Decisione di esecuzione (UE) 2026/2059 della Commissione del 17 settembre 2026 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Polonia di non applicazione del requisito relativo all’installazione dell’ETCS a bordo delle locomotive di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione [notificata con il numero C(2026) 6338] (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
Il 26 maggio 2026 la Polonia ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione dell’allegato I, punto 7.4.2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione2 a 12 nuove locomotive diesel destinate a circolare sulla linea 65 («domanda»). La domanda è stata presentata in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2016/797.
L’allegato I, punto 7.4.2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 stabilisce il requisito secondo cui i veicoli di nuova costruzione devono essere equipaggiati e pronti per l’esercizio con il sistema europeo di controllo dei treni (European Train Control System, «ETCS»).
Il progetto cui si fa riferimento nella domanda consiste nell’acquisto di 12 locomotive diesel da parte di PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Tali veicoli circoleranno in Ucraina e in Polonia sulla linea 65. Detta linea ha uno scartamento dei binari di 1520 mm, diverso da quello della principale rete ferroviaria nell’Unione. Tale linea non è equipaggiata con ETCS a terra.
Secondo i documenti presentati dalla Polonia, il rispetto dell’allegato I, punto 7.4.2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 comporterebbe un costo aggiuntivo di 18000000 PLN, in quanto l’ETCS dovrebbe essere installato in aggiunta ai due sistemi polacchi di protezione dei treni di classe B, ossia l’SHP e il sistema radio con funzione Radiostop, che sono installati sulla linea 65. L’installazione dell’ETCS a terra sulla linea 65 comporterebbe un costo aggiuntivo compreso tra 1500000 PLN e 7000000 PLN per chilometro. Tale installazione non è prevista nel piano nazionale polacco di attuazione della specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento».
Come disposizione alternativa, la Polonia propone di applicare l’allegato, punto 7.4.2.1, paragrafo 2, punto 3), lettera a), del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione3, in vigore da ultimo il 27 settembre 2023. Conformemente a tale disposizione, l’obbligo di essere dotati di sistema ETCS non si applica ai veicoli nuovi che non circolano su determinati tipi di linee. I veicoli che circolano solo sulla linea 65 non richiedono l’installazione dell’ETCS, in quanto tale linea non è una linea ad alta velocità, né una linea operante sui corridoi definiti all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione4, né una linea che collega i principali porti europei, gli impianti di smistamento, i terminal merci e le aree per il trasporto merci di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6.
Sulla base della giustificazione della domanda fornita dalla Polonia e della disposizione alternativa proposta, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono ritenersi soddisfatte per quanto riguarda le 12 nuove locomotive diesel destinate a circolare sulla linea 65. La domanda dovrebbe quindi essere accolta.
La consegna delle locomotive interessate è prevista al più tardi entro il 2032. Secondo la pianificazione delle revisioni tecniche di tali locomotive, la revisione P5 che richiede la sostituzione delle apparecchiature di controllo-comando e segnalamento è prevista 24 anni dopo l’acquisizione. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2056 o fino all’installazione dell’ETCS a terra sulla linea 65, se precedente.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La domanda della Polonia, del 26 maggio 2026, di non applicazione dell’allegato I, punto 7.4.2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 alle 12 nuove locomotive diesel destinate a circolare sulla linea 65 è accettata a condizione che sia applicata la disposizione alternativa proposta dalla Polonia.
Art. 2
La Polonia notifica senza indebito ritardo alla Commissione:
a) il completamento dell’installazione dell’ETCS a terra sulla linea 65; ed
b) eventuali informazioni secondo cui la non applicazione di cui all’articolo 1 possa ragionevolmente compromettere la sicurezza del sistema ferroviario.
Art. 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2056 o fino alla notifica di cui all’articolo 2, lettera a).
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2026 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione