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Decisione (UE) 2026/2145 del Consiglio del 22 settembre 2026 che modifica la decisione (UE) 2021/1875 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 22 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/18751 che stabilisce i principi e agli orientamenti relativi alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito sulle possibilità di pesca per gli stock condivisi, compresi gli stock di acque profonde, a norma dell’articolo 498 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»)2. Nel corso della procedura consultiva, la Commissione conduce le consultazioni a nome dell’Unione sulla base delle posizioni dell’Unione specificate dal Consiglio a norma delle pertinenti disposizioni del trattato, garantendo allo stesso tempo uno stretto coordinamento con il Consiglio e i suoi organi preparatori, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea.

Secondo le conclusioni del riesame della decisione (UE) 2021/1875, avvenuto in luglio 2023, non erano necessarie modifiche del testo. Poiché da allora non sono stati individuati problemi di attuazione, la decisione (UE) 2021/1875 rimane idonea allo scopo.

La decisione (UE) 2021/1875 scade il 30 giugno 2027. È pertanto opportuno prorogarne l’applicazione per quanto riguarda la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito sulle possibilità di pesca per gli stock condivisi, in quanto l’esito di tali consultazioni dovrebbe essere attuato nel diritto dell’Unione.

È opportuno che la Commissione effettui un riesame dell’effettiva attuazione della decisione (UE) 2021/1875. Il riesame dovrebbe valutare se siano necessarie eventuali revisioni e, se del caso, dovrebbe essere accompagnato da una proposta in tal senso.

Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, a norma dell’articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1875,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nella decisione (UE) 2021/1875 l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2038. È riesaminata secondo necessità e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione. In ogni caso si effettua una revisione entro il 31 dicembre 2036.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 22 settembre 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne