Decisione (PESC) 2026/2195 del Consiglio del 28 settembre 2026 sull’architettura di risposta alle minacce spaziali (STRA) dell’Unione europea e che abroga la decisione (PESC) 2021/698
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Data la natura strategica dello spazio, è necessario affrontare, in quanto europei, le sfide attuali e future nel settore spaziale.
Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili per le società e le economie europee e nella vita quotidiana dei cittadini europei. Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali rappresentano fattori di stimolo per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione in grado di creare opportunità di lavoro e crescita economica, aumentare la competitività europea, sostenere la transizione verde e digitale, proteggere e salvaguardare l’Unione e i suoi cittadini e rafforzare la resilienza e la sicurezza dell’Unione.
Lo spazio extra-atmosferico è un settore sempre più congestionato e conteso in cui, negli ultimi anni, l’ordine internazionale basato sul diritto internazionale e sullo Stato di diritto è stato messo sempre più in discussione, il che ha aumentato il rischio di effetti di ricaduta sui cittadini, sulle organizzazioni, sulle industrie e sulle imprese europei.
I comportamenti irresponsabili e ostili nello spazio, compresi i tentativi di interferire con le infrastrutture, i sistemi e i servizi spaziali o di dispiegarli, manipolarli, perturbarli o distruggerli, possono ostacolare i servizi spaziali essenziali. I comportamenti irresponsabili e ostili nello spazio possono compromettere la sicurezza dell’Unione, dei suoi Stati membri e dei suoi cittadini, nonché la sicurezza economica dell’UE, e incidere sui servizi essenziali, compresi i servizi che sostengono le istituzioni e i processi democratici, oltre a mettere a repentaglio la sicurezza e la stabilità internazionali.
Sulla base dell’esperienza acquisita negli ultimi anni nell’attuazione della decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio1, è pertanto necessario rafforzare l’architettura di risposta alle minacce spaziali dell’Unione europea (Space Threat Response Architecture – STRA) con ulteriori risposte e ampliarne l’ambito di applicazione per affrontare nuove minacce nel settore spaziale.
Nel definire le minacce spaziali occorre prendere in considerazione le minacce causate dai sistemi spaziali, compresi i sistemi spaziali gestiti da Stati terzi o imprese commerciali, nonché le minacce ai servizi spaziali essenziali forniti all’interno dell’Unione.
Nell’affrontare le minacce nel settore spaziale è necessario prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti per il funzionamento dei sistemi spaziali e la fornitura di servizi spaziali nell’Unione e nei suoi Stati membri, ad esempio, l’ambiente spaziale extra-atmosferico, le diverse orbite e veicoli spaziali pertinenti, e prendere in considerazione le informazioni relative ai sistemi più generali a cui appartengono i sistemi spaziali, le infrastrutture di terra e di lancio, i collegamenti a radiofrequenza, i terminali utente e il ciberspazio. Occorre altresì tenere conto del settore spaziale industriale sottostante.
L’analisi classificata del panorama delle minacce spaziali, fornita dalla capacità unica di analisi dell’intelligence (Single Intelligence Analysis Capability – SIAC), funge da riferimento per individuare la tipologia di minacce spaziali. L’analisi del panorama delle minacce spaziali è integrata da informazioni sulla conoscenza del settore spaziale fornite in tempo quasi reale su base volontaria dai comandi spaziali degli Stati membri e dai pertinenti centri di monitoraggio della sicurezza del programma spaziale dell’Unione.
Le entità e le agenzie pertinenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC), compresa la SIAC, l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia») o la pertinente struttura designata per monitorare la sicurezza di un sistema istituito, o di un servizio fornito, nell’ambito di una componente del programma spaziale dell’Unione ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio2 («struttura designata per il monitoraggio della sicurezza»), gli Stati membri o la Commissione dovrebbero fornire al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») le informazioni e le competenze utili a determinare se un evento connesso a un sistema o un servizio spaziale costituisca una minaccia spaziale per l’Unione o gli Stati membri, inclusi i sistemi e servizi spaziali. Inoltre, anche gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali come la NATO dovrebbe essere incoraggiate a sostenere l’analisi dei rischi da parte dell’Unione.
