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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2082 della Commissione del l'11 settembre 2026 che approva deroghe al regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità dei prodotti per la difesa all’assistenza finanziaria all’Ucraina

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione del prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 20271, in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

A norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2026/467, l’Ucraina è tenuta a elaborare una scheda per ciascuna attività, spesa o misura relativa a un prodotto per la difesa o ad altro prodotto per scopi di difesa per cui intende ricevere assistenza al fine di sostenere le proprie capacità industriali nel settore della difesa a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2026/467.

La scheda deve comprendere una descrizione del prodotto per la difesa o dell’altro prodotto a scopi di difesa e informazioni sulla conformità alle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2026/467.

L’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2026/467 stabilisce la possibilità per l’Ucraina di chiedere deroghe alle condizioni di ammissibilità dei prodotti per la difesa all’assistenza finanziaria all’Ucraina, a determinate condizioni. La Commissione deve approvare tali deroghe mediante atti di esecuzione tenendo conto della consulenza, delle competenze e del sostegno del gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa e in attesa di un parere positivo del comitato di cui all’articolo 27 di tale regolamento.

Il 18 agosto 2026 l’Ucraina ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2026/467, una scheda per i prodotti («quinta scheda per i prodotti»), classificata a un livello equivalente a RESTREINT UE/EU RESTRICTED conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione2, concernente missili per sistemi di difesa aerea («prodotti per la difesa in questione»).

Per i prodotti per la difesa in questione l’Ucraina ha chiesto di beneficiare della deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2026/467 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità previste all’articolo 13, paragrafo 4, di detto regolamento per i fabbricanti, le infrastrutture e i componenti dei prodotti per la difesa in questione, al fine di acquistare questi ultimi dal governo di un paese terzo.

A sostegno della sua richiesta, l’Ucraina ha presentato informazioni atte a dimostrare che ha urgente bisogno di acquistare i prodotti per la difesa in questione. Più specificamente, l’Ucraina ha ricordato che negli ultimi mesi la Russia ha intensificato gli attacchi e l’impiego di missili balistici e ipersonici, come anche di droni con motore a reazione. Ne è derivato un numero notevole e crescente di vittime civili. Per quanto riguarda specificamente i missili balistici, il tasso di intercettazione dell’Ucraina è diminuito drasticamente a causa dell’esaurimento delle scorte degli intercettori necessari. La necessità operativa urgente e immediata dei prodotti per la difesa in questione risulta quindi ben nota e giustificata. La Russia sta inoltre incrementando continuamente la fabbricazione e l’impiego di prodotti per la difesa quali missili e droni utilizzati per attaccare l’Ucraina, il che costringe quest’ultimo paese a possedere quantità sufficienti di intercettori. Tale situazione è ulteriormente aggravata dall’attuale contesto geopolitico mondiale, caratterizzato da un’impennata della domanda globale del prodotto per la difesa in questione a causa delle crescenti tensioni internazionali, che ha sottoposto a ulteriore pressione la capacità produttiva e le scorte esistenti. Tenuto conto di questi elementi, l’Ucraina ha insistito sulla sua necessità estrema di avviare quanto prima il processo di acquisto al fine di assicurarsi gli slot di fabbricazione disponibili il prima possibile.

L’Ucraina ha anche fornito informazioni atte a dimostrare che non esiste al momento alcun prodotto per la difesa disponibile che sia equivalente ai prodotti in questione e soddisfi le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 13, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2026/467. Tale acquisto mira a ricostituire le scorte per i sistemi di difesa aerea già in funzione presso le forze armate ucraine. La compatibilità dei prodotti per la difesa in questione con detti sistemi è pertanto essenziale. I prodotti per la difesa in questione sono a quanto risulta gli unici prodotti che possono essere utilizzati con i sistemi in funzione, per i quali l’Ucraina ha urgente bisogno di munizioni. È altresì importante ricordare che le forze armate ucraine sono state addestrate al loro impiego e che i prodotti sono stati testati in combattimento e hanno già dimostrato la propria efficacia nel contrastare le minacce. Subito dopo la consegna i prodotti possono quindi essere immediatamente operativi e utilizzati dalle forze armate ucraine.

L’Ucraina ha inoltre fornito informazioni atte a dimostrare che i tempi di consegna dei prodotti per la difesa in questione sono commisurati all’urgenza della situazione e alle esigenze operative immediate dell’Ucraina; ha anche presentato un impegno giuridico del governo del paese terzo interessato sul rispetto dei tempi di consegna. L’Ucraina ha dimostrato in particolare che i prodotti in questione rispondono a un’esigenza operativa immediata di disporre di armi moderne per proteggere la popolazione civile esposta all’intensificarsi dei bombardamenti da parte della Russia, che è pertanto particolarmente urgente. L’impegno giuridico fornito dal governo che funge da fornitore riporta tempi di consegna che si prevede saranno rispettati lungo l’intero processo decisionale interno che porterà alla firma del contratto. Sebbene i tempi di consegna figuranti nell’impegno giuridico non garantiscano che i prodotti in questione saranno consegnati a breve termine a causa dell’elevata domanda degli stessi a livello mondiale, l’Ucraina ha fornito anche indicazioni credibili del fatto che l’inizio della procedura di acquisto permetterebbe di prenotare slot di fabbricazione, che a loro volta implicherebbero, in base all’esperienza passata, una reale possibilità di acquisire la priorità rispetto agli ordini di altri paesi che avevano anch’essi prenotato slot di fabbricazione degli stessi prodotti, e ciò permetterebbe all’Ucraina di ricevere i prodotti in anticipo. Si tratta di un’opportunità unica per l’Ucraina di avere accesso ai prodotti per la difesa in questione, che sono di fondamentale importanza per proteggere le popolazioni civili e le infrastrutture critiche in una situazione in cui, a causa del contesto geopolitico, l’accesso a tali prodotti in tutto il mondo è particolarmente difficile. Se privata di tale possibilità, l’Ucraina si troverebbe in una situazione critica in termini di sicurezza, anche dal punto di vista della sua capacità di deterrenza, che sarebbe pregiudizievole anche per gli interessi di sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri.

Allo stesso tempo, al fine di garantire che nel corso del tempo la deroga sia utilizzata nel pieno rispetto degli obiettivi del regolamento di assicurare una vera cooperazione economica e industriale tra l’Ucraina e l’Unione per la fabbricazione di prodotti per la difesa, come anche di assicurare l’integrazione progressiva dell’industria della difesa ucraina nella base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), è importante considerare che l’Ucraina sta acquistando, con procedura parallela e con l’assistenza prevista dal regolamento (UE) 2026/467 a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa, sistemi di difesa analoghi a quelli per i quali l’Ucraina intende acquistare i prodotti per la difesa in questione, e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 4. Tale acquisto consentirebbe quindi il collaudo operativo del sistema in Ucraina, che rappresenterebbe un passo avanti fondamentale per l’ulteriore diversificazione dei fornitori dell’Ucraina e l’integrazione continua dell’Ucraina nell’EDTIB.

Il 26 agosto 2026 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, istituito sulla base dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2026/467, in merito alla richiesta di deroga dell’Ucraina e ha ricevuto la sua consulenza lo stesso giorno.

Alla luce di tutte le circostanze suesposte e tenuto conto della consulenza del gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni per la deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2026/467. È pertanto opportuno approvare la deroga richiesta dall’Ucraina il 18 agosto 2026.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/467.

Data l’urgenza per l’Ucraina di acquistare i prodotti per la difesa in questione e al fine di consentire una rapida attuazione della deroga, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen