Decisione (UE) 2026/2126 del Consiglio del 22 settembre 2026 relativa alla firma dell’accordo tra la Repubblica algerina democratica e popolare e l’Unione europea sulla cooperazione giudiziaria in materia penale tra le autorità competenti della Repubblica algerina democratica e popolare e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 1o marzo 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica algerina democratica e popolare per un accordo tra la Repubblica algerina democratica e popolare e l’Unione europea sulla cooperazione giudiziaria in materia penale tra le autorità competenti della Repubblica algerina democratica e popolare e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
La Commissione ha negoziato l’accordo tra la Repubblica algerina democratica e popolare e l’Unione europea sulla cooperazione giudiziaria in materia penale tra le autorità competenti della Repubblica algerina democratica e popolare e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) («accordo»).
A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio1, Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione.
A norma dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust può trasferire dati personali a un’autorità di un paese a condizione che, tra l’altro, sia stato concluso un accordo internazionale tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
L’accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica algerina democratica e popolare, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi cittadini.
L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sanciti rispettivamente agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e ha formulato il parere 15/2026 il 10 agosto 2026.
È pertanto opportuno firmare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata la firma dell’accordo tra la Repubblica algerina democratica e popolare e l’Unione europea sulla cooperazione giudiziaria in materia penale tra le autorità competenti della Repubblica algerina democratica e popolare e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) («accordo»), con riserva della sua conclusione3.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, 22 settembre 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne