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Decisione (UE) 2026/2043 della Commissione dell’8 settembre 2026 recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee1, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

Il regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 stabilisce le condizioni per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e i partiti e le organizzazioni che ne sono membri sono segnatamente tenuti a rispettare, in particolare nei loro programmi e nelle loro attività, i valori su cui si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, e a fornire a tal fine una dichiarazione formale standard.

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono presentare all’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità») una richiesta affinché verifichi se un determinato partito politico europeo o una determinata fondazione politica europea soddisfa le condizioni stabilite.

Prima di decidere se cancellare dal registro un partito o una fondazione per violazione manifesta e grave di siffatte condizioni, l’Autorità è tenuta a consultare un comitato di personalità indipendenti, il quale deve esprimere un parere entro due mesi.

Su richiesta dell’Autorità, il comitato di personalità indipendenti deve altresì esprimere un parere sul fatto che un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine l’articolo 16 del regolamento istituisce un comitato di personalità indipendenti costituito da sei membri: due nominati dal Parlamento europeo, due dal Consiglio e due dalla Commissione.

Nello svolgimento dei suoi compiti il comitato è assistito da una segreteria, che è assicurata dal Parlamento europeo e agisce esclusivamente sotto l’autorità del comitato medesimo. Il Parlamento europeo provvede al finanziamento del comitato.

È necessario che la Commissione nomini due membri per rinnovare i membri del comitato a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento.

I membri proposti sono stati scelti in funzione delle loro qualità personali e professionali e non sono deputati del Parlamento europeo né membri del Consiglio o della Commissione, non sono titolari di mandati elettorali né funzionari o altri agenti dell’Unione europea, né lavorano o hanno lavorato per un partito politico europeo o per una fondazione politica europea. Soddisfano pertanto le condizioni di ammissibilità previste all’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, del regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1) Sono nominati membri del comitato di personalità indipendenti per la durata del mandato del comitato

  1. a) Alexander ITALIANER

  2. b) Martine REICHERTS.

2) La nomina è subordinata alla firma, da parte di ciascuno dei membri designati, della dichiarazione di indipendenza e di assenza di conflitti di interessi allegata alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen