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Decisione (UE) 2026/2037 della Banca centrale europea del 21 agosto 2026 che modifica la decisione (UE) 2021/1442 sulla delega del potere di adottare decisioni relative ai modelli interni e relative alla proroga di termini (BCE/2021/38) (BCE/2026/20)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, e in particolare gli articoli 148, 149 e 150,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi2, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e),

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40)3, in particolare l’articolo 4,

La decisione (UE) 2021/1442 della Banca centrale europea (BCE/2021/38)4 precisa, tra l’altro, i criteri per la delega di poteri decisionali ai capi delle unità operative della Banca centrale europea (BCE) per l’adozione di decisioni sull’autorizzazione preventiva a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati ai sensi dell’articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013 e sull’autorizzazione preventiva per l’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato ai sensi dell’articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’esperienza maturata con l’applicazione di tale decisione ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche, in particolare per ragioni di chiarezza, di coerenza e di proporzionalità nell’applicazione di tali criteri.

I criteri per l’adozione di decisioni delegate sull’autorizzazione preventiva a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati e sull’autorizzazione preventiva per l’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato dovrebbero essere semplificati per garantire coerenza e proporzionalità. A tal fine, per entrambi i tipi di decisioni delegate, dovrebbe essere introdotto un criterio quantitativo uniforme basato su 50 punti base sul coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1) per fornire una chiara misura dell’impatto prudenziale. Tale criterio garantirebbe inoltre che la discrezionalità di vigilanza della BCE sia esercitata in modo proporzionato, in quanto la conseguente modifica del processo decisionale pertinente non pregiudicherebbe la valutazione sostanziale necessaria ai sensi degli articoli 149 e 150 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Inoltre, al fine di fornire una base proporzionata per individuare le domande non controverse per le decisioni idonee alla delega, i criteri dovrebbero altresì precisare che, a seguito dell’adozione della pertinente decisione delegata, non vi è alcuna violazione di requisiti, obblighi o limitazioni stabiliti nelle precedenti decisioni della BCE che approvano i piani per un tempestivo ritorno alla conformità («piani di ritorno alla conformità») ai sensi dell’articolo 146 del regolamento (UE) n. 575/2013 o ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5 oppure che approvano i piani per l’attuazione sequenziale nelle diverse tipologie di esposizioni e unità operative all’interno di una classe di esposizione del metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) («piani di estensione del metodo IRB») ai sensi dell’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifiche

La decisione (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38) è modificata come segue:

  1. 1. l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Criteri per l’adozione di decisioni delegate sull’autorizzazione preventiva a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati 1. Le decisioni che autorizzano a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) a seguito del ritorno all’uso di metodi meno sofisticati, non vi sono modifiche ai criteri applicati dal gruppo vigilato significativo o dal soggetto vigilato significativo per determinare se tornare o meno all’uso di metodi meno sofisticati ai sensi dell’articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013, come indicato nelle politiche o nei dispositivi interni di tale gruppo o soggetto comunicati alla BCE, e non vi è alcuna violazione di requisiti, obblighi o limitazioni stabiliti in precedenti decisioni della BCE che approvano i piani di ritorno alla conformità ai sensi dell’articolo 146 del regolamento (UE) n. 575/2013 o ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE e i piani di estensione del metodo IRB ai sensi dell’articolo 148 del regolamento (UE) 575/2013; b) a seguito del ritorno all’uso di metodi meno sofisticati, il coefficiente di capitale primario di classe 1 non aumenta né diminuisce di oltre 50 punti base, misurato separatamente per ogni singolo tipo di esposizione o sistema di rating rientrante nell’ambito di applicazione della domanda di ritorno all’uso di metodi meno sofisticati, a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo o a livello individuale di un soggetto vigilato significativo, qualora tale soggetto non faccia parte di un gruppo vigilato significativo. 2. Ove la domanda di ritorno all’uso di metodi meno sofisticati riguardi più di un sistema di rating, la decisione è assunta con decisione delegata se tutti i criteri di cui al paragrafo 1 sono soddisfatti in relazione a ciascun sistema di rating che rientra nell’ambito di applicazione della decisione. 3. La valutazione relativa al ritorno all’uso di metodi meno sofisticati è effettuata in conformità all’articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle norme tecniche di attuazione e regolamentazione adottate dalla Commissione europea, tenendo conto altresì di eventuali guide della BCE applicabili o di documenti analoghi predisposti dalla BCE, nonché degli orientamenti e dei progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza.» ;

  2. 2. l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Criteri per l’adozione di decisioni delegate sull’autorizzazione preventiva all’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato 1. Le decisioni che autorizzano l’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) a seguito della decisione sull’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato, non vi sono modifiche ai criteri utilizzati dal gruppo vigilato significativo o dal soggetto vigilato significativo per determinare se ritornare o meno all’uso di metodi meno sofisticati ai sensi degli articoli 149 e 150 del regolamento (UE) n. 575/2013, come indicato nelle politiche o negli accordi interni di tale gruppo o soggetto comunicati alla BCE, e non vi è alcuna violazione di requisiti, obblighi o limitazioni stabiliti in precedenti decisioni della BCE che approvano i piani di ritorno alla conformità ai sensi dell’articolo 146 del regolamento (UE) n. 575/2013 o ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE e i piani di estensione del metodo IRB ai sensi dell’articolo 148 del regolamento (UE) 575/2013; b) a seguito della decisione sull’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato, il coefficiente di capitale primario di classe 1 non aumenta né diminuisce di oltre 50 punti base, misurato separatamente per ogni singolo tipo di esposizione o sistema di rating rientrante nell’ambito di applicazione della domanda di utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato, a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo o a livello individuale di un soggetto vigilato significativo, se tale soggetto non fa parte di un gruppo vigilato significativo. 2. La valutazione relativa all’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato è effettuata in conformità all’articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle norme tecniche di attuazione e regolamentazione adottate dalla Commissione europea, tenendo conto altresì di eventuali guide della BCE applicabili o di documenti analoghi emessi dalla BCE, nonché degli orientamenti e dei progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza.» .

Art. 2 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 agosto 2026 La presidente della BCE Christine Lagarde