Decisione di esecuzione (UE) 2026/2071 della Commissione dell’11 settembre 2026 che approva deroghe al regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità dei prodotti per la difesa all’assistenza finanziaria all’Ucraina
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione del prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 20271, in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
A norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2026/467, l’Ucraina è tenuta a elaborare una scheda per ciascuna attività, spesa o misura relativa a un prodotto per la difesa o ad altro prodotto per scopi di difesa per cui intende ricevere assistenza, al fine di sostenere le proprie capacità industriali nel settore della difesa a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2026/467.
La scheda deve comprendere una descrizione del prodotto per la difesa o dell’altro prodotto a scopi di difesa e informazioni sulla conformità alle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2026/467.
L’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2026/467 stabilisce deroghe alle condizioni di ammissibilità dei prodotti per la difesa all’assistenza finanziaria all’Ucraina. La Commissione deve approvare tali deroghe mediante atti di esecuzione tenendo conto della consulenza, delle competenze e del sostegno del gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa e in attesa di un parere positivo del comitato di cui all’articolo 27 di tale regolamento.
Il 18 agosto 2026 l’Ucraina ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2026/467, una scheda per i prodotti («ventunesima scheda per i prodotti»), classificata a un livello equivalente a RESTREINT UE/EU RESTRICTED conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione2, concernente droni di piccole dimensioni («prodotti per la difesa in questione»).
Per i prodotti per la difesa in questione l’Ucraina ha chiesto di beneficiare della deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2026/467 per quanto riguarda il costo dei componenti dei prodotti in questione non originari dell’Unione, né di Stati EFTA-SEE o dell’Ucraina, di cui all’articolo 13, paragrafo 4, lettera g), di tale regolamento.
A sostegno della sua richiesta, l’Ucraina ha presentato informazioni atte a dimostrare che ha urgente bisogno dei prodotti per la difesa in questione per rispondere alla guerra di aggressione della Russia. L’Ucraina ha insistito in particolare sull’importanza dei prodotti in questione nel contesto degli attacchi intensificati della Russia diretti a bersagli civili e infrastrutture critiche, dell’espansione della capacità di produzione della Russia e della prevista ulteriore mobilitazione di personale militare da parte della Russia. A tale pressione si aggiunge il deficit dell’assistenza alla difesa prestata all’Ucraina, generato dalla riduzione del sostegno bilaterale dei paesi partner nel 2026. I prodotti per la difesa in questione consentirebbero pertanto all’Ucraina di contrastare gli attacchi intensificati della Russia nella sua guerra di aggressione, di garantire una migliore protezione delle infrastrutture civili e critiche e di ricevere prodotti indispensabili a livello operativo e strategico.
L’Ucraina ha anche fornito informazioni atte a dimostrare che non esiste alcun prodotto equivalente che risponda a tale necessità urgente e soddisfi le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2026/467, o che sia disponibile sulla scala necessaria. L’Ucraina ha spiegato di aver verificato l’esistenza di prodotti ammissibili equivalenti tali da rispondere alla sua necessità urgente e di aver tenuto pienamente conto delle offerte concrete presentate dalle industrie ammissibili attraverso gli Stati membri, nei casi in cui vi sono state offerte di tale tipo, e delle informazioni condivise dalla Commissione sulle capacità di produzione dell’industria dell’UE, unitamente alle informazioni bilaterali fornite all’Ucraina dagli Stati membri.
È importante osservare che l’Ucraina sta acquistando, con procedure parallele, sistemi e prodotti di difesa analoghi, conformi ai requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 4, anche per quanto riguarda il costo dei componenti.
Relativamente ai tempi di consegna dei prodotti per la difesa in questione, l’Ucraina ha dimostrato che questi sarebbero commisurati all’urgenza della situazione e alle esigenze operative immediate dell’Ucraina. Questo elemento sembra essere confermato dal fatto che la scheda dei prodotti prevede tempi di consegna brevi e che tutte le consegne dovrebbero essere completate entro la fine del 2026.
Il 26 agosto 2026 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, istituito sulla base dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2026/467, in merito alla richiesta di deroga dell’Ucraina e ha ricevuto la sua consulenza lo stesso giorno.
Alla luce delle circostanze suesposte e tenuto conto della consulenza del gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni per la deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2026/467. È pertanto opportuno approvare la deroga richiesta dall’Ucraina il 18 agosto 2026.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/467.
Data l’urgenza per l’Ucraina di acquistare i prodotti per la difesa in questione e al fine di consentire una rapida attuazione della deroga, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Commissione approva il ricorso alle deroghe conformemente all’articolo 13, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2026/467, come richiesto dall’Ucraina nella ventunesima scheda per i prodotti ricevuta dalla Commissione il 18 agosto 2026.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen