lettera b);
ii) i serbatoi per l’acqua calda rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punto 2.1;
c) a decorrere dal 26 settembre 2018:
i) gli scaldacqua rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punto 1.1, lettera c);
ii) gli scaldacqua rispettano le specifiche fissate all’allegato II, punto 1.5, lettera a).
3. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai parametri che figurano agli allegati III e IV.
Art. 4 Valutazione di conformità
1. La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa.
2. Ai fini della valutazione di conformità, la documentazione tecnica contiene le informazioni di prodotto di cui all’allegato II, punto 1.6, del presente regolamento.
Art. 5 Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Nel condurre le verifiche ai fini di sorveglianza del mercato come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE per accertare la conformità alle specifiche di cui all’allegato II del presente regolamento, le autorità dello Stato membro applicano le procedure di verifica descritte nell’allegato V del presente regolamento.
Art. 6 Parametri di riferimento
Nell’allegato VI sono riportati i parametri di riferimento indicativi per gli scaldacqua e i serbatoi per l’acqua calda con il migliore rendimento disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 7 Riesame
1. Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione procede a un suo riesame alla luce del progresso tecnologico nel settore degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda e presenta i risultati della revisione al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti. In particolare, tale riesame comprende una valutazione di quanto segue:
a) l’opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alle emissioni di gas a effetto serra per quanto riguarda i refrigeranti;
b) sulla base dei metodi di misurazione in corso di sviluppo, il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile eventualmente introdotte per le emissioni di monossido di carbonio e di idrocarburi;
c) l’opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose per le emissioni di ossidi di azoto;
d) l’opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua appositamente progettati per utilizzare principalmente un combustibile gassoso o liquido prodotto a partire da biomassa;
e) la validità del valore del coefficiente di conversione;
f) l’opportunità di una certificazione a opera di terzi.
2. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione procede inoltre a un suo riesame alla luce del progresso tecnologico nel settore degli scaldacqua e presenta i risultati della revisione al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti. Il riesame include solo una valutazione sull’opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile distinte per i diversi tipi di scaldacqua.
Art. 8 Disposizioni transitorie
1. Fino al 26 settembre 2015 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in funzione di scaldacqua conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento relativamente all'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua e al livello di potenza sonora.
2. Fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in funzione di scaldacqua conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento relativamente alle emissioni di ossidi di azoto.
3. Fino al 26 settembre 2017 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in funzione di serbatoi per l'acqua calda conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento relativamente alle dispersioni.
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso