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Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La comparsa di specie esotiche, che siano animali, vegetali, funghi o microrganismi, in nuovi luoghi non è sempre fonte di preoccupazione. Tuttavia le specie esotiche, se raggiungono un numero considerevole, possono diventare invasive e occorre prevenire i gravi effetti negativi che ciò può avere non solo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ma anche sulla società e sull’economia. Nell’ambiente dell’Unione e di altri paesi europei sono presenti circa 12000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15 % è ritenuto invasivo.

Le specie esotiche invasive rappresentano una delle principali minacce per la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, in particolare per gli ecosistemi isolati sotto il profilo geografico ed evolutivo, come le isole di piccole dimensioni. I rischi che tali specie possono provocare possono intensificarsi a causa dell'aumento del commercio mondiale, dei trasporti, del turismo e dei cambiamenti climatici.

Vari sono i modi in cui le specie esotiche invasive possono mettere a repentaglio la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, anche con gravi effetti sulle specie autoctone, nonché sulla struttura e sulle funzioni di un ecosistema alterandone gli habitat, mettendo in atto comportamenti di predazione e competizione, trasmettendo malattie, sostituendosi alle specie autoctone in una parte cospicua dell’areale e inducendo effetti genetici mediante ibridizzazione. Le specie esotiche invasive possono produrre inoltre notevoli effetti negativi sulla salute umana e sull’economia. A costituire una minaccia per la biodiversità, i servizi ecosistemici collegati, la salute umana o l’economia sono solo gli esemplari vivi e le parti di essi in grado di riprodursi e pertanto solo questi dovrebbero essere soggetti alle restrizioni ai sensi del presente regolamento.

L’Unione, in quanto parte della convenzione sulla diversità biologica, approvata con decisione 93/626/CEE del Consiglio3, è tenuta al rispetto dell’articolo 8, lettera h), di tale convenzione, in base al quale ciascuna parte contraente, per quanto possibile e opportuno, «vieta di introdurre specie esotiche oppure le controlla o le elimina, se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie».

L’Unione, in quanto parte della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, approvata con decisione 82/72/CEE del Consiglio4, si è impegnata a prendere tutte le opportune misure per garantire la conservazione degli habitat delle specie di flora e fauna selvatiche.

Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle direttive 2000/60/CE5, 2008/56/CE6 e 2009/147/CE7 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio8, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, nonché sulla salute umana e sulla sicurezza, puntando nel contempo a limitare i conseguenti danni sociali ed economici.

Le specie che migrano naturalmente in risposta a cambiamenti ambientali non dovrebbero essere considerate specie esotiche nel nuovo ambiente e dovrebbero essere quindi escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe concentrarsi unicamente sulle specie introdotte nell'Unione in conseguenza dell'intervento umano.

Esistono attualmente oltre quaranta atti legislativi dell'Unione relativi alla salute animale che includono disposizioni sulle malattie degli animali. Inoltre, la direttiva 2000/29/CE del Consiglio9 comprende disposizioni sugli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10 stabilisce il regime applicabile agli organismi geneticamente modificati. È opportuno pertanto che le nuove norme sulle specie esotiche invasive siano allineate agli atti legislativi dell'Unione summenzionati e non vi si sovrappongano, escludendo dall'ambito di applicazione gli organismi oggetto degli stessi.

I regolamenti (CE) n. 1107/200911 e (UE) n. 528/201212 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio13 contengono norme riguardanti l’autorizzazione all’uso di alcune specie esotiche a fini specifici. Poiché al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento l’uso di alcune specie sarà già stato autorizzato a norma dei suddetti regimi, è opportuno che, affinché il quadro giuridico sia coerente, le specie utilizzate a tali fini siano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine è opportuno stilare e aggiornare regolarmente un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale («elenco dell'Unione»). Una specie esotica invasiva dovrebbe essere considerata di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l’adozione di apposite misure applicabili in tutta l’Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché l'identificazione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale rimanga proporzionata, è opportuno stilare e aggiornare l’elenco dell'Unione gradualmente e dando preminenza alle specie la cui inclusione nell'elenco dell'Unione porterebbe a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi di tali specie in modo efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi. Poiché le specie appartenenti allo stesso gruppo tassonomico hanno spesso requisiti ecologici simili e possono comportare rischi analoghi, ove appropriato si dovrebbe consentire l'inclusione nell'elenco dell'Unione di gruppi tassonomici delle specie.

I criteri per l'inclusione nell’elenco dell'Unione sono lo strumento fondamentale di applicazione del presente regolamento. Al fine di assicurare un uso efficace delle risorse, tali criteri dovrebbero garantire che figurino nell'elenco le specie esotiche invasive che, tra le potenziali specie esotiche invasive attualmente note, producono gli effetti negativi più significativi. La Commissione dovrebbe presentare al comitato istituito dal presente regolamento, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, una proposta di elenco dell'Unione basato sui suddetti criteri. All'atto di proporre l'elenco dell'Unione, la Commissione dovrebbe informare tale comitato del modo in cui ha tenuto conto dei criteri. È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle disposizioni applicabili dei pertinenti accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in materia di restrizioni agli scambi di specie.

Al fine di evitare costi eccessivi o sproporzionati per gli Stati membri e di preservare il valore aggiunto dell'azione dell'Unione tramite il presente regolamento, la Commissione, all'atto di proporre l'elenco dell'Unione e le misure conseguenti, dovrebbe tenere conto dei costi di attuazione per gli Stati membri, del costo del mancato intervento, dell'efficienza dei costi e degli aspetti sociali ed economici. In tale contesto, nel selezionare le specie esotiche invasive da includere nell'elenco dell'Unione si dovrebbe prestare particolare attenzione alle specie che sono ampiamente utilizzate e apportano notevoli vantaggi sociali ed economici in uno Stato membro, pur senza compromettere gli obiettivi del presente regolamento.

Per garantire la conformità con la normativa dei pertinenti accordi dell’OMC e assicurare l’applicazione coerente del presente regolamento è opportuno stabilire criteri comuni in base ai quali effettuare la valutazione dei rischi. Se del caso, tali criteri dovrebbero basarsi su norme nazionali e internazionali esistenti e dovrebbero contemplare i vari aspetti delle caratteristiche delle specie, il rischio e le vie d’introduzione nell’Unione, l'effetto sociale, economico e sulla biodiversità delle specie, i benefici potenziali derivanti dal loro uso e i costi per mitigarne i concomitanti effetti negativi, nonché una valutazione dei costi potenziali imputabili ai danni ambientali, sociali ed economici che dimostrino la rilevanza per l’Unione e ne giustifichino l’intervento. Per sviluppare il sistema in modo graduale e potersi avvalere dell’esperienza via via acquisita, l’impostazione generale dovrebbe essere valutata entro il 1o giugno 2021.

Alcune specie esotiche invasive figurano nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio14 e la loro importazione nell’Unione è vietata perché ne sono stati riconosciuti il carattere invasivo e gli effetti negativi della loro introduzione sulle specie autoctone. Trattasi delle specie Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys picta e Trachemys scripta elegans. Per assicurare un quadro giuridico coerente e una normativa uniforme in materia di specie esotiche invasive a livello di Unione, l'inserimento delle suddette specie esotiche invasive quali specie esotiche invasive di rilevanza unionale dovrebbe essere considerato prioritario.

Poiché in campo ambientale è in genere più auspicabile ed economicamente più efficiente prevenire che rimediare, la prevenzione dovrebbe avere un ruolo di primo piano. È pertanto opportuno inserire in via prioritaria nell'elenco le specie esotiche invasive non ancora presenti nell'Unione o la cui invasione è in fase iniziale e le specie esotiche invasive che probabilmente avranno gli effetti negativi più significativi. Data l’incessante introduzione di nuove specie esotiche invasive nell’Unione e la diffusione delle specie presenti, che continuano ad ampliare il proprio areale, è necessario far sì che l’elenco dell'Unione sia costantemente riveduto e aggiornato.

Si dovrebbe esplorare la possibilità di instaurare una cooperazione regionale tra gli Stati membri interessati dalle stesse specie che non siano in grado di insediare una popolazione vitale in un'ampia parte dell'Unione. Laddove gli obiettivi del presente regolamento siano conseguiti meglio a livello di Unione, anche tali specie potrebbero essere incluse nell'elenco dell'Unione.

Nel perseguire gli obiettivi del presente regolamento, è opportuno tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche e in particolare della loro grande distanza, dell'insularità e dell'unicità delle rispettive biodiversità. È pertanto opportuno adattare le prescrizioni del presente regolamento, per quanto riguarda l'adozione di misure restrittive e preventive relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, alle suddette specificità delle regioni ultraperiferiche quali definite dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tenuto conto delle decisioni 2010/718/UE15 e 2012/419/UE16 del Consiglio europeo.

I rischi e i timori associati alle specie esotiche invasive rappresentano una sfida che valica i confini e riguarda tutta l’Unione. È perciò fondamentale vietare a livello di Unione l’introduzione deliberata o per negligenza nell’Unione, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l’acquisto, la vendita, l’uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale al fine di garantire che si intervenga in modo tempestivo e coerente in tutto il territorio dell’Unione per evitare distorsioni del mercato interno e l’insorgere di situazioni in cui l’azione intrapresa da uno Stato membro sia compromessa dall’inerzia di un altro.

Allo scopo di permettere la conduzione di ricerche scientifiche e attività di conservazione ex situ, è necessario prevedere norme specifiche per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale oggetto di dette attività. Tali attività dovrebbero essere condotte al chiuso, in stabilimenti che assicurino il confinamento degli organismi e adottando tutte le opportune misure per evitare la fuoriuscita o il rilascio illegale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Su autorizzazione della Commissione, in casi eccezionali e debitamente motivati di interesse generale imperativo, dovrebbe essere possibile applicare tali norme anche ad altre attività, ivi comprese quelle di carattere commerciale. Nell'attuare tali norme, si dovrebbe prestare particolare attenzione al fine di evitare qualsiasi impatto negativo sulle specie e gli habitat protetti, conformemente alle pertinenti norme di diritto dell'Unione.

Si può verificare che la presenza di specie esotiche non ancora riconosciute come specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia rilevata alle frontiere dell’Unione oppure nel territorio dell'Unione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero poter adottare, in base alle prove scientifiche disponibili, determinate misure di emergenza. Tali misure di emergenza consentirebbero agli Stati membri interessati di reagire immediatamente di fronte alle specie esotiche invasive la cui introduzione, il cui insediamento e la cui diffusione potrebbero costituire un rischio, mentre ne valutano i rischi effettivi, in linea con le disposizioni applicabili dei pertinenti accordi dell’OMC, in particolare al fine di far riconoscere dette specie come specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Alle misure di emergenza nazionali è necessario affiancare la possibilità di adottare misure di emergenza a livello di Unione per conformarsi alle disposizioni dei pertinenti accordi dell’OMC. Le misure di emergenza a livello di Unione doterebbero inoltre l’Unione di un meccanismo in base al quale sarebbe in grado di intervenire rapidamente in presenza o nell’imminenza dell’ingresso di una nuova specie esotica invasiva in conformità con il principio di precauzione.

Gran parte delle specie esotiche invasive sono introdotte accidentalmente nell’Unione. È quindi di cruciale importanza gestire in modo più efficace i vettori d’introduzione accidentale. Su questo fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza di cui si dispone. È opportuno prevedere sia misure volontarie, come gli interventi proposti dall’Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle navi (Guidelines for the Control and Management of Ships’ Biofouling), sia misure obbligatorie. L'intervento dovrebbe fondarsi sull’esperienza acquisita dall’Unione e dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, tra cui le misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi adottata nel 2004. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per incoraggiare gli Stati membri a ratificare tale convenzione.

Al fine di costituire una valida base di conoscenze che sia d’ausilio alla soluzione dei problemi posti dalle specie esotiche invasive, è importante che gli Stati membri si dedichino alla ricerca, al monitoraggio e alla sorveglianza di tali specie. Dato che i sistemi di sorveglianza offrono i mezzi più adatti per individuare precocemente la comparsa di nuove specie esotiche invasive e determinare la distribuzione di quelle già insediate, tali sistemi dovrebbero contemplare indagini sia mirate che generali e avvalersi dei contributi di vari settori e portatori d’interesse, tra i quali le comunità regionali e locali. Detti sistemi dovrebbero tra l'altro individuare la comparsa di nuove specie esotiche invasive in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del territorio dell'Unione e dovrebbero essere intesi a fornire un quadro efficace e completo a livello di Unione. A fini di efficacia ed efficienza dei costi è opportuno applicare i sistemi vigenti di controllo doganale, sorveglianza e monitoraggio previsti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli di cui alle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/56/CE e 2009/147/CE.

Per evitare l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive si dovrebbero svolgere controlli ufficiali su animali e vegetali. Gli animali vivi e le piante dovrebbero entrare nell’Unione attraverso i punti di controllo frontalieri in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio17 e delle direttive 91/496/CEE18 e 97/78/CE19 del Consiglio o attraverso i punti di entrata in conformità della direttiva 2000/29/CE. Per migliorare l’efficienza ed evitare di creare sistemi paralleli di controlli doganali, le autorità competenti dovrebbero verificare presso il punto di controllo frontaliero o il punto d'entrata di primo ingresso se tali specie siano specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

A partire dal momento in cui una specie esotica invasiva è introdotta, è fondamentale disporre di misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida per impedirne l’insediamento e la diffusione. La risposta più efficace ed efficiente in termini di costi spesso consiste nell’eradicare la popolazione il più presto possibile, quando il numero di esemplari è ancora limitato. Se l'eradicazione non è fattibile o se i suoi costi non compensano nel lungo periodo i vantaggi ambientali, sociali ed economici, si dovrebbero applicare misure di contenimento e di controllo. Le misure di gestione dovrebbero essere proporzionate all'impatto sull'ambiente e tenere debitamente conto delle condizioni biogeografiche e climatiche dello Stato membro interessato.

Le misure di gestione dovrebbero evitare effetti negativi per l'ambiente e la salute umana. L'eradicazione e la gestione di alcune specie animali esotiche invasive, pur rendendosi necessarie in taluni casi, possono provocare dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali, anche se si utilizzano gli strumenti tecnici migliori. Per questo motivo gli Stati membri e ogni altro operatore che prenda parte all’eradicazione, al controllo o al contenimento di specie esotiche invasive dovrebbero prendere le dovute misure per risparmiare il dolore, l’angoscia e la sofferenza degli animali evitabili durante il processo, tenendo conto, per quanto possibile, delle migliori prassi settoriali, ad esempio i principi guida sul benessere degli animali elaborati dall’Organizzazione mondiale per la salute animale. È opportuno prendere in considerazione metodi non letali e tutte le azioni adottate dovrebbero ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure.

Le specie esotiche invasive, in genere, danneggiano gli ecosistemi e ne riducono la resilienza. È pertanto opportuno adottare misure di ripristino proporzionate atte a rafforzare la resilienza degli ecosistemi nei confronti delle invasioni, a riparare i danni prodotti e a migliorare lo stato di conservazione delle specie e dei loro habitat in conformità delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché lo stato ecologico delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, costiere e sotterranee in conformità della direttiva 2000/60/CE e lo stato ambientale delle acque marine in conformità della direttiva 2008/56/CE. I costi di tali misure di ripristino dovrebbero essere recuperati in base al principio «chi inquina paga».

Al fine di contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento, è opportuno incoraggiare la cooperazione transfrontaliera, in particolare con i paesi confinanti, e il coordinamento tra gli Stati membri, in particolare all'interno della medesima regione biogeografica dell'Unione.

Un sistema inteso a far fronte alle specie esotiche invasive dovrebbe poggiare su un sistema informativo centralizzato che raccolga le informazioni esistenti sulle specie esotiche nell'Unione e consenta, da un lato, l'accesso ai dati sulla presenza delle specie, loro diffusione, ecologia e invasioni e ogni altra informazione necessaria a supportare le decisioni strategiche e gestionali e, dall'altro, consenta la condivisione delle migliori prassi.

La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 ha istituito un quadro per la consultazione pubblica nelle decisioni relative all’ambiente. All’atto di definire come intervenire sul fronte delle specie esotiche invasive, una partecipazione efficace del pubblico dovrebbe, da un lato, consentire che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni e, dall’altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi. Ciò dovrebbe accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate.

La partecipazione della comunità scientifica è importante per fornire una valida base di conoscenze che sia d'ausilio alla soluzione dei problemi posti dalle specie esotiche invasive. È opportuno istituire un apposito forum scientifico al fine di fornire pareri sugli aspetti scientifici legati all'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la definizione e l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione, la valutazione dei rischi, le misure di emergenza e le misure di eradicazione rapida.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’adozione e all’aggiornamento dell’elenco dell'Unione, al formato dei documenti che fungono da prova per le autorizzazioni, all'adozione di misure di emergenza a livello di Unione, all'obbligo di applicare talune disposizioni negli Stati membri interessati in caso di cooperazione regionale rafforzata, al rigetto delle decisioni degli Stati membri di non applicare misure di eradicazione e ai formati tecnici per la rendicontazione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio21.

Al fine di tenere conto degli ultimi sviluppi scientifici in campo ambientale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai seguenti aspetti: determinare in che modo si possa giungere alla conclusione che le specie esotiche invasive sono in grado di insediare popolazioni vitali e diffondersi, nonché definire gli elementi comuni per l'elaborazione della valutazione dei rischi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per assicurare la conformità con il presente regolamento, è importante che le sanzioni imposte dagli Stati membri per le infrazioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della natura e gravità dell’infrazione, del principio del recupero dei costi e del principio «chi inquina paga».

Mediante misure adottate a norma del presente regolamento, gli Stati membri possono prevedere obblighi per i detentori o gli utilizzatori di specie esotiche, nonché per i proprietari e gli affittuari dei terreni interessati.

Per consentire ai proprietari non commerciali di animali da compagnia che appartengono a specie figuranti nell’elenco delle specie incluse nell'elenco dell'Unione di tenere il proprio animale fino alla fine naturale della loro vita, è necessario prevedere misure transitorie, a condizione che si prendano tutti i provvedimenti necessari a evitare la riproduzione o la fuoriuscita.

Per consentire agli operatori commerciali che abbiano aspettative legittime, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, di esaurire le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento, è giustificato concedere loro due anni per sopprimere, sopprimere in modo indolore, vendere o, se del caso, dare gli esemplari a istituti di ricerca o di conservazione ex situ.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri mantenere o adottare norme più rigorose rispetto a quelle definite nel presente regolamento riguardo alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e applicare alle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale disposizioni quali quelle previste dal presente regolamento per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Tali misure dovrebbero essere compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le specie esotiche invasive.

2. Il presente regolamento non si applica:

  1. a) alle specie che mutano il loro areale naturale non ad opera dell’uomo, ma in risposta al mutamento delle condizioni ecologiche e ai cambiamenti climatici;

  2. b) agli organismi geneticamente modificati di cui all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE;

  3. c) agli agenti patogeni che causano le malattie degli animali; ai fini del presente regolamento si intende per «malattie degli animali» la presenza di infezioni e infestazioni negli animali, causata da uno o più agenti patogeni trasmissibili agli animali o all'uomo;

  4. d) agli organismi nocivi delle piante elencate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 32, paragrafo 3, oppure oggetto di misure a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  5. e) alle specie che figurano nell’elenco contenuto nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 quando sono impiegate nell'acquacoltura;

  6. f) ai microrganismi coltivati o importati per essere utilizzati nei prodotti fitosanitari già autorizzati o per i quali è in corso una valutazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; o

  7. g) ai microrganismi coltivati o importati per essere utilizzati nei biocidi già autorizzati o per i quali è in corso una valutazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

  1. 1) «specie esotica»: qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

  2. 2) «specie esotica invasiva»: una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi;

  3. 3) «specie esotica invasiva di rilevanza unionale»: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3;

  4. 4) «specie esotica invasiva di rilevanza nazionale»: una specie esotica invasiva, diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale uno Stato membro in base a prove scientifiche considera significativi per il proprio territorio, o per una sua parte, gli effetti negativi del rilascio e della diffusione, anche laddove non interamente accertati, e che richiede un intervento a livello di detto Stato membro;

  5. 5) «biodiversità»: la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;

  6. 6) «servizi ecosistemici»: i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi al benessere umano;

  7. 7) «introduzione»: lo spostamento di una specie al di fuori del suo areale naturale in conseguenza dell'intervento umano;

  8. 8) «ricerca»: l’attività descrittiva o sperimentale, condotta a norma di legge, per ottenere nuovi dati scientifici o per sviluppare nuovi prodotti, ivi comprese le fasi iniziali di identificazione, caratterizzazione e isolamento di caratteri genetici, eccetto le caratteristiche che rendono una specie invasiva, delle specie esotiche invasive solo nella misura in cui è essenziale per permettere la selezione di tali caratteri nelle specie non invasive;

  9. 9) «confinamento»: il tenere un organismo in luogo chiuso da cui sia impossibile la fuoriuscita o la diffusione;

  10. 10) «conservazione ex situ»: la conservazione delle componenti della diversità biologica fuori dal loro habitat naturale;

  11. 11) «vettori»: le vie e i meccanismi dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive;

  12. 12) «rilevamento precoce»: la conferma della presenza nell’ambiente di uno o più esemplari di una specie esotica invasiva prima che divenga ampiamente diffusa;

  13. 13) «eradicazione»: l'eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi letali o non letali;

  14. 14) «controllo demografico»: qualsiasi azione letale o non letale applicata alla popolazione di una specie esotica invasiva, che al contempo riduca al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure e sui loro habitat, allo scopo di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che, seppure nell’impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la capacità invasiva e gli effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati, sulla salute umana o sull’economia;

  15. 15) «contenimento»: qualsiasi azione volta a creare barriere che riducono al minimo il rischio che la popolazione di una specie esotica invasiva si disperda e si diffonda oltre la zona invasa;

  16. 16) «ampiamente diffusa»: una specie esotica invasiva la cui popolazione ha superato la fase di naturalizzazione, ossia ha raggiunto condizioni di autosostentamento, e si è diffusa fino a colonizzare gran parte dell’areale potenziale in cui può sopravvivere e riprodursi;

  17. 17) «gestione»: qualsiasi intervento letale o non letale volto all’eradicazione, al controllo demografico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva, che nel contempo renda minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure e sui loro habitat.

Art. 4 Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

1. La Commissione adotta, tramite atti di esecuzione, un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione») in base ai criteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Il progetto di atti di esecuzione è presentato al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, entro il 2 gennaio 2016.

2. La Commissione effettua un riesame globale dell'elenco dell'Unione almeno ogni sei anni e, nel frattempo, provvede ove opportuno al relativo aggiornamento, secondo la procedura di cui al paragrafo 1:

  1. a) aggiungendo nuove specie esotiche invasive;

  2. b) rimuovendo specie inserite nell'elenco che non soddisfano più uno o più criteri di cui al paragrafo 3.

3. Le specie esotiche invasive sono incluse nell’elenco dell'Unione solo se rispondono a tutti i seguenti criteri:

  1. a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell’Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;

  2. b) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell’ambiente, alle condizioni climatiche attuali e alle condizioni climatiche conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina eccetto le loro regioni ultra periferiche;

  3. c) in base alle prove scientifiche disponibili, produrranno probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e potrebbero inoltre generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia;

  4. d) è dimostrato, in base a una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, che risulta necessario un intervento concertato a livello di Unione per prevenirne l'introduzione, l’insediamento o la diffusione;

  5. e) l'iscrizione nell'elenco dell'Unione porterà probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente il loro effetto negativo.

4. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione richieste di iscrizione di specie esotiche invasive nell’elenco dell'Unione. Tali richieste includono tutte le seguenti informazioni:

  1. a) il nome della specie;

  2. b) una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1;

  3. c) prove che sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. L'elenco dell'Unione fa riferimento, se del caso, alle merci alle quali le specie esotiche invasive sono generalmente associate e ai loro codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio1, che indicano le categorie di merci soggette a controlli ufficiali a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

6. All'atto di adottare o aggiornare l'elenco dell'Unione, la Commissione applica i criteri indicati al paragrafo 3 tenendo in debito conto i costi di attuazione per gli Stati membri, il costo del mancato intervento, l'efficienza dei costi e qualsiasi aspetto sociale ed economico. Nell'elenco dell'Unione figurano in via prioritaria le specie esotiche invasive che:

  1. a) non sono ancora presenti nell'Unione o la cui invasione è in fase iniziale e che molto probabilmente avranno un effetto negativo significativo;

  2. b) sono già insediate nell'Unione e hanno l'effetto negativo più significativo.

7. All'atto di proporre l'elenco dell'Unione, la Commissione precisa inoltre che gli obiettivi del presente regolamento sono conseguiti meglio a livello di Unione.

Art. 5 Valutazione dei rischi

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, una valutazione dei rischi è effettuata in relazione all'areale attuale e potenziale delle specie esotiche invasive, tenendo conto degli elementi seguenti:

  1. a) la descrizione della specie, con relativi identità tassonomica, storia e areale naturale e potenziale;

  2. b) la descrizione dei modi e delle dinamiche di riproduzione e di diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la riproduzione e la diffusione;

  3. c) la descrizione dei potenziali vettori d’introduzione e di diffusione delle specie, sia deliberati che accidentali, se del caso con l’indicazione delle merci alle quali le specie sono generalmente associate;

  4. d) la valutazione approfondita dei rischi d'introduzione, insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici;

  5. e) la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se tale specie è già presente nell'Unione o nei paesi confinanti e includendo una proiezione della sua probabile distribuzione futura;

  6. f) la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana, sulla sicurezza e sull’economia, accompagnata dalla valutazione del potenziale effetto futuro in base alle prove scientifiche disponibili;

  7. g) la valutazione dei costi potenziali dei danni arrecati;

  8. h) la descrizione degli usi noti delle specie e dei vantaggi sociali ed economici derivanti da tali usi.

2.

All'atto di proporre specie da inserire nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, la Commissione effettua le valutazioni dei rischi di cui al paragrafo 1.

Laddove uno Stato membro presenti una richiesta di inclusione di una specie nell'elenco dell'Unione, ha la responsabilità di effettuare la valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1. Ove necessario, la Commissione può assistere gli Stati membri nell'elaborazione di tali valutazioni dei rischi, nella misura in cui attengano alla loro dimensione europea.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche accettabili ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e di fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione del presente articolo, paragrafo 1, lettere da a) a h). La descrizione dettagliata comprende la metodologia da utilizzarsi nella valutazione dei rischi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie esotiche invasive associate a effetti negativi significativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati, nonché, essendo tali effetti negativi ritenuti un fattore aggravante, sulla salute umana o sull'economia, o che potrebbero causare tali effetti. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e consulti esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

Art. 6 Disposizioni per le regioni ultraperiferiche

1. Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale non sono soggette all'articolo 7 o agli articoli da 13 a 20 nelle regioni ultraperiferiche.

2. Entro il 2 gennaio 2017 ogni Stato membro con regioni ultraperiferiche adotta per ciascuna di tali regioni, previa consultazione delle stesse, un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza.

3. Per quanto riguarda le specie esotiche invasive iscritte negli elenchi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono applicare, all'interno delle rispettive regioni ultraperiferiche, le misure previste agli articoli da 7 a 9, da 13 a 17, e agli articoli 19 e 20, a seconda dei casi. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.

4. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione gli elenchi di cui al paragrafo 2 e gli eventuali aggiornamenti, e ne informano gli altri Stati membri.

Capo II. Prevenzione

Art. 7 Restrizioni

1. Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale non sono deliberatamente:

  1. a) portate, né fatte transitare sotto sorveglianza doganale, nel territorio dell’Unione;

  2. b) tenute, anche in confinamento;

  3. c) allevate, anche in confinamento;

  4. d) trasportate verso, da e all'interno dell'Unione, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro eradicazione;

  5. e) immesse sul mercato;

  6. f) utilizzate o scambiate;

  7. g) poste in condizione di riprodursi, cresciute spontaneamente o coltivate, anche in confinamento; o

  8. h) rilasciate nell’ambiente.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per prevenire l'introduzione o la diffusione accidentali, anche dovute, se del caso, a grave negligenza, di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Art. 8 Autorizzazioni

1. In deroga alle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g), e alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione che abiliti gli istituti a svolgere attività di ricerca o conservazione ex situ in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Laddove l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia inevitabile per far progredire la salute umana, gli Stati membri possono includere nel loro regime di autorizzazione anche la produzione scientifica e il conseguente uso medico.

2.

Gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti il potere di rilasciare le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 per condurre attività in confinamento che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

  1. a) la specie esotica invasiva di rilevanza unionale è tenuta e manipolata in confinamento ai sensi del paragrafo 3;

  2. b) l’attività è condotta da personale adeguatamente qualificato come stabilito dalle autorità competenti;

  3. c) il trasporto verso e dal confinamento avviene in condizioni che escludano la fuoriuscita della specie esotica invasiva, come prescritto dall'autorizzazione;

  4. d) in caso di specie esotica invasiva animale di rilevanza unionale, gli esemplari sono marchiati o, se del caso, altrimenti individuati efficacemente ricorrendo a metodi che non causino dolore, angoscia o sofferenza evitabili;

  5. e) il rischio di fuoriuscita, diffusione o rimozione è gestito con efficacia, tenendo conto dell’identità, della biologia e delle modalità di dispersione della specie, dell’attività e del confinamento previsto, dell’interazione con l’ambiente e di ogni altro fattore rilevante;

  6. f) per far fronte alla possibile fuoriuscita o diffusione, sono predisposti un sistema di sorveglianza continua e un piano di emergenza, incluso un piano di eradicazione. Il piano di emergenza è approvato dall'autorità competente. In caso di fuoriuscita o diffusione, il piano di emergenza è attuato immediatamente e l'autorizzazione può essere revocata, su base temporanea o permanente.

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata al numero di specie esotiche invasive e di esemplari che non supera la capacità della struttura di confinamento, include le restrizioni atte ad attenuare il rischio di fuoriuscita o diffusione della specie in questione e accompagna la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua detenzione, della sua introduzione e del suo trasporto all'interno dell'Unione.

3. Si considera che gli esemplari sono tenuti in confinamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) gli esemplari sono fisicamente isolati e non possono fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi dalle strutture di confinamento in cui sono tenuti da persone non autorizzate;

  2. b) i protocolli di pulizia, gestione dei rifiuti e manutenzione garantiscono che nessun esemplare o nessuna sua parte riproducibile possano fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi da persone non autorizzate;

  3. c) la rimozione degli esemplari dalle strutture, lo smaltimento o la distruzione o la soppressione indolore avvengono in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al di fuori delle strutture.

4. Quando richiede l'autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le prove necessarie a far sì che l'autorità competente valuti se le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte.

5. Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, su base temporanea o permanente, qualora si verifichino eventi imprevisti che abbiano effetti negativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati. Qualsiasi revoca di un’autorizzazione deve essere giustificata in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano insufficienti, in base al principio di precauzione e tenendo debito conto delle norme amministrative nazionali.

6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Gli Stati membri impiegano il suddetto formato come documento che accompagna l'autorizzazione.

7. Per tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri rendono disponibili su internet, pubblicamente e senza indugio, almeno i seguenti elementi:

  1. a) il nome comune e il nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è stata rilasciata l'autorizzazione;

  2. b) il numero o il volume degli esemplari interessati;

  3. c) lo scopo per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, e

  4. d) i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.

8. Gli Stati membri assicurano l'esecuzione di ispezioni da parte delle autorità competenti al fine di garantire che gli istituti osservino le condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate.

Art. 9 Autorizzazioni

1. In casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni che consentono a istituti di svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, previa autorizzazione della Commissione, conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo e alle condizioni indicate all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

2. La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico di autorizzazione e adotta una decisione sulle domande di autorizzazione entro 60 giorni dal loro ricevimento.

3. Le domande di autorizzazione sono presentate dagli Stati membri tramite l'utilizzo del sistema di cui al paragrafo 2.

4. La domanda di autorizzazione comprende:

  1. a) gli estremi dell'istituto o del gruppo di istituti, ivi compresi la denominazione e l'indirizzo;

  2. b) il nome comune e il nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui si richiede l'autorizzazione;

  3. c) i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

  4. d) il numero o il volume degli esemplari interessati;

  5. e) i motivi dell'autorizzazione richiesta;

  6. f) una descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui la specie esotica invasiva di rilevanza unionale deve essere tenuta e manipolata e delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto della specie eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita;

  7. g) una valutazione dei rischi di fuoriuscita della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è richiesta l'autorizzazione, accompagnata da una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare;

  8. h) una descrizione del sistema di sorveglianza previsto e del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione, se necessario;

  9. i) una descrizione del pertinente diritto nazionale applicabile a detti istituti.

5. Le autorizzazioni rilasciate dalla Commissione sono notificate all'autorità competente dello Stato membro interessato. Ogni autorizzazione è specifica per un determinato istituto, indipendentemente dalla procedura di domanda seguita ai sensi del paragrafo 4, lettera a), include le informazioni di cui al paragrafo 4 e la durata dell'autorizzazione. Ogni autorizzazione comprende inoltre le disposizioni relative alla fornitura all'istituto di esemplari supplementari o di sostituzione per l'uso nell'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione.

6. In seguito all'autorizzazione da parte della Commissione, l'autorità competente può rilasciare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 8, paragrafi da 4 a 8. L'autorizzazione include tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione.

7. In caso di inadempienza dei pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, la Commissione respinge la domanda di autorizzazione.

8. Non appena possibile, la Commissione informa lo Stato membro interessato in merito a ogni rigetto di autorizzazione in virtù del paragrafo 7 e precisa il motivo del rifiuto.

Art. 10 Misure di emergenza

1. Lo Stato membro che comprova la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel proprio territorio di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione ma che le autorità competenti ritengono, in base a prove scientifiche preliminari, possa rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può varare immediatamente misure di emergenza, sotto forma di qualsiasi restrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Lo Stato membro che vara nel proprio territorio nazionale misure di emergenza che prevedono l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), d) o e), notifica immediatamente alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri le misure introdotte e le prove a loro sostegno.

3. Lo Stato membro interessato valuta senza indugio, in conformità dell'articolo 5, i rischi posti dalla specie esotica invasiva destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e scientifiche disponibili e comunque entro 24 mesi dalla data dell'adozione della decisione di varare le misure di emergenza, nell'ottica di iscrivere tale specie nell'elenco dell'Unione.

4. La Commissione, quando riceve la notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure se comprova in altro modo la presenza o l'imminente rischio di introduzione nell'Unione di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che potrebbe rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, stabilisce, emanando atti d'esecuzione e basandosi sulle prove scientifiche preliminari, se la specie può rispondere a tali criteri e, qualora stabilisca che la specie può effettivamente rispondervi, adotta le misure di emergenza per l'Unione, sotto forma di qualsiasi restrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per un periodo limitato in funzione dei rischi posti dalla specie in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

5. Quando la Commissione adotta un atto d'esecuzione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri abrogano o modificano, a seconda del caso, le misure di emergenza adottate.

6. Anche nel caso in cui la Commissione iscrive la specie esotica invasiva nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri abrogano o modificano le proprie misure di emergenza.

7. Laddove, a seguito della valutazione dei rischi eseguita ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione non includa la specie esotica invasiva nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri abrogano le misure di emergenza adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo e possono iscrivere tale specie in un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e prendere in considerazione la cooperazione regionale rafforzata ai sensi dell'articolo 11.

Art. 11 Specie esotiche invasive di rilevanza regionale e specie autoctone dell'Unione

1. Gli Stati membri possono individuare, dal proprio elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale stabilito in conformità dell'articolo 12, specie autoctone o non autoctone dell'Unione che richiedono una cooperazione ragionale rafforzata.

2. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la cooperazione e il coordinamento tra tali Stati membri interessati, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1. Ove necessario e sulla base degli effetti di determinate specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati nonché sulla salute umana e sull'economia, e a condizione che sia accuratamente giustificato da un'analisi approfondita dei motivi di una cooperazione regionale rafforzata effettuata dallo Stato membro richiedente, la Commissione può richiedere, mediante atti d'esecuzione, che gli Stati membri interessati applichino, mutatis mutandis, nel proprio territorio o in parte di esso gli articoli 13, 14 e16, l'articolo 17 in deroga all'articolo 18, e gli articoli 19 e 20, a seconda del caso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3. Le specie esotiche invasive di rilevanza regionale che sono specie autoctone di uno Stato membro non sono soggette alle disposizioni degli articoli 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 24 nel territorio di tale Stato membro. Gli Stati membri di cui tali specie sono autoctone cooperano con gli Stati membri interessati alla valutazione dei vettori di cui all'articolo 13 e, in consultazione con gli altri Stati membri, possono adottare misure pertinenti al fine di evitare l'ulteriore diffusione di tali specie secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.