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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2067 della Commissione dell'11 settembre 2026 che approva deroghe al regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità dei prodotti per la difesa all'assistenza finanziaria all'Ucraina

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 20271, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2026/467, l'Ucraina è tenuta a elaborare una scheda per ciascuna attività, spesa o misura relativa a un prodotto per la difesa o ad altro prodotto per scopi di difesa per cui intende ricevere assistenza, al fine di sostenere le proprie capacità industriali nel settore della difesa a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2026/467.

La scheda deve comprendere una descrizione del prodotto per la difesa o dell'altro prodotto a scopi di difesa e informazioni sulla conformità alle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2026/467.

L'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2026/467 stabilisce deroghe alle condizioni di ammissibilità dei prodotti per la difesa all'assistenza finanziaria all'Ucraina. La Commissione deve approvare tali deroghe mediante atti di esecuzione tenendo conto della consulenza, delle competenze e del sostegno del gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa e in attesa di un parere positivo del comitato di cui all'articolo 27 di tale regolamento.

Il 18 agosto 2026 l'Ucraina ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2026/467, una scheda per i prodotti ("ottava scheda per i prodotti"), classificata a un livello equivalente a RESTREINT UE/EU RESTRICTED conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione2, concernente missili e munizioni tra cui esplosivi, e sistemi di difesa aerea e missilistica ("prodotti per la difesa in questione").

Per i prodotti per la difesa in questione l'Ucraina ha chiesto di beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2026/467 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità previste all'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento per i fabbricanti, le infrastrutture e i componenti dei prodotti in questione.

A sostegno della sua richiesta, l'Ucraina ha presentato informazioni atte a dimostrare che ha urgente bisogno di acquistare i prodotti per la difesa in questione per contrastare la minaccia crescente costituita, tra l'altro, da droni con motori a reazione, missili da crociera e missili balistici. L'Ucraina ha insistito in particolare sull'importanza dei prodotti in questione nel contesto degli attacchi intensificati della Russia diretti a bersagli civili e infrastrutture critiche, dell'espansione della capacità di produzione della Russia e della prevista ulteriore mobilitazione di personale militare da parte della Russia. A tale pressione si aggiunge il deficit dell'assistenza alla difesa prestata all'Ucraina, generato dalla riduzione del sostegno bilaterale dei paesi partner nel 2026. I prodotti per la difesa in questione consentirebbero pertanto all'Ucraina di contrastare gli attacchi intensificati della Russia nella sua guerra di aggressione, di garantire una migliore protezione delle infrastrutture civili e critiche e di ricevere prodotti indispensabili a livello operativo e strategico.

Per sei dei prodotti per la difesa in questione l'Ucraina ha chiesto di beneficiare della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), del regolamento. A sostegno della sua richiesta, l'Ucraina ha fornito informazioni atte a dimostrare che non esiste alcun prodotto equivalente che risponda a tale necessità urgente e soddisfi le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/467, oppure che sia disponibile sulla scala necessaria e i cui tempi di consegna siano commisurati all'urgenza della situazione e alle esigenze operative immediate dell'Ucraina. L'approvvigionamento dei sei prodotti per la difesa in questione mira a ricostituire le scorte, il che impone di garantire la piena compatibilità dei prodotti per la difesa in questione con i sistemi già in funzione presso le forze armate ucraine. L'Ucraina ha precisato in particolare di aver svolto una valutazione in più fasi per verificare se sia possibile acquistare prodotti che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, in sostituzione dei prodotti per la difesa in questione. L'Ucraina ha spiegato che tale valutazione ha compreso la verifica dell'esistenza di prodotti equivalenti originari dell'Unione, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina, tali da rispondere alla sua necessità urgente. L'Ucraina ha sottolineato di aver tenuto pienamente conto delle offerte concrete presentate dagli Stati membri e dalla loro industria, nei casi in cui vi sono state offerte di tale tipo, e delle informazioni condivise dalla Commissione sull'industria dell'UE, unitamente alle informazioni bilaterali fornite all'Ucraina dagli Stati membri. L'Ucraina ha ulteriormente indicato di aver accertato che, nei casi in cui è stato individuato un prodotto analogo ammissibile, quest'ultimo non era compatibile con i sistemi in funzione presso le forze armate ucraine oppure non era disponibile sulla scala necessaria.

A tale proposito, anche le informazioni disponibili indicano che non vi sono alternative ai prodotti in questione nell'Unione, negli Stati EFTA-SEE e in Ucraina.

L'Ucraina ha inoltre fornito informazioni atte a stabilire che i tempi di consegna dei prodotti per la difesa di cui sopra sono commisurati all'urgenza della situazione e alle esigenze operative immediate dell'Ucraina. In particolare, i prodotti rispondono a un'esigenza operativa immediata, che comprende l'uso di sistemi già in funzione per proteggere la popolazione civile esposta ad attacchi intensificati da parte della Russia ed è pertanto particolarmente urgente. La scheda per i prodotti prevede pertanto tempi di consegna molto brevi o brevi, data la disponibilità dei prodotti.

L'Ucraina ha presentato un impegno giuridico del governo del paese terzo che funge da fornitore di prodotti per la difesa in questione, anche in relazione ai tempi di consegna che si intende rispettare.

Per 24 dei prodotti per la difesa in questione l'Ucraina ha chiesto di beneficiare della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera b), del regolamento. A sostegno della sua richiesta, l'Ucraina ha fornito informazioni atte a dimostrare che, al momento della decisione, i tempi di consegna dei prodotti in questione sono notevolmente più brevi di quelli di un prodotto per la difesa tale da soddisfare le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/467. L'Ucraina ha confermato in particolare che il 70 % del volume totale dei prodotti sarà consegnato entro il terzo trimestre del 2026. Per quanto riguarda gli altri prodotti per la difesa in questione, per tutti tranne uno il termine di consegna previsto è il primo trimestre 2027. Il prodotto restante è attualmente in consegna in diversi lotti fino al terzo trimestre 2027. L'Ucraina ha inoltre confermato di aver effettuato, nel contesto della propria valutazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, lettera b), un confronto con le offerte concrete presentate dagli Stati membri e dalla loro industria, nei casi in cui vi sono state offerte di tale tipo, e ha tenuto conto delle informazioni precedentemente condivise dalla Commissione sullo stato dell'industria dell'UE, e delle informazioni bilaterali fornite dagli Stati membri.

A tale proposito, anche le informazioni disponibili indicano che non vi sono alternative ai prodotti in questione nell'Unione, negli Stati EFTA-SEE e in Ucraina.

L'Ucraina ha presentato un impegno giuridico del governo del paese terzo che funge da fornitore dei prodotti per la difesa in questione, anche in relazione ai tempi di consegna.

Tuttavia, al fine di garantire che nel corso del tempo la deroga sia utilizzata nel pieno rispetto degli obiettivi del regolamento di assicurare una vera cooperazione economica e industriale tra l'Ucraina e l'Unione per la fabbricazione di prodotti per la difesa, come anche di assicurare l'integrazione progressiva dell'industria ucraina nella base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), è importante considerare che l'Ucraina sta acquistando, con procedura parallela, alcuni sistemi e prodotti per la difesa analoghi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4. Questo consentirà di promuovere l'ulteriore diversificazione dei fornitori e l'integrazione continua dell'Ucraina nell'EDTIB.

Il 26 agosto 2026 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, istituito sulla base dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2026/467, in merito alla richiesta di deroga dell'Ucraina e ha ricevuto la sua consulenza lo stesso giorno.

Alla luce delle circostanze suesposte e tenuto conto della consulenza del gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni per la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2026/467. È pertanto opportuno approvare la deroga richiesta dall'Ucraina il 18 agosto 2026.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/467.

Data l'urgenza per l'Ucraina di acquistare i prodotti per la difesa in questione e al fine di consentire una rapida attuazione della deroga, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen