Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio del 22 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/6891 relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall’altra2 (l’«accordo sugli scambi e la cooperazione»). L’accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1o maggio 2021.
Conformemente all’articolo 494 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, l’Unione e il Regno Unito (le «parti») hanno convenuto di cooperare al fine di garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle loro acque siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti. Le parti condividono l’obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a proporzioni destinate a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile («MSY»).
Ai sensi dell’articolo 498 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, le parti devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare i totali ammissibili di catture («TAC») per gli stock condivisi.
La Commissione dovrebbe svolgere le consultazioni annuali a nome dell’Unione e sulla base delle posizioni dell’Unione che saranno definite dal Consiglio in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato.
La piena e regolare partecipazione del Consiglio e dei suoi organi preparatori al processo di consultazione annuale con il Regno Unito sulla fissazione delle possibilità di pesca per gli stock in questione dovrebbe essere garantita mediante un ampio coordinamento e una stretta cooperazione tra il Consiglio e la Commissione, in conformità del principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE).
Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 impone all’Unione di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 impone all’Unione di applicare alla gestione della pesca l’approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
A norma dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione della pesca dovrebbe essere coerente con l’obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico come stabilito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4. L’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, impone inoltre all’Unione di eliminare gradualmente i rigetti grazie, tra l’altro, alla promozione di metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull’ecosistema marino e le risorse alieutiche.
L’articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che l’Unione adotti misure di gestione e di conservazione sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.
L’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che l’Unione conduca le relazioni esterne in materia di pesca conformemente agli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2 e 3 di tale regolamento e, tra l’altro, sostenga e contribuisca attivamente allo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche. L’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre che le disposizioni in materia di politica esterna definite nella parte VI di tale regolamento non pregiudicano le disposizioni specifiche adottate a norma dell’articolo 218 TFUE.
L’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce i principi e gli obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l’Unione e i paesi terzi, nonché le disposizioni concernenti gli accordi in materia di scambio e gestione congiunta.
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche oggetto dell’accordo sugli scambi e la cooperazione e della necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le consultazioni annuali, dovrebbero essere stabilite disposizioni per la definizione annuale della posizione dell’Unione nell’ambito di tali consultazioni. Tali disposizioni dovrebbero essere conformi con il principio della leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE.
A norma dell’allegato II, punto 2, lettera c), della decisione del Consiglio (UE) 2021/17655, l’Unione può adoperarsi per registrare le questioni concordate dalle parti a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 498 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione.
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito, poiché l’esito delle consultazioni dovrebbe essere attuato nel diritto dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito sulle possibilità di pesca per gli stock condivisi, compresi gli stock di acque profonde, a norma dell’articolo 498 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (l’«accordo sugli scambi e la cooperazione») figura nell’allegato della presente decisione.
2. La posizione dell’Unione di cui al paragrafo 1 è definita su base annuale conformemente all’articolo 2.
Art. 2
1. La piena e regolare partecipazione del Consiglio durante l’intero processo di consultazione annuale è garantita mediante un ampio coordinamento e una stretta cooperazione tra il Consiglio e la Commissione.
2. Prima dell’inizio e per tutta la durata delle consultazioni annuali con il Regno Unito, la Commissione adotta le misure necessarie per assicurarsi che la posizione da esprimere a nome dell’Unione tenga conto dei più recenti pareri scientifici e delle altre informazioni pertinenti disponibili, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all’allegato. Tale posizione è rispecchiata nel verbale che documenta le disposizioni concordate tra l’Unione e il Regno Unito in esito alle consultazioni di cui all’articolo 498 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione.
3. A tal fine, la Commissione invia al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alle consultazioni annuali e, ove necessario, nel corso di tali consultazioni, un documento scritto, basato sui pareri e delle informazioni di cui al paragrafo 2, che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell’Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell’Unione. Il Consiglio continua a occuparsi della questione per l’intero processo e la Commissione invia al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alla firma del verbale di cui al paragrafo 2, la posizione dell’Unione ai fini dell’approvazione dei risultati dettagliati delle consultazioni annuali.
4. Il processo di cui al presente articolo comprende riunioni di coordinamento in loco, presentazioni, resoconti e discussioni oltre al pieno coinvolgimento delle delegazioni nazionali nelle consultazioni annuali, anche in quanto parte della delegazione dell’Unione, nonché nelle riunioni tecniche ove necessario.
5. Se nel corso delle consultazioni annuali non è possibile per l’Unione raggiungere un accordo con il Regno Unito e affinché la posizione dell’Unione tenga conto di elementi nuovi, la Commissione sottopone la questione al Consiglio.
6. Se, dopo la conclusione delle consultazioni annuali, risulta opportuno modificare i TAC nell’anno o negli anni per i quali sono stati concordati, la Commissione, in tempo utile e sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e di altra natura pertinenti e conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all’allegato, presenta al Consiglio un nuovo documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell’Unione relativa a tale modifica, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell’Unione, prima della firma del verbale.
Art. 3
La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2038.
È riesaminata secondo necessità e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione. In ogni caso si effettua una revisione entro il 31 dicembre 2036.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente G. Dovžan