Decisione (PESC) 2026/1866 del Consiglio del 30 luglio 2026 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC1.
È opportuno introdurre una deroga alla fornitura, alla vendita, o al trasferimento di taluni beni e di software per consentire l’uso in Iran dei beni e del software necessari alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi specifici in Iran, in particolare per il trattamento delle domande di visto.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’articolo 3 della decisione 2010/413/PESC è così modificato:
1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le misure imposte dall’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e paragrafo 3 non si applicano, ove opportuno, se il comitato determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell’assistenza non potrebbero manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o, riguardano prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio2, o riguardano la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria pertinente a prodotti e tecnologie elencati in tale allegato, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 2021/821, sono necessari alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi ufficiali in Iran, a condizione che: a) i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali, nonché b) l’Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.
2) è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Le misure imposte dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 3 non si applicano se l’autorità competente dello Stato membro in questione determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell’assistenza riguardano prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 267/2012 o la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria pertinente a prodotti e tecnologie elencati in tale allegato, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 2021/821, sia necessario alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi specifici in Iran. Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne