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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2189 della Commissione del 24 settembre 2026 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Grecia di non applicazione del requisito relativo all’installazione dell’ETCS a bordo dei veicoli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione [notificata con il numero C(2026) 6839] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

Il 18 maggio 2026 la Grecia ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione, fino al 31 dicembre 2040, dell’allegato I, punto 7.4.2.4.1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione2 («STI CCS») a 111 veicoli utilizzati da Hellenic Train («domanda»). La domanda è stata presentata in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797.

L’allegato I, punto 7.4.2.4.1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 stabilisce il requisito secondo cui i veicoli che devono essere autorizzati con un nuovo componente di interoperabilità ETCS di bordo devono implementare i gruppi di specifiche richiesti da tale regolamento di esecuzione.

Il progetto cui si fa riferimento nella domanda consiste nell’autorizzazione per l’utilizzo da parte di Hellenic Train di 111 veicoli con ETCS di bordo già installato dei tipi seguenti: EMU-Siemens Desiro 460, RAIL-BUS STADLER DMU 560, MAN 2000 DMU621, Locomotive Adtranz Class 220, LOCOMOTIVE 120 SIEMENS, i cui singoli numeri di immatricolazione europei sono elencati nell’allegato della presente decisione.

Secondo i documenti presentati dalla Grecia, la ristrutturazione delle apparecchiature ETCS al fine di soddisfare i requisiti più recenti (ETCS Baseline 4) ritarderebbe l’uso dell’ETCS a bordo di tali veicoli dalla fine del 2026 al 2030. Il rispetto dell’allegato I, punto 7.4.2.4.1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 comporterebbe un costo aggiuntivo di circa 59000000 EUR, dovuto ai costi di ristrutturazione per ottenere la versione attualmente richiesta delle specifiche, nonché alla perdita di entrate in caso di fermo dei veicoli fino al 2030. Tali costi aggiuntivi comprometterebbero la redditività economica del progetto. Inoltre, ritardando di quattro anni l’uso dell’ETCS, si ritarderebbe il miglioramento significativo previsto dell’attuale livello di sicurezza della rete ferroviaria greca.

Come disposizione alternativa, la Grecia propone di applicare l’allegato, punto 7.4.2.1, punto 1), del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione in vigore al 31 dicembre 20183, che stabilisce che l’ETCS può anche essere implementato conformemente al gruppo di specifiche #1, vale a dire Baseline 2, versione del sistema 1.1 e specifiche dei requisiti di sistema 2.3.0d. Tale versione dell’ETCS di bordo è compatibile con l’ETCS attualmente installato sull’infrastruttura in Grecia. Ciò consente l’uso dell’ETCS in Grecia senza ritardi e aumenterebbe la sicurezza sulla rete ferroviaria greca.

Sulla base della giustificazione della domanda fornita dalla Grecia e della disposizione alternativa proposta, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono ritenersi soddisfatte per quanto riguarda i 111 veicoli utilizzati da Hellenic Train. La domanda dovrebbe quindi essere accettata.

Il gestore dell’infrastruttura greco prevede una graduale migrazione verso l’ETCS radio, compresa una modifica della baseline dell’ETCS e della versione del sistema richiesta per le apparecchiature di bordo conformemente al piano nazionale greco di attuazione della STI CCS. Tale modifica sarà guidata dai futuri piani di modernizzazione dell’ETCS e dall’obbligo di introdurre l’ETCS/ERTMS radio, che deve essere introdotto al più tardi entro il 31 dicembre 2050 a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio4. La migrazione comporterebbe una ristrutturazione dell’ETCS di bordo di tali veicoli, la quale impone al gestore dell’infrastruttura di notificare un periodo di transizione di cinque anni alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli, come indicato nell’allegato I, punto 7.4.2.4.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695. La ristrutturazione sarà preceduta da uno studio condotto nel periodo 2030-2035, comprendente un’analisi costi-benefici della migrazione. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2040 o fino alla data in cui sia necessaria una ristrutturazione dell’ETCS di bordo, come notificato dal gestore dell’infrastruttura greco sulla base dell’allegato I, punto 7.4.2.4.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, se precedente.

La sicurezza, come stabilito dalla direttiva (UE) 2016/797, è un requisito essenziale che deve essere soddisfatto dal sistema ferroviario dell’Unione, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce. Alla Commissione dovrebbero pertanto essere fornite tutte le informazioni che indichino che la non applicazione dell’allegato I, punto 7.4.2.4.1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 potrebbe compromettere la sicurezza del sistema ferroviario. In particolare, la Commissione dovrebbe essere informata qualora sia necessario correggere gli errori delle apparecchiature ETCS di bordo dei veicoli interessati in base alla procedura descritta nell’allegato I, punto 7.2.10, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La domanda della Grecia di non applicazione dell’allegato I, punto 7.4.2.4.1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 ai 111 veicoli utilizzati da Hellenic Train di cui all’allegato della presente decisione è accettata a condizione che sia applicata la disposizione alternativa proposta dalla Grecia.

La Grecia notifica senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica degli identificatori dei veicoli elencati nell’allegato.

Art. 2

La Grecia informa senza indebito ritardo la Commissione:

  1. a) quando il gestore dell’infrastruttura greco abbia notificato l’obbligo di ristrutturare l’ETCS di bordo in base all’allegato I, punto 7.4.2.4.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695;

  2. b) quando sia disponibile lo studio condotto nel periodo 2030-2035 sulla migrazione dell’ETCS verso versioni più recenti;

  3. c) quando disponga di informazioni secondo cui la non applicazione di cui all’articolo 1 possa ragionevolmente compromettere la sicurezza del sistema ferroviario, in particolare qualora sia necessario correggere gli errori delle apparecchiature ETCS di bordo dei veicoli interessati.

Art. 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2040 o fino alla fine del periodo di transizione successivo alla notifica di cui all’articolo 2, lettera a), se precedente.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione