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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2140 della Commissione del 24 settembre 2026 che consente la proroga della misura presa dall'Ufficio per le sostanze chimiche della Slovenia che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Pyblast EW conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 6653] (Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

Il 21 agosto 2025 l'Ufficio per le sostanze chimiche della Slovenia ("autorità competente slovena") ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, dal 5 settembre 2025 al 4 marzo 2026, la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Pyblast EW nelle zone di Lopata e Medlog ("misura"). L'autorità competente slovena ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.

In base alle informazioni fornite dall'autorità competente slovena, la misura era resa necessaria da un pericolo che minacciava l'ambiente e la salute animale che non poteva essere combattuto con altri mezzi. Il biocida Pyblast EW è utilizzato nelle zone di Lopata e Medlog per l'eradicazione del gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) lungo il corso d'acqua Črna Mlaka. Il Procambarus clarkii figura nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e rappresenta una grave minaccia per gli ecosistemi acquatici, la biodiversità e le popolazioni autoctone di gamberi. Conformemente all'articolo 17 di tale regolamento, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure di eradicazione efficaci nella fase iniziale dell'invasione.

"Pyblast EW" è un biocida del tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012 e contiene estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici come principio attivo. Si tratta di un principio attivo approvato per il tipo di prodotto 18, tuttavia nessun biocida contenente tale principio attivo è stato finora autorizzato.

Come spiegato dall'autorità competente slovena, prima della misura sono state attuate e valutate misure di eradicazione alternative. Tra queste figuravano l'elettropesca, la cattura, l'installazione di barriere fisiche, la pulizia meccanica dei canali, il monitoraggio sistematico e l'analisi del DNA ambientale (eDNA). Tali misure non hanno tuttavia permesso di conseguire l'eradicazione. Sono state esaminate ulteriori alternative tecniche, come il riscaldamento su larga scala del corpo idrico e il prosciugamento del corso d'acqua, che sono state tuttavia ritenute non praticabili o inadeguate. Il riscaldamento dell'acqua richiederebbe il trattamento di volumi molto grandi e non raggiungerebbe in modo affidabile gli esemplari riparati in profondità nelle tane. Anche il prosciugamento del corso d'acqua è stato considerato inadeguato, in quanto i gamberi sono in grado di sopravvivere alle condizioni di siccità rifugiandosi nelle tane umide. Pyblast EW è stata individuato come l'opzione disponibile più efficace e meno onerosa dal punto di vista ambientale in condizioni d'uso controllate e rigorosamente limitate. I test di laboratorio condotti in condizioni seminaturali hanno confermato una mortalità rapida del Procambarus clarkii anche alla concentrazione più bassa testata, compreso dopo un'esposizione di breve durata.

Il 24 febbraio 2026 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente slovena una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Come spiegato dall'autorità competente slovena, è stato necessario adottare misure tecniche e procedurali al fine di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni derivanti dalla legislazione in materia di acque e protezione dell'ambiente, prima che potesse avvenire l'applicazione pratica sul campo delle misure di eradicazione. Tale applicazione è stata pertanto rinviata e il progetto di eradicazione non ha potuto essere completato durante il periodo di 180 giorni della misura. È pertanto necessaria una proroga della misura per consentire il completamento del progetto di eradicazione e prevenire danni ecologici irreversibili alle specie autoctone di gamberi e agli habitat acquatici, data l'elevata capacità riproduttiva del gambero rosso della Louisiana, la sua mobilità e la sua capacità di colonizzare rapidamente nuovi corpi idrici.

La presenza del gambero rosso della Louisiana nel corso d'acqua Črna Mlaka rappresenta un pericolo per l'ambiente e la salute animale e tale pericolo non può essere adeguatamente combattuto utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all'autorità competente slovena di prorogare la misura per un periodo di 180 giorni.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'Ufficio per le sostanze chimiche della Slovenia può prorogare dal 5 marzo 2026 al 1o settembre 2026 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Pyblast EW per l'eradicazione del gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) nelle zone di Lopata e Medlog, purché garantisca che il prodotto sia usato esclusivamente sotto la sua supervisione.

Art. 2

L'Ufficio per le sostanze chimiche della Slovenia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione