Regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2025 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 224,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
visto il parere della Corte dei conti3,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria4,
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5 ha subito varie e sostanziali modifiche6. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
L’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione. Inoltre, l’articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») afferma che tali partiti politici contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.
L’articolo 8 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che nelle sue azioni l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.
L’articolo 11, paragrafo 1, della Carta stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. L’articolo 12, paragrafo 1, della Carta stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico. Tali diritti sono diritti fondamentali di ogni cittadino dell’Unione.
L’articolo 21 della Carta vieta, tra l’altro, qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale.
Affinché i cittadini dell’Unione possano partecipare pienamente alla vita democratica dell’Unione, è opportuno adottare misure per garantire che essi possano esercitare tali diritti.
Grazie al modo in cui permettono di colmare la distanza tra la politica a livello nazionale e quella a livello dell’Unione, i partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell’esprimere la voce dei cittadini a livello europeo.
È opportuno che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate siano incoraggiati e aiutati nei loro sforzi di creare un forte legame tra la società civile europea e le istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo.
Riconoscendo il ruolo attribuito dal TUE ai partiti politici europei e per facilitarne l’operato, è necessario creare uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ad essi affiliate.
L’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità») è un organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263 TFUE il cui scopo è la registrazione, il controllo e l’imposizione delle sanzioni applicabili ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee. La registrazione dovrebbe essere richiesta per ottenere lo status giuridico europeo, che a sua volta comporta una serie di diritti e obblighi. Onde evitare eventuali conflitti d’interesse, è opportuno che l’Autorità sia indipendente.
È necessario stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate dovranno esperire per ottenere lo status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento. È altresì necessario stabilire le procedure e i criteri da applicare nel decidere se concedere tale status giuridico europeo. È altresì necessario stabilire le procedure per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.
Al fine di agevolare la vigilanza sulle entità giuridiche assoggettate al diritto dell’Unione e nazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo al funzionamento di un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che dovrà essere gestito dall’Autorità («registro») e, in particolare, riguardo alle informazioni e ai documenti giustificativi contenuti nel registro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»7 del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le disposizioni relative al sistema dei numeri di registrazione e agli estratti standard del registro che devono essere predisposti dall’Autorità su richiesta di terzi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate che desiderino ottenere tale riconoscimento a livello dell’Unione in virtù dell’ottenimento dello status giuridico europeo e beneficiare di finanziamenti pubblici a carico del bilancio generale dell’Unione dovrebbero rispettare alcuni principi e soddisfare determinate condizioni. In particolare è necessario che i partiti politici europei, le fondazioni politiche europee ad essi affiliate e i rispettivi membri rispettino i valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate dovrebbero altresì garantire il rispetto di tali valori da parte dei partiti che ne sono membri e delle organizzazioni affiliate.
Tra i partner con cui le fondazioni politiche europee possono cooperare figurano le università, le ONG, gli istituti di formazione, i partner di ricerca e i gruppi di riflessione («partner della cooperazione»).
Nel decidere se registrare un partito politico europeo o una fondazione politica europea, al fine di accertare se tale partito o fondazione adempia i propri obblighi di rispetto dei valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE, e se garantisca il rispetto di tali valori da parte dei suoi membri, l’Autorità dovrebbe fare affidamento su una dichiarazione formale standard che il partito politico europeo o la fondazione politica europea dovrebbe rilasciare utilizzando il modello stabilito dal presente regolamento.
La decisione di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea in ragione della mancata conformità ai valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE, dovrebbe essere adottata soltanto in caso di violazione manifesta e grave di tali valori. Nell’adottare tale decisione, l’Autorità dovrebbe attenersi scrupolosamente alla Carta.
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, le decisioni di cancellazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbero avere efficacia all’atto della notificazione.
Lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe contenere una serie di disposizioni di base. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di imporre requisiti supplementari allo statuto dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che hanno stabilito la propria sede nel loro rispettivo territorio, a condizione che tali requisiti supplementari non siano in contrasto con il presente regolamento.
È auspicabile che l’Autorità verifichi periodicamente la continua conformità ai requisiti e alle condizioni relativi alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE, dovrebbero essere adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc e previa consultazione del comitato di personalità indipendenti istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
È opportuno garantire l’indipendenza e la trasparenza del comitato di personalità indipendenti.
L’uso illecito dei dati personali può esporre a potenziali rischi le democrazie e i processi elettorali. È pertanto necessario tutelare l’integrità del processo democratico europeo prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi in cui i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee sfruttino le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati al fine di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo.
A tal fine, è opportuno stabilire una procedura di verifica nell’ambito della quale l’Autorità, in talune circostanze, sia tenuta a chiedere al comitato di personalità indipendenti di valutare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Qualora ciò venisse accertato, l’Autorità dovrebbe imporre sanzioni finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
Laddove imponga una sanzione a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea conformemente alla procedura di verifica, l’Autorità dovrebbe tenere debitamente conto del principio ne bis in idem, in base al quale lo stesso reato non può essere sanzionato due volte. L’Autorità dovrebbe altresì garantire che il principio della certezza del diritto sia rispettato e che al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati sia concessa la possibilità di essere ascoltati.
Poiché la nuova procedura di verifica è avviata da una decisione di un’autorità nazionale di controllo competente in materia di protezione dei dati, il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati dovrebbero poter richiedere il riesame della sanzione finanziaria se la decisione dell’autorità nazionale di controllo è revocata, o nel caso in cui sia stato accolto un ricorso avverso la decisione, una volta esaurite tutte le vie di ricorso nazionali.
Lo status giuridico europeo riconosciuto ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee ad essi affiliate dovrebbe conferire loro capacità giuridica e riconoscimento giuridico in tutti gli Stati membri. Tale capacità giuridica e tale riconoscimento della personalità giuridica non li autorizzano a designare candidati alle elezioni nazionali o alle elezioni del Parlamento europeo né a partecipare a campagne referendarie. Tale diritto e ogni altro diritto analogo restano di competenza degli Stati membri.
È opportuno che le attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee siano disciplinate dal presente regolamento. Alle altre materie che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento si applicano le disposizioni pertinenti del diritto nazionale. Lo status giuridico di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento e dalle disposizioni applicabili del diritto nazionale dello Stato membro in cui hanno la propria sede («Stato membro in cui si trova la sede»). Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe essere in grado di definire ex ante il diritto applicabile o lasciare la scelta ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee. Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe inoltre essere in grado di imporre requisiti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, tra cui disposizioni in materia di registrazione e integrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee in quanto tali nei sistemi amministrativi e di controllo nazionali, nonché relativamente alla loro organizzazione e al loro statuto, anche in materia di responsabilità, purché tali disposizioni non contrastino con il presente regolamento.
Come elemento basilare del possesso dello status giuridico europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero avere personalità giuridica europea. L’acquisizione della personalità giuridica europea dovrebbe sottostare a requisiti e procedure che tutelino gli interessi dello Stato membro in cui si trova la sede, del richiedente lo status giuridico europeo («richiedente») e di eventuali terzi interessati. In particolare, è opportuno che l’eventuale personalità giuridica nazionale preesistente sia convertita in personalità giuridica europea e che gli eventuali diritti e obblighi individuali derivanti dalla precedente entità giuridica nazionale siano trasferiti alla nuova entità giuridica europea. Inoltre, per agevolare la continuità dell’attività, è opportuno istituire garanzie per impedire allo Stato membro interessato di applicare condizioni proibitive a tali conversioni. Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe essere in grado di specificare quali tipologie di persone giuridiche nazionali possano essere convertite in persone giuridiche europee e rifiutare il proprio accordo all’acquisizione della personalità giuridica europea ai sensi del presente regolamento fintantoché non sussistano garanzie adeguate, in particolare in merito alla legittimità dello statuto del richiedente ai sensi delle leggi di tale Stato membro o a tutela di creditori o titolari di altri diritti derivanti dall’eventuale personalità giuridica nazionale preesistente.
L’estinzione della personalità giuridica europea dovrebbe sottostare a requisiti e procedure a tutela degli interessi dell’Unione, dello Stato membro in cui si trova la sede, del partito politico europeo o della fondazione politica europea e di eventuali terzi interessati. In particolare, se il partito politico europeo o la fondazione politica europea acquisisce personalità giuridica ai sensi del diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, tale acquisizione dovrebbe essere considerata equivalente a una conversione della relativa personalità giuridica europea e gli eventuali diritti e obblighi individuali che la precedente entità giuridica europea ha acquisito o contratto dovrebbero essere trasferiti all’entità giuridica nazionale. Inoltre, per agevolare la continuità dell’attività, è opportuno istituire garanzie per impedire allo Stato membro interessato di applicare condizioni proibitive a tali conversioni. Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea non acquisisce personalità giuridica nello Stato membro in cui si trova la sede, è opportuno provvedere al suo scioglimento ai sensi del diritto dello Stato membro in questione e conformemente alla condizione che impone loro di non perseguire uno scopo di lucro. L’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo dovrebbero poter concordare con lo Stato membro interessato modalità dettagliate relative all’estinzione della personalità giuridica europea, in particolare al fine di garantire il recupero degli importi ricevuti a carico del bilancio generale dell’Unione e di eventuali sanzioni pecuniarie.
Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno al diritto nazionale pertinente e se la questione riguarda il rispetto dei valori su cui si fonda l’Unione enunciati all’articolo 2 TUE, è opportuno che l’Autorità decida, su richiesta dello Stato membro interessato, di applicare le procedure di cui al presente regolamento. Inoltre, è opportuno che l’Autorità decida, su richiesta dello Stato membro in cui si trova la sede, di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea che siano venuti gravemente meno all’obbligo di rispettare il diritto nazionale pertinente relativamente a qualsiasi altro aspetto.
L’ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione dovrebbe limitarsi a quei partiti politici europei e quelle fondazioni politiche europee ad essi affiliate che siano stati riconosciuti come tali e che abbiano ottenuto lo status giuridico europeo. Benché sia fondamentale garantire che le condizioni di ammissibilità per diventare un partito politico europeo non siano proibitive e che possano essere facilmente soddisfatte da alleanze, serie e organizzate a livello transnazionale, di partiti politici o persone fisiche o entrambi, è anche necessario stabilire adeguati criteri di attribuzione delle limitate risorse del bilancio generale dell’Unione. Tali criteri dovrebbero riflettere oggettivamente l’ambizione europea e l’effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo. La migliore soluzione è basare tali criteri sull’esito delle elezioni del Parlamento europeo, alle quali i partiti politici europei o i loro membri devono partecipare in forza del presente regolamento, esito che può fornire un’indicazione precisa del riconoscimento elettorale di un partito politico europeo. I criteri dovrebbero corrispondere al ruolo di rappresentare direttamente i cittadini dell’Unione attribuito al Parlamento europeo dall’articolo 10, paragrafo 2, TUE e all’obiettivo dei partiti politici europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell’Unione e diventare soggetti attivi nella democrazia rappresentativa dell’Europa, al fine di dare effettiva espressione ai punti di vista, alle opinioni e alla volontà politica dei cittadini dell’Unione. L’ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione dovrebbe pertanto essere limitata ai partiti politici europei che sono rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un deputato e alle fondazioni politiche europee che fanno richiesta di tale finanziamento per il tramite di un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo da almeno uno dei suoi deputati.
Per ragioni di trasparenza e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei, l’accesso ai finanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione dovrebbe essere subordinato alla messa a disposizione del pubblico di determinate informazioni. In particolare, i partiti politici europei dovrebbero garantire che i partiti membri pubblichino, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, il programma politico e mostrino il logo del partito politico europeo interessato. È opportuno che il logo sia posizionato nella parte superiore della pagina principale del sito web del partito membro.
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero dare l’esempio e colmare il divario di genere in ambito politico. È pertanto opportuno che i loro organi direttivi siano equilibrati sotto il profilo del genere. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero disporre di regole interne che promuovano l’equilibrio di genere e incoraggino la partecipazione attiva delle donne a tutte le loro attività e dovrebbero invitare i partiti che ne sono membri a fare lo stesso. Inoltre, i partiti politici europei dovrebbero essere trasparenti in merito alla rappresentanza di genere all’interno dei partiti che ne sono membri e dovrebbero fornire prove riguardo alla rappresentanza di genere tra i loro candidati e i loro deputati al Parlamento europeo. I partiti politici europei sono incoraggiati a fornire informazioni riguardanti l’inclusività e la rappresentanza delle minoranze all’interno dei partiti che ne sono membri.
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero promuovere un ambiente di lavoro interno basato sul trattamento equo e sulle pari opportunità. A tale scopo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero inserire nel proprio regolamento interno un protocollo per prevenire, individuare e contrastare in modo costante le molestie sessuali e le discriminazioni basate sul genere.
Per aumentare la trasparenza del finanziamento ai partiti politici europei e al fine di evitare possibili usi strumentali delle norme sul finanziamento, è opportuno che un deputato al Parlamento europeo sia, ai soli fini del finanziamento, considerato esponente di un unico partito politico europeo. Tale partito politico europeo dovrebbe, se del caso, essere quello di riferimento del suo partito politico nazionale o regionale alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.
È opportuno stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate devono seguire all’atto della richiesta di finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione, così come le procedure, i criteri e le regole da rispettare in fase di decisione sulla concessione di tale finanziamento. In tale contesto, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero rispettare, in particolare, il principio di una sana gestione finanziaria.
Al fine di superare le difficoltà dei partiti politici europei, in particolare quelli di piccole dimensioni, nell’onorare il tasso di cofinanziamento del 10 % prescritto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, è opportuno ridurre tale tasso al 5 %, in linea con il tasso applicabile alle fondazioni politiche europee.
Al fine di rafforzare l’indipendenza, l’obbligo di rispondere del proprio operato e la responsabilità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è opportuno che alcuni tipi di donazioni e contributi provenienti da fonti diverse dal bilancio generale dell’Unione siano vietati o limitati. Eventuali vincoli alla libera circolazione dei capitali che tali limitazioni potrebbero comportare devono essere giustificati da motivi di ordine pubblico ed essere strettamente necessari al conseguimento di tali obiettivi.
È opportuno introdurre un meccanismo relativo al dovere di diligenza volto a migliorare la trasparenza delle donazioni di importo elevato e minimizzare il rischio di ingerenze straniere attraverso tale fonte. A tal fine, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero esigere che i loro donatori forniscano dati identificativi dettagliati. L’Autorità dovrebbe poter richiedere informazioni supplementari ai donatori qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata concessa in violazione del presente regolamento.
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 riconosce solo due categorie di entrate per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, oltre ai contributi a carico del bilancio dell’Unione, ossia i contributi dei membri e le donazioni. Varie fonti di entrate derivanti da attività economiche proprie effettuate nel quadro delle rispettive attività politiche, ad esempio la vendita di pubblicazioni o le quote di iscrizione a conferenze, non rientrano nell’ambito di tali due categorie, facendo così insorgere problemi di contabilità e trasparenza. È quindi opportuno istituire una terza categoria di entrate («risorse autogenerate»). Al fine di evitare che la percentuale delle risorse autogenerate nel bilancio totale di un partito politico europeo diventi sproporzionata rispetto al bilancio complessivo delle entità in questione, tale percentuale dovrebbe essere dovrebbe essere limitata al 3 %. Nel caso di una fondazione politica europea, tale percentuale dovrebbe essere limitata al 5 %.
Al fine di raggiungere i loro membri e collegi elettorali in tutta l’Unione, i partiti politici europei dovrebbero avere il diritto di utilizzare i propri finanziamenti per le campagne nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo. Il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati in tali campagne dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro.
Al fine di incentivare lo sviluppo di una coscienza politica europea nei cittadini e promuovere la trasparenza dell’affiliazione politica, i partiti politici europei possono informare i cittadini dei legami esistenti con i partiti politici nazionali e i candidati ad essi affiliati.
È opportuno che i partiti politici europei non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanzino, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei o altre fondazioni. Il divieto di finanziamento indiretto non dovrebbe tuttavia impedire ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di sostenere i loro partiti membri e le organizzazioni affiliate e di schierarsi con loro, anche mediante attività politiche europee congiunte. Inoltre, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate non dovrebbero finanziare campagne referendarie.
Le attività politiche europee congiunte, comprese le attività in cui la partecipazione è limitata ai membri del partito politico europeo e dei suoi partiti membri, nonché ai membri della fondazione politica europea e delle organizzazioni affiliate, quali sessioni di formazione e seminari, dovrebbero contribuire a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate dovrebbero essere autorizzati a mantenere la cooperazione con i partner politici nei paesi terzi, in particolare per promuovere i valori dell’Unione.
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, TUE, l’Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell’Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee svolgono un ruolo importante nel promuovere tale obiettivo nel loro operato politico e nelle loro relazioni con i partiti di paesi terzi. Lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe consentire l’adesione di partiti politici e organizzazioni politiche di paesi terzi. Tale adesione dovrebbe tuttavia essere limitata ai paesi con relazioni più strette e privilegiate con l’Unione, ossia, i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), gli ex Stati membri, i paesi candidati, i paesi autorizzati a utilizzare l’euro come valuta ufficiale sulla base di un accordo monetario con l’Unione, i paesi partner che hanno concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione e i paesi europei con i quali l’Unione ha concluso accordi di associazione che istituiscono una zona di libero scambio globale e approfondita. A tali partiti o organizzazioni potrebbe essere concessa la possibilità di una cooperazione più formalizzata e strutturata con i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee attraverso l’adesione associata. I partiti membri associati e le organizzazioni affiliate associate dovrebbero poter svolgere un ruolo attivo, contribuendo e partecipando alla vita interna di un partito politico europeo e di una fondazione politica europea, ad esempio attraverso il diritto di iniziativa o di adesione agli organi direttivi e la presenza e la partecipazione a riunioni e altre attività, comprese le riunioni degli organi direttivi e lo svolgimento di attività ed eventi di sensibilizzazione congiunti. Le organizzazioni affiliate associate dovrebbero anche avere il diritto di partecipare a progetti di ricerca. Al fine di contrastare il rischio di ingerenze straniere, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee che consentono l’adesione associata dovrebbero garantire che i loro statuti forniscano garanzie adeguate contro le ingerenze straniere. In particolare, i partiti politici europei che consentono l’adesione associata dovrebbero garantire che tutte le votazioni ottengano il sostegno della maggioranza dei membri che hanno sede nell’Unione o che sono cittadini dell’Unione ai fini dell’approvazione. I voti espressi dai partiti membri associati non dovrebbero essere decisivi per l’ottenimento della maggioranza. I partiti membri associati non dovrebbero inoltre poter imporre individualmente o collettivamente una linea d’azione contraria a quella espressa dalla maggioranza dei voti dei cittadini dell’Unione né bloccarla. Ai rappresentanti dei partiti membri associati non dovrebbero essere delegate competenze esecutive negli organi direttivi.
È opportuno stabilire norme e procedure specifiche per la ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno a carico del bilancio generale dell’Unione tenendo conto, da un lato, del numero di beneficiari e, dall’altro, della quota di deputati eletti al Parlamento europeo di ciascun partito politico europeo beneficiario e, per estensione, della fondazione politica europea ad esso affiliata. Tali modalità dovrebbero prevedere norme rigorose di trasparenza, contabilità, audit e controllo finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ad essi affiliate, nonché imposizione di sanzioni proporzionate, anche in caso di violazione, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, dei valori su cui si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE.
Onde garantire l’osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento in materia di finanziamento e spese dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, come pure in altri ambiti, è necessario predisporre efficaci meccanismi di controllo. A tal fine l’Autorità, l’ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri dovrebbero cooperare e scambiarsi tutte le informazioni necessarie. La collaborazione reciproca tra le autorità degli Stati membri dovrebbe essere incoraggiata anche per garantire il controllo efficace ed efficiente degli obblighi derivanti dal diritto nazionale applicabile.
Al fine di aumentare la certezza del diritto assicurata dal presente regolamento e per garantire l’attuazione coerente di quest’ultimo, l’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo dovrebbero lavorare in stretta collaborazione, anche attraverso scambi periodici di opinioni e di informazioni in merito all’interpretazione e all’applicazione concreta del presente regolamento. Inoltre, nel pieno rispetto dell’indipendenza dell’Autorità, la cooperazione tra l’Autorità, l’ordinatore del Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbe agevolare la corretta attuazione del presente regolamento da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ed evitare controversie giuridiche. Anche l’obbligo dell’Autorità di ascoltare i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee prima di prendere decisioni aventi effetti negativi dovrebbe contribuire ad agevolare la corretta attuazione del presente regolamento da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, evitando al tempo stesso controversie giuridiche.
Occorre prevedere un sistema sanzionatorio chiaro, dissuasivo e proporzionato per garantire l’osservanza effettiva, proporzionata e uniforme degli obblighi relativi alle attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Tale sistema dovrebbe rispettare altresì il principio del ne bis in idem, in forza del quale lo stesso reato non può essere sanzionato due volte. Occorre inoltre definire i rispettivi ruoli dell’Autorità e dell’ordinatore del Parlamento europeo per quanto riguarda il controllo e la verifica della conformità al presente regolamento, come pure i meccanismi di cooperazione tra di essi e le autorità degli Stati membri.
Per ragioni di trasparenza, e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è opportuno pubblicare in un formato aperto, di facile uso e leggibile mediante dispositivo automatico, le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, la composizione, i bilanci, i donatori e le donazioni, i contributi e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio generale dell’Unione, così come le informazioni relative a decisioni adottate dall’Autorità e dall’ordinatore del Parlamento europeo circa la registrazione, il finanziamento e le sanzioni. L’istituzione di un quadro regolamentare atto a garantire che tali informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più efficace per promuovere la parità di condizioni e un’equa concorrenza tra le forze politiche e per favorire processi elettorali e legislativi aperti, trasparenti e democratici, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea e, più in generale, prevenendo corruzione e abusi di potere.
Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’obbligo di pubblicare l’identità dei donatori che siano persone fisiche non dovrebbe applicarsi a donazioni di importo pari o inferiore a 1500 EUR all’anno e per donatore. Inoltre, tale obbligo non dovrebbe applicarsi alle donazioni il cui valore annuo sia superiore a 1500 EUR e sia inferiore o pari a 3000 EUR, a meno che il donatore non abbia dato autorizzazione scritta alla pubblicazione. Tali soglie costituiscono un idoneo equilibrio tra il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, da un lato, e il legittimo interesse pubblico alla trasparenza per quanto riguarda il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dall’altro, come si evince dalle raccomandazioni internazionali intese a evitare la corruzione in materia di finanziamento di partiti politici e fondazioni. Rendere pubbliche le donazioni superiori a 3000 EUR all’anno e per donatore dovrebbe permettere un efficace controllo, da parte dei cittadini, dei rapporti tra donatori e partiti politici europei. Anche in ottemperanza al principio di proporzionalità, le informazioni sulle donazioni dovrebbero essere pubblicate annualmente, tranne durante le campagne elettorali al Parlamento europeo o per donazioni superiori a 12000 EUR, casi in cui è opportuno che la pubblicazione sia tempestiva.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in particolare dall’articolo 7 che dispone, tra l’altro, che ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e dall’articolo 8 che dispone che ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. È indispensabile che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto di tali diritti e principi.
Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio9 si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall’Autorità, dal Parlamento europeo e dal comitato di personalità indipendenti ai sensi del presente regolamento.
Il regolamento (UE) 2016/679 del Parrlamento europeo e del Consiglio10 si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.
Per ragioni di certezza del diritto è opportuno chiarire che l’Autorità, il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti ad esercitare il controllo su questioni relative al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e altri eventuali terzi menzionati o previsti dal presente regolamento sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679. È inoltre necessario specificare il periodo massimo durante il quale essi possono conservare i dati personali raccolti allo scopo di garantire la legalità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, nonché della composizione dei partiti politici europei. Nella loro veste di titolari del trattamento, l’Autorità, il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti e gli eventuali terzi devono adottare tutte le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2018/1725 o dal regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda la legittimità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell’interessato di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica e la cancellazione dei propri dati personali.
Al trattamento dei dati effettuato a norma del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679. È opportuno che le autorità nazionali competenti o gli eventuali terzi siano responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che siano imposte sanzioni appropriate alle autorità nazionali competenti o gli eventuali terzi che violano il presente regolamento.
L’assistenza tecnica che il Parlamento europeo fornisce ai partiti politici europei dovrebbe essere ispirata al principio della parità di trattamento, essere prestata dietro fatturazione e pagamento e formare l’oggetto di una relazione pubblicata periodicamente.
È opportuno mettere a disposizione del pubblico su un apposito sito web informazioni chiave sull’applicazione del presente regolamento.
Il controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea contribuirà alla corretta applicazione del presente regolamento. È inoltre opportuno adottare disposizioni che consentano ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee di essere ascoltati e di adottare misure correttive prima che venga imposta loro una sanzione.
Gli Stati membri dovrebbero garantire l’adozione di disposizioni nazionali che favoriscano l’applicazione efficace del presente regolamento.
È opportuno lasciare ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee un periodo di tempo sufficiente per adottare disposizioni che garantiscano un’agevole ed efficace applicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione tra l’entrata in vigore del presente regolamento e l’applicazione di alcuni dei suoi articoli,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le condizioni relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo («partiti politici europei») e delle fondazioni politiche a livello europeo («fondazioni politiche europee»).
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «partito politico»: un’associazione di cittadini che soddisfa le condizioni seguenti:
a) persegue obiettivi politici;
b) è riconosciuta o istituita conformemente all’ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;
2) «partito membro associato»: un partito che ha sede in un paese membro dell’EFTA, in un ex Stato membro, in un paese candidato, in un paese autorizzato a utilizzare l’euro come valuta ufficiale sulla base di un accordo monetario con l’Unione, in un paese partner che ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione11 o in un paese europeo con il quale l’Unione ha concluso un accordo di associazione che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondita;
3) «alleanza politica»: una cooperazione strutturata, indipendentemente dalla forma, tra membri, siano essi partiti politici («partiti membri aventi sede nell’Unione»), cittadini dell’Unione e, se del caso, partiti membri associati; per «partiti membri» s’intendono i partiti membri aventi sede nell’Unione e i partiti membri associati;
4) «partito politico europeo»: un’alleanza politica che si prefigge obiettivi politici, intende perseguirli in tutta l’Unione ed è registrata presso l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all’articolo 8, conformemente al presente regolamento;
5) «organizzazione affiliata associata»: una organizzazione che ha sede in un paese membro dell’EFTA, in un ex Stato membro, in un paese candidato, in un paese autorizzato a utilizzare l’euro come valuta ufficiale sulla base di un accordo monetario con l’Unione, in un paese partner che ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione12 o in un paese europeo con il quale l’Unione ha concluso un accordo di associazione che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondita; per «organizzazioni affiliate» s’intendono insieme le organizzazioni affiliate che hanno sede nell’Unione («organizzazione affiliata dell’Unione») e le organizzazioni affiliate associate;
6) «fondazione politica europea»: un’entità formalmente affiliata a un partito politico europeo, registrata presso l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all’articolo 8 conformemente al presente regolamento e che, attraverso le proprie attività e nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo svolgendo uno o più dei seguenti compiti:
a) attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea;
b) sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, sessioni di formazione, conferenze e studi su tali temi a cui partecipino i soggetti interessati, tra cui organizzazioni giovanili e altri rappresentanti della società civile e i partner della cooperazione, e sviluppo delle capacità a sostegno della formazione dei futuri leader politici dell’Unione;
c) sviluppo della cooperazione volta a promuovere la democrazia, anche nei paesi terzi;
d) creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico e altri soggetti interessati;
7) «parlamento regionale» o «assemblea regionale»: un organismo i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea elettiva;
8) «finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione»: una sovvenzione concessa conformemente al titolo VIII o un contributo concesso conformemente al titolo XI del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio13;
9) «donazione»: eventuali trasferimenti finanziari, eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi, tra cui prestiti, o lavori, o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, ad eccezione dei contributi, delle risorse autogenerate e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria;
10) «contributi»: eventuali offerte di denaro, tra cui le quote di adesione, o eventuali contributi in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi, tra cui prestiti, o lavori, o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, purché forniti al partito o alla fondazione da uno dei loro membri, siano essi partiti membri aventi sede nell’Unione, organizzazioni affiliate aventi sede nell’Unione o cittadini dell’Unione, ad eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli membri su base volontaria;
11) «risorse autogenerate»: reddito generato da attività economiche proprie senza scopo di lucro nel quadro delle attività politiche esercitate da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea ad esso affiliata, svolte individualmente o congiuntamente ai suoi membri, quali le quote di partecipazione a conferenze e seminari o la vendita di pubblicazioni;
12) «finanziamento indiretto»: finanziamento da cui il partito membro o l’organizzazione affiliata ricava un vantaggio finanziario, sebbene non sia effettuato alcun trasferimento diretto di fondi; si tratta di casi che consentono al partito membro o all’organizzazione affiliata di evitare spese che avrebbe altrimenti dovuto sostenere per attività organizzate a proprio ed esclusivo vantaggio, ad esclusione delle attività politiche europee congiunte;
13) «attività politiche europee congiunte»: attività organizzate dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea congiuntamente a uno o più partiti membri o organizzazioni affiliate quando si tratta di attività svolte in uno o più Stati membri che contribuiscono a formare una coscienza politica europea ed esprimono la volontà politica dei cittadini dell’Unione, purché il coinvolgimento del partito politico europeo o della fondazione politica europea sia chiaramente visibile, il livello di titolarità dell’attività da parte del partito politico europeo o della fondazione politica europea sia chiaro e il contributo finanziario del partito politico europeo o della fondazione politica europea corrisponda al livello globale di coinvolgimento del partito politico europeo o della fondazione politica europea rispetto al coinvolgimento dei partiti membri o delle organizzazioni affiliate pertinenti;
14) «bilancio annuale» ai sensi degli articoli 25 e 32: l’importo totale della spesa in un determinato esercizio quale risulta dai rendiconti finanziari annuali del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione;
15) «punto di contatto nazionale»: la persona espressamente incaricata dalle autorità competenti degli Stati membri dello scambio di informazioni a norma del presente regolamento;
16) «sede»: salvo se diversamente specificato nel presente regolamento, il luogo in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la propria amministrazione centrale;
17) «concorso di violazioni»: due o più violazioni commesse nell’ambito della medesima azione illecita;
18) «violazione reiterata»: violazione commessa entro cinque anni dal momento in cui una sanzione è stata imposta al suo autore per lo stesso tipo di violazione.
Capo II. Statuto dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
Art. 3 Condizioni di registrazione
1. Un’alleanza politica può chiedere la registrazione come partito politico europeo, nel rispetto delle condizioni seguenti:
a) la propria sede è situata in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;
b) ricorre almeno una delle condizioni seguenti:
i) i suoi partiti membri sono rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali, dei parlamenti regionali o delle assemblee regionali,
ii) essa o i suoi partiti membri hanno ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
c) i suoi partiti membri non sono membri di un altro partito politico europeo;
d) rispetta, in particolare nel suo programma e nelle sue attività, i valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce a tal fine una dichiarazione formale standard avvalendosi del modello di cui all’allegato I del presente regolamento;
e) garantisce che i suoi partiti membri rispettino, in particolare nei loro programmi e nelle loro attività, i valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE, e fornisce a tal fine una dichiarazione formale standard avvalendosi del modello di cui all’allegato I del presente regolamento;
f) garantisce che i suoi partiti membri o i singoli membri che ne fanno parte non siano soggetti a misure restrittive adottate a norma dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE;
g) essa o i suoi membri hanno partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o hanno espresso pubblicamente l’intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo;
h) non persegue scopi di lucro.
2. Un’entità ha diritto di chiedere la registrazione come fondazione politica europea, nel rispetto delle condizioni seguenti:
a) è affiliata a un partito politico europeo registrato conformemente al presente regolamento;
b) la propria sede è situata in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;
c) rispetta, in particolare nel suo programma e nelle sue attività, i valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce a tal fine una dichiarazione formale standard avvalendosi del modello di cui all’allegato I del presente regolamento;
d) garantisce che le organizzazioni che ne fanno parte rispettino i valori enunciati all’articolo 2 TUE, e fornisce a tal fine una dichiarazione formale standard avvalendosi del modello di cui all’allegato I del presente regolamento;
e) garantisce che le sue organizzazioni affiliate o i singoli membri che ne fanno parte non siano soggetti a misure restrittive adottate a norma dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE;
f) persegue obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico europeo al quale è formalmente affiliata;
g) il suo organo direttivo è composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri;
h) non persegue scopi di lucro.
3. Un partito politico europeo può essere collegato formalmente a una sola fondazione politica europea. Ciascun partito politico europeo e la fondazione politica europea ad esso affiliata garantiscono una separazione tra le loro rispettive strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria.
Art. 4 Governance dei partiti politici europei
1. Lo statuto di un partito politico europeo rispetta il diritto pertinente dello Stato membro in cui esso ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:
a) il suo nome e logo, che sono chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente;
b) l’indirizzo della sede;
c) un programma politico che ne definisce la finalità e gli obiettivi;
d) una dichiarazione in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), attestante che esso non persegue scopi di lucro;
e) se del caso, il nome della fondazione politica europea ad esso affiliata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;
f) la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l’approvazione e la verifica dei conti annuali;
g) la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come partito politico europeo;
h) le sue norme interne relative all’equilibrio di genere.
2. Lo statuto di un partito politico europeo include disposizioni sull’organizzazione interna del partito che disciplinano almeno:
a) le modalità dettagliate per l’ammissione, le dimissioni e l’esclusione dei suoi membri, e l’elenco dei partiti che ne fanno parte allegato allo statuto;
b) i diritti e i doveri connessi a tutti i tipi di partecipazione e i diritti di voto corrispondenti;
c) i poteri, le responsabilità e la composizione dei suoi organi direttivi, specificando per ciascuno di essi i criteri di selezione dei candidati e le modalità dettagliate della loro nomina e della loro revoca dall’incarico;
d) i suoi processi decisionali interni, in particolare le procedure di voto e i requisiti in materia di quorum;
e) la sua concezione della trasparenza, in particolare per quanto riguarda contabilità, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;
f) la procedura interna di modifica del suo statuto.
3. Lo statuto di un partito politico europeo garantisce quanto segue:
a) per essere approvate, tutte le votazioni devono ottenere il sostegno della maggioranza dei membri aventi sede nell’Unione o che sono cittadini dell’Unione;
b) i voti espressi dai partiti membri associati non sono decisivi per l’ottenimento della maggioranza;
c) inoltre, i partiti membri associati non possono, individualmente o collettivamente, imporre una linea d’azione contro o bloccare la maggioranza dei cittadini dell’Unione o dei membri del partito politico europeo interessato votanti;
d) ai rappresentanti dei partiti membri associati non possono essere delegate competenze esecutive negli organi direttivi.
4. Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che essi non siano in contrasto con il presente regolamento.
Art. 5 Obblighi di trasparenza per quanto riguarda l’uso dei loghi, la pubblicazione del programma politico e l’equilibrio di genere
1. Ciascun partito politico europeo provvede affinché i partiti membri pubblichino sul loro sito web il programma politico e mostrino il logo del partito politico europeo. Il logo del partito politico europeo figura nella parte superiore della home page del partito membro, in modo chiaramente visibile.
2.
Ciascun partito politico europeo pubblica sul proprio sito web informazioni sull’equilibrio di genere tra i candidati alle elezioni del Parlamento europeo che si svolgono dopo il 28 dicembre 2025, accompagnate da informazioni aggiornate sulla rappresentanza di genere tra i loro deputati al Parlamento europeo.
Ciascun partito politico europeo provvede affinché i suoi partiti membri aventi sede nell’Unione pubblichino sul proprio sito web informazioni sull’equilibrio di genere tra i rispettivi candidati alle elezioni del Parlamento europeo e sulla rappresentanza di genere tra i rispettivi deputati al Parlamento europeo.
Art. 6 Governance delle fondazioni politiche europee
1. Lo statuto di una fondazione politica europea rispetta il diritto pertinente dello Stato membro in cui essa ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:
a) il suo nome e logo, che sono chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente;
b) l’indirizzo della sede;
c) una descrizione della sua finalità e dei suoi obiettivi, che sono compatibili con i compiti di cui all’articolo 2, punto 6;
d) una dichiarazione in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera h), attestante che essa non persegue scopi di lucro;
e) il nome del partito politico europeo a cui è direttamente affiliata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;
f) un elenco dei suoi organi, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione e, in particolare, le modalità dettagliate di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti di tali organi;
g) la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l’approvazione e la verifica dei conti annuali;
h) la procedura interna di modifica del suo statuto;
i) la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come fondazione politica europea;
j) le sue norme interne relative all’equilibrio di genere;
k) le norme che disciplinano i diritti e gli obblighi delle organizzazioni affiliate associate nell’ambito delle strutture di governance e dei processi decisionali della fondazione politica europea, prevedendo garanzie adeguate contro le ingerenze straniere e impedendo che le organizzazioni affiliate associate impongano una linea d’azione contro o blocchino la maggioranza dei membri dell’Unione.
2. Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che essi non siano in contrasto con il presente regolamento.
Art. 7 Requisiti relativi alla norma in materia di equilibrio di genere
1. Gli organi direttivi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee garantiscono al loro interno l’equilibrio di genere.
2. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dispongono di meccanismi interni atti a promuovere l’equilibrio di genere e a incoraggiare la partecipazione attiva delle donne a tutte le loro attività.
3. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dispongono di un protocollo per prevenire, individuare e contrastare in modo costante le molestie sessuali e le discriminazioni basate sul genere.
Art. 8 Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee
1. È istituita un’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità») ai fini della loro registrazione, del loro controllo e dell’imposizione di sanzioni ad essi applicabili a norma del presente regolamento.
2.
L’Autorità è dotata di personalità giuridica. Essa è indipendente ed esercita le sue funzioni nell’assoluto rispetto del presente regolamento.
L’Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L’Autorità verifica altresì periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g), e k).
Nelle sue decisioni l’Autorità tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell’esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa.
L’Autorità è rappresentata dal suo direttore, che prende tutte le decisioni dell’Autorità a nome della medesima.
3.
Il direttore dell’Autorità è nominato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (congiuntamente denominati «autorità che ha il potere di nomina») per un periodo di cinque anni non rinnovabile, sulla base delle proposte formulate da un comitato di selezione composto dai segretari generali di tali istituzioni sulla scorta di un invito generale a presentare candidature.
Il direttore dell’Autorità è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali. Non è deputato al Parlamento europeo, non è titolare di un mandato elettorale né lavora o ha lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea. Il direttore scelto non deve avere un possibile conflitto di interessi tra la sua funzione di direttore dell’Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali, in particolare nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
Il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d’ufficio o di decesso è coperto secondo la stessa procedura.
In caso di normale avvicendamento o di dimissioni volontarie, il direttore rimane in carica finché il suo sostituto non abbia assunto le proprie funzioni.
Il direttore dell’Autorità che non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni può essere dichiarato dimissionario, di comune accordo, da almeno due delle tre istituzioni di cui al primo comma nonché sulla base di una relazione che il comitato di selezione di cui al primo comma elabora di propria iniziativa o su richiesta di una delle tre istituzioni.
Il direttore dell’Autorità esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Quando agisce in nome dell’Autorità, il direttore non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organo o organismo. Il direttore dell’Autorità si astiene da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano congiuntamente, in relazione al direttore, le competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari (e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea) stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio14. Fatte salve le decisioni sulla nomina e la revoca dall’incarico, le tre istituzioni possono decidere di conferire a una di loro l’esercizio di alcune o di tutte le restanti competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina.
L’autorità che ha il potere di nomina può assegnare al direttore altri incarichi, a condizione che questi non siano incompatibili con il carico di lavoro derivante dalle sue funzioni di direttore dell’Autorità e non rischino di creare conflitti di interessi o di compromettere l’assoluta indipendenza del direttore.
4. L’Autorità è materialmente ubicata presso il Parlamento europeo, che le mette a disposizione i locali e le strutture di supporto amministrativo necessari.
5.
Il direttore dell’Autorità è assistito da personale nei confronti del quale esercita i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea e i poteri conferiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di altri agenti dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»). L’Autorità può avvalersi, in qualsiasi ambito delle sue attività, di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.
Al personale dell’Autorità si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione di detto statuto e di detto regime.
La scelta del personale non deve dar luogo a un possibile conflitto di interessi tra le sue funzioni presso l’Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali; il personale si astiene altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.
6. L’Autorità stipula accordi con il Parlamento europeo e, se del caso, con le altre istituzioni in merito alle eventuali disposizioni amministrative necessarie per l’espletamento delle sue funzioni, in particolare accordi relativi al personale, ai servizi e al supporto forniti ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 8.
7. Gli stanziamenti relativi alle spese dell’Autorità sono iscritti in un titolo ad hoc della sezione del bilancio generale dell’Unione relativa al Parlamento europeo. Gli stanziamenti sono sufficienti a garantire la piena operatività dell’Autorità e la sua autonomia. Il direttore sottopone al Parlamento europeo il progetto preliminare di bilancio dell’Autorità, che viene reso pubblico. Il Parlamento europeo delega al direttore dell’Autorità le funzioni di ordinatore relativamente a tali stanziamenti.
8.
All’Autorità si applica il regolamento n. 1 del Consiglio15.
I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell’Autorità sono forniti dal Centro di traduzione per gli organi dell’Unione europea.
9. L’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo condividono tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle rispettive responsabilità ai sensi del presente regolamento.
10. Il direttore presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle attività dell’Autorità. L’Autorità pubblica le relazioni sul suo sito web.
11. Conformemente all’articolo 263 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle decisioni dell’Autorità e, conformemente agli articoli 268 e 340 TFUE, è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni causati dall’Autorità. Qualora l’Autorità si astenga dall’adottare una decisione nel caso in cui sia tenuta a farlo in virtù del presente regolamento, può essere proposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea un ricorso per carenza a norma dell’articolo 265 TFUE.
Art. 9 Registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
1. L’Autorità istituisce e gestisce un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili online in conformità dell’articolo 39.
2.
Al fine di garantire il corretto funzionamento del registro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 43, ed entro i limiti delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, allo scopo di integrare il presente regolamento stabilendo:
a) le informazioni e i documenti giustificativi detenuti dall’Autorità, per i quali il registro deve costituire il repertorio di riferimento e che comprendono lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, qualsiasi altro documento presentato a corredo di una domanda di registrazione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, i documenti ricevuti dallo Stato membro in cui si trova la sede di cui all’articolo 20, paragrafo 2, nonché le informazioni sull’identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e giuridica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g);
b) il materiale del registro di cui alla lettera a) del presente paragrafo, per il quale spetta al registro certificare la legittimità determinata dall’Autorità in base alle sue competenze ai sensi del presente regolamento.
L’Autorità non è competente a verificare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea osservi eventuali obblighi o prescrizioni imposti al partito o alla fondazione interessati dallo Stato membro in cui si trova la sede a norma degli articoli 4 e 6, e dell’articolo 19, paragrafo 2, che si aggiungono agli obblighi e alle prescrizioni stabiliti dal presente regolamento.
3.
La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i dettagli del sistema di numeri di registrazione che il registro deve applicare e gli estratti standard del registro che quest’ultimo deve mettere a disposizione di terzi su richiesta, inclusi il contenuto di lettere e documenti. Tali estratti non includono dati personali diversi dall’identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44.
Art. 10 Domanda di registrazione
1. La domanda di registrazione è presentata all’Autorità. La domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea può essere presentata solo per il tramite del partito politico europeo cui la richiedente è formalmente affiliata.
2. La domanda è corredata dei documenti seguenti:
a) documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, inclusa una dichiarazione formale standard nella forma di cui all’allegato I;
b) lo statuto del partito o della fondazione, contenente le disposizioni previste agli articoli 4 e 6, inclusi gli allegati pertinenti e, ove applicabile, la dichiarazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, dello Stato membro in cui si trova la sede.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 43, ed entro i limiti delle disposizioni pertinenti del presente regolamento al fine di:
a) integrare il presente regolamento identificando tutte le informazioni supplementari o i documenti giustificativi inerenti al paragrafo 2 necessari per consentire all’Autorità di adempiere pienamente alle sue responsabilità ai sensi del presente regolamento in relazione al funzionamento del registro;
b) modificare il presente regolamento adattando, se necessario, la dichiarazione formale standard figurante nell’allegato I per quanto concerne i dati che il richiedente deve comunicare per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti in merito al firmatario, al suo mandato e al partito politico europeo o alla fondazione politica europea che è delegato a rappresentare ai fini della dichiarazione.
4. La documentazione presentata all’Autorità a corredo della domanda è immediatamente pubblicata sul sito web di cui all’articolo 39.
Art. 11 Esame della domanda e decisione dell’Autorità
1. L’Autorità esamina la domanda al fine di accertare se il richiedente soddisfa le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 e se lo statuto contiene le disposizioni previste agli articoli 4 e 6.
2.
L’Autorità decide di registrare il richiedente, a meno che non constati che quest’ultimo non soddisfa le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 o che lo statuto non contiene le disposizioni previste agli articoli 4 e 6.
L’Autorità pubblica la sua decisione di registrare il richiedente entro un mese dal ricevimento della domanda di registrazione ovvero, qualora si applichino le procedure di cui all’articolo 20, paragrafo 4, entro quattro mesi dal ricevimento della domanda di registrazione.
In caso di domanda incompleta, l’Autorità chiede al richiedente di presentare senza indugio tutte le informazioni supplementari richieste. Ai fini del termine di cui al secondo comma, il tempo inizia a decorrere unicamente dalla data in cui l’Autorità ha ricevuto la domanda completa.
3. La dichiarazione formale standard di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è ritenuta sufficiente dall’Autorità per accertare che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), o all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), a seconda dei casi.
4. La decisione dell’Autorità di registrare un richiedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea unitamente allo statuto del partito o della fondazione interessati. La decisione di non registrare un richiedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea unitamente ai motivi dettagliati del rigetto della domanda.
5. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, è notificata all’Autorità entro due mesi. L’Autorità provvede ad aggiornare la registrazione alla luce di tali modifiche. Si applicano mutatis mutandis le procedure di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 4.
6. Entro il 30 settembre di ogni anno, l’elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso all’Autorità, unitamente alla dichiarazione formale standard, avvalendosi del modello di cui all’allegato I, in caso di adesione di un nuovo partito membro. Qualsiasi modifica che possa implicare che il partito politico europeo non soddisfa più la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all’Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica.