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Decisione (PESC) 2026/1876 del Consiglio del 23 luglio 2026 che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 18 marzo 2013 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sahel.

Il 19 novembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/29051, che nomina il sig. João CRAVINHO RSUE per il Sahel. Il mandato dell’RSUE scadrà il 31 agosto 2026.

È opportuno che sia nominato un RSUE per il Sahel per un periodo di 12 mesi.

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato.

È necessario assicurare un impegno coerente ed efficace nel Sahel, anche attraverso la nomina di un nuovo RSUE incaricato di guidare il dialogo politico, il coordinamento e l’attuazione dell’approccio rinnovato dell’Unione alla regione del Sahel, tenendo conto delle opinioni espresse dagli Stati membri.

È importante mantenere lo slancio nell’azione dell’Unione, anche attraverso conclusioni del Consiglio sul Sahel, proseguendo nel contempo l’attuazione in corso dell’approccio rinnovato dell’Unione al Sahel, tenendo conto delle opinioni espresse dagli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea

1. La sig.ra Birgitte MARKUSSEN è nominata rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sahel per il periodo dal 1o settembre 2026 al 31 agosto 2027. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE («mandato») sia prorogato o termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).

2. Ai fini del mandato, per Sahel si intende la regione comprendente il Burkina Faso, il Ciad, il Mali, la Mauritania e il Niger. L’RSUE avvia inoltre un dialogo con i paesi del bacino del lago Ciad e con altri paesi ed entità regionali o internazionali oltre il Sahel, fra cui il Maghreb e il Golfo di Guinea, se del caso, e in particolare con i paesi vicini interessati dalle dinamiche del Sahel.

Art. 2 Obiettivi politici

1. Sulla base degli obiettivi politici della strategia integrata dell’Unione europea nel Sahel adottata con le conclusioni del Consiglio del 16 aprile 2021, dell’adeguamento dell’approccio dell’Unione alla regione del Sahel discusso in occasione del Consiglio «Affari esteri» dell’11 dicembre 2023 e del 19 febbraio 2024, nonché dell’approccio rinnovato dell’Unione alla regione del Sahel confermato dal Consiglio «Affari esteri» del 20 novembre 2025, tenendo conto delle opinioni espresse dagli Stati membri, il mandato consiste nel contribuire attivamente e in via prioritaria agli sforzi regionali e internazionali volti a conseguire una pace duratura nonché sicurezza, stabilità e sviluppo sostenibile nella regione. Inoltre, l’RSUE punta a rafforzare la qualità, l’impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell’impegno dell’Unione nel Sahel nonché a promuovere valori universali ed interessi europei. In linea con gli orientamenti del Consiglio, l’RSUE assiste l’alto rappresentante nell’attuazione dell’approccio rinnovato dell’Unione alla regione del Sahel, considerato il rischio crescente di insicurezza e instabilità nella regione.

2. L’RSUE contribuisce a sviluppare e attuare gli sforzi dell’Unione nella regione in modo integrato, in conformità del diritto internazionale, compreso il rispetto dell’integrità territoriale, anche negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo, nonché a coordinare tutti i pertinenti strumenti e portatori di interesse per le azioni dell’Unione. L’RSUE contribuisce a intensificare l’impegno dell’Unione in termini di dialogo e coordinamento nell’ambito dei meccanismi nazionali, regionali e internazionali.

3. L’RSUE agisce in stretto coordinamento e cooperazione con il Consiglio, la Commissione, il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), le delegazioni dell’Unione, gli Stati membri e gli altri pertinenti portatori di interesse, in particolare le Nazioni Unite (ONU) e le organizzazioni africane, segnatamente l’Unione africana (UA) e la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS).

Art. 3 Mandato

1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici di cui all’articolo 2, il mandato consiste nel:

  1. a) contribuire attivamente all’attuazione dell’approccio rinnovato dell’Unione alla regione del Sahel, se del caso, tenendo conto delle opinioni espresse dagli Stati membri, e coordinare e sviluppare ulteriormente l’approccio integrato dell’Unione nella regione, con l’obiettivo di rafforzare la coerenza e l’efficienza globali delle attività dell’Unione nel Sahel nonché di sostenere una comunicazione strategica efficace;

  2. b) avviare un dialogo, anche attraverso la diplomazia navetta e le attività di sensibilizzazione politica ad alto livello con i governi e le organizzazioni regionali, nonché attraverso gli accordi di pace e le iniziative internazionali di mediazione e risoluzione dei conflitti, con tutti i pertinenti portatori di interesse nella regione, comprese le organizzazioni internazionali, le donne, i giovani, la società civile e le diaspore, come anche i paesi del Maghreb, dell’Africa occidentale e del bacino del lago Ciad, nell’intento di promuovere gli obiettivi e gli interessi dell’Unione, e di contribuire così a una migliore comprensione e a un’immagine positiva del ruolo dell’Unione nel Sahel e nelle sue immediate vicinanze;

  3. c) rappresentare e promuovere gli interessi e la visibilità dell’Unione nelle pertinenti sedi regionali e internazionali e in qualsiasi altro processo rilevante ai fini della stabilità della regione;

  4. d) agevolare un’azione dell’Unione pienamente coordinata e integrata nella regione, avvalendosi di tutti gli strumenti pertinenti, tra cui la cooperazione allo sviluppo, lo strumento europeo per la pace nonché le attività degli Stati membri e il sostegno dell’Unione alla gestione delle crisi e alla prevenzione dei conflitti attraverso le azioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell’Unione e gli sforzi di stabilizzazione a livello regionale e nazionale, compresi quelli relativi alla riforma del settore della sicurezza nonché al disarmo, alla smobilitazione e al reinserimento degli ex combattenti, come pure al patrimonio culturale nelle situazioni di conflitto e di crisi;

  5. e) mantenere una stretta cooperazione con le Nazioni Unite, in particolare con il rappresentante speciale del segretario generale per l’Africa occidentale e il Sahel, l’UA e il suo rappresentante speciale per il Mali e il Sahel, l’ECOWAS, la Commissione per il bacino del lago Ciad e gli altri primari portatori di interesse nazionali, regionali e internazionali, inclusi altri inviati speciali per il Sahel;

  6. f) seguire da vicino e analizzare l’impatto delle cause profonde dell’instabilità e le tendenze a lungo termine nella regione, compresi i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, la pastorizia, l’insicurezza alimentare e l’accesso alle risorse naturali, in particolare la terra e l’acqua, e riferire in merito, nonché promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali e la cooperazione al riguardo al fine di rafforzare la stabilità e sostenere gli sforzi volti a limitare la diffusione dell’instabilità, prestando particolare attenzione alle regioni più vulnerabili e alle iniziative regionali volte a promuovere la cooperazione transfrontaliera a tale riguardo, compreso tra gli Stati costieri dell’Africa occidentale e gli stati del Sahel;

  7. g) seguire da vicino le altre dimensioni regionali e transfrontaliere delle sfide che la regione si trova ad affrontare, tra cui il terrorismo, la radicalizzazione, la criminalità organizzata, le minacce ibride e informatiche, il contrabbando di armi, il traffico e la tratta degli esseri umani, il traffico di stupefacenti, l’insicurezza marittima, i flussi migratori e di rifugiati e i correlati flussi finanziari illeciti;

  8. h) seguire da vicino le conseguenze umanitarie, politiche e in termini di sicurezza e sviluppo dei flussi migratori e di rifugiati su larga scala, ivi compresi gli sfollati interni, e, se del caso, avviare dialoghi sulle migrazioni con le pertinenti autorità e portatori di interesse e contribuire più in generale alla politica dell’Unione in materia di migrazione e di rifugiati con riguardo alla regione, in linea con gli obiettivi e gli interessi dell’Unione, al fine di promuovere una proficua cooperazione in questi ambiti sulla base di un approccio globale che prenda in considerazione l’intero tragitto;

  9. i) contribuire all’attuazione delle pertinenti conclusioni del Consiglio per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e l’estremismo violento, mantenere contatti politici regolari ad alto livello con i paesi interessati da terrorismo e criminalità organizzata internazionale e assicurare il ruolo chiave dell’Unione negli sforzi volti a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale;

  10. j) seguire da vicino le conseguenze politiche e in termini di sicurezza e sviluppo delle crisi umanitarie nella regione, tenendo conto del nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace, e promuovendo soluzioni regionali a lungo termine alle crisi e ai conflitti;

  11. k) contribuire, in cooperazione con l’RSUE per i diritti umani, all’attuazione nella regione della politica dell’Unione in materia di diritti umani, in linea con il piano d’azione dell’Unione per i diritti umani e la democrazia, gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come all’attuazione della politica dell’Unione in materia di donne, pace e sicurezza; promuovere l’inclusività e la parità di genere nel processo di costruzione dello Stato, in linea con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1325 (2000) e le successive risoluzioni sulle donne, la pace e la sicurezza, tra cui l’UNSCR 2242 (2015), e sostenere l’attuazione dell’UNSCR 2250 (2015) sui giovani, la pace e la sicurezza;

  12. l) continuare a monitorare il settore della giustizia nel suo complesso e i meccanismi di responsabilità volti a combattere l’impunità, compresa la formulazione di raccomandazioni, il mantenimento di contatti regolari con le autorità pertinenti nella regione, l’ufficio del procuratore della Corte penale internazionale e l’ufficio dell’alto commissario per i diritti umani nonché l’avvio di un dialogo con i difensori dei diritti umani e gli osservatori nella regione;

  13. m) approfondire la conoscenza delle aspettative e dei contesti locali da parte dell’Unione attraverso contatti frequenti nella regione, anche con gli attori locali e sulla base di una continua analisi approfondita della situazione, facilitare la riflessione e contribuire alla risposta tempestiva, all’adattamento e alla visione strategica e a lungo termine dell’Unione nel Sahel.

2. Ai fini dell’espletamento del mandato, l’RSUE tra l’altro:

  1. a) fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell’Unione nei consessi regionali e internazionali per promuovere in modo proattivo contatti diplomatici e azioni che rafforzino l’approccio integrato dell’Unione al Sahel;

  2. b) concorre a mantenere una visione globale di tutte le attività dell’Unione e collabora strettamente con le pertinenti delegazioni dell’Unione e con gli Stati membri.

Art. 4 Esecuzione del mandato

1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’alto rappresentante.

2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’alto rappresentante.

3. L’RSUE coopera e lavora in stretto coordinamento con i servizi competenti del SEAE.

Art. 5 Finanziamento

1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato («spese») nel periodo dal 1o settembre 2026 al 31 agosto 2027 è pari a 1788249,05 EUR.

2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Art. 6 Costituzione e composizione della squadra dell’RSUE

1. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dell’RSUE dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra dell’RSUE.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso la squadra dell’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE, a seconda dei casi. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere distaccati presso la squadra dell’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato.

4. Il personale dell’RSUE è ubicato presso i servizi competenti del SEAE o le delegazioni dell’Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Art. 7 Privilegi e immunità dell’RSUE e dei membri della sua squadra

I privilegi, le immunità e le altre garanzie relativi all’RSUE e ai membri della sua squadra che sono necessari per il compimento e il regolare svolgimento del mandato sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Art. 8 Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio2.

Art. 9 Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni dell’Unione nella regione e gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all’RSUE e ai membri della sua squadra.

Art. 10 Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato e sulla base della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

  1. a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno e la gestione degli incidenti di sicurezza, e stabilendo un piano di emergenza e di evacuazione;

  2. b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell’area di competenza;

  3. c) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;

  4. d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito di relazioni periodiche sui progressi compiuti e di una relazione completa finale sull’esecuzione del mandato di cui all’articolo 15.

Art. 11 Relazioni

L’RSUE presenta relazioni periodiche all’alto rappresentante. L’RSUE riferisce periodicamente al CPS e, quando necessario, agli altri organi preparatori del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE presenta relazioni al Consiglio «Affari esteri». In conformità dell’articolo 36 del trattato, l’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.