È opportuno chiarire i ruoli rispettivi del Consiglio, dell’alto rappresentante, delle entità e delle agenzie della PESC competenti, dell’Agenzia, di qualsiasi struttura designata per il monitoraggio della sicurezza e degli Stati membri nell’ambito della catena di responsabilità operative che deve essere predisposta per reagire a una minaccia spaziale.
È decisione sovrana e volontaria di ciascuno Stato membro o di un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente proporre di attivare la STRA in caso di minaccia alla loro sicurezza, compreso il loro territorio, o ai sistemi e ai servizi spaziali o ad altre capacità pertinenti sotto la loro autorità o sotto il loro diretto controllo.
Occorre coordinare la risposta dell’Unione alle minacce spaziali con gli Stati membri, nel rispetto delle competenze nazionali degli Stati membri e fatto salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.
In casi urgenti potrebbe rendersi necessaria una prima risposta entro poche ore da quando l’alto rappresentante è stato informato di una minaccia spaziale. Qualora le circostanze non consentano al Consiglio di adottare una decisione su tale risposta, l’alto rappresentante dovrebbe essere autorizzato a decidere in merito a una o più risposte provvisorie. In tali circostanze, il Consiglio dovrebbe essere immediatamente informato e riesaminare la decisione dell’alto rappresentante in merito alle risposte provvisorie quanto prima e al più tardi entro quattro settimane dall’adozione della risposta provvisoria.
Segnalare chiaramente le probabili conseguenze di una risposta dell’Unione alle minacce spaziali influenza il comportamento dei potenziali aggressori, rafforzando in tal modo la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri.
La presente decisione istituisce un apposito pacchetto di strumenti per la sicurezza spaziale per una risposta dell’Unione a comportamenti irresponsabili e ostili nel settore spaziale, in stretto coordinamento con gli Stati membri.
Il pacchetto di strumenti per la sicurezza spaziale integra i quadri di sicurezza già istituiti in altri settori strategici, in particolare il pacchetto di strumenti della diplomazia informatica e il pacchetto di strumenti contro le minacce ibride, e si basa sull’esperienza acquisita con l’istituzione di tali pacchetti di strumenti.
Un ventaglio di potenziali minacce alla sicurezza e agli interessi essenziali dell’Unione e dei suoi Stati membri potrebbe derivare dal dispiegamento, dal funzionamento e dall’uso di ciascuna delle componenti del programma spaziale dell’Unione e del programma dell’Unione per una connettività sicura. È pertanto opportuno rispondere specificamente alle minacce ai sistemi e servizi istituiti nell’ambito di tali programmi e componenti dei programmi e che sono stati ritenuti sensibili dal punto di vista della sicurezza da parte della configurazione di sicurezza del comitato istituito ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696, tenendo altresì conto delle differenze tra le componenti dei programmi, in particolare per quanto riguarda la competenza e il controllo degli Stati membri sui sensori, sui sistemi o su altre capacità pertinenti ai programmi.
La presente decisione dovrebbe stabilire le responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante ai fini della prevenzione di minacce derivanti dal dispiegamento, dal funzionamento e dall’uso di sistemi e servizi spaziali, o in caso di minaccia a tali sistemi o servizi. Tali responsabilità dovrebbero essere attuate lasciando impregiudicata la responsabilità generale in capo alla Commissione dell’attuazione dei programmi, anche nel settore della sicurezza, di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/696 e all’articolo 30 del regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/696, l’Agenzia, nell’ambito della sua sfera di competenza, deve garantire il funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo (Galileo Security Monitoring Centre – GSMC) conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 2 di tale articolo e deve garantire il funzionamento del GSMC conformemente alle istruzioni elaborate a norma della presente decisione. Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2021/696, il direttore esecutivo dell’Agenzia deve provvedere affinché l’Agenzia, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite a norma della presente decisione.
Le pertinenti strutture designate per il monitoraggio della sicurezza devono operare in conformità dei requisiti di cui all’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/696 e dovrebbero operare conformemente alle istruzioni elaborate a norma della presente decisione.
Le minacce spaziali possono avere un impatto diretto sullo svolgimento delle operazioni e missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Se del caso, il comandante della forza, il comandante della missione o il capomissione dovrebbero poter adottare, nell’ambito del mandato dell’operazione o della missione, le misure necessarie per attenuare le minacce spaziali che hanno origine dalla zona operativa di tale operazione o missione conformemente ai concetti pertinenti. Il comandante della forza, il comandante della missione o il capomissione potrebbe inoltre beneficiare del pacchetto di strumenti per la sicurezza spaziale. A tal fine occorre stabilire un’adeguata interazione tra le missioni e le operazioni e gli attori pertinenti della STRA.
Al fine di consentire una risposta rapida, coerente ed efficace dell’Unione alle minacce spaziali, in particolare in una situazione urgente che richiede un’azione immediata, è necessario adottare procedure operative prestabilite per l’attuazione pratica della presente decisione, comprese, se del caso, istruzioni predefinite a sostegno di una risposta provvisoria dell’Unione adottata conformemente alla presente decisione.
I partenariati esterni sono essenziali per promuovere una visione comune di comportamenti pacifici e responsabili nello spazio e per migliorare la risposta alle minacce spaziali.
La STRA dovrebbe beneficiare di una maggiore cooperazione spaziale tra l’Unione e la NATO nel pieno rispetto dei principi guida concordati, vale a dire apertura e trasparenza reciproche, reciprocità e inclusività, nonché dell’autonomia decisionale di entrambe le organizzazioni, tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni e di mantenere un’adeguata coerenza e interoperabilità tra le due organizzazioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto
1. La presente decisione istituisce l’architettura di risposta alle minacce spaziali (Space Threat Response Architecture – STRA) dell’Unione europea quale meccanismo di risposta alle minacce spaziali. La presente decisione stabilisce le responsabilità che devono essere esercitate dal Consiglio e dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») per quanto riguarda le minacce spaziali.
2. Ai fini della presente decisione, per «minaccia spaziale» si intende:
a) una minaccia alla sicurezza dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri derivante dal dispiegamento, dal funzionamento o dall’uso di qualsiasi sistema spaziale; oppure
b) una minaccia al funzionamento di qualsiasi sistema spaziale o alla fornitura di qualsiasi servizio spaziale, la cui negazione o interruzione potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.
3. La STRA può essere utilizzata per rispondere a:
a) una minaccia per la sicurezza di un singolo Stato membro o di un gruppo di Stati membri, compreso al territorio, ai sistemi e ai servizi spaziali o ad altre capacità pertinenti sotto l’autorità o il controllo di uno Stato membro o un gruppo di Stati membri; oppure
b) una minaccia derivante dal dispiegamento, dal funzionamento o dall’uso dei sistemi istituiti e dei servizi forniti nell’ambito delle componenti del programma spaziale dell’Unione o del programma dell’Unione per una connettività sicura, o una minaccia al funzionamento di uno di tali sistemi o alla fornitura di tali servizi.
Sezione 1. Meccanismo stra
Art. 2 Consapevolezza
1. Qualora si profili una minaccia spaziale, gli Stati membri, la Commissione, le pertinenti entità e agenzie della politica estera e di sicurezza comune (PESC), le pertinenti operazioni e missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia») o qualsiasi struttura designata per il monitoraggio della sicurezza ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696 («struttura designata per il monitoraggio della sicurezza»), a seconda dei casi, informano immediatamente l’alto rappresentante di tutte le informazioni a sua o loro disposizione che essi ritengano pertinenti.
2. L’alto rappresentante informa immediatamente il Consiglio della minaccia spaziale e delle sue possibili ripercussioni sulla sicurezza dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri e sul funzionamento dei sistemi o sulla fornitura dei servizi interessati.
Art. 3 Attivazione di una risposta
1. In caso di minaccia spaziale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a) lo Stato membro o un gruppo di Stati membri interessati che agiscono congiuntamente possono chiedere all’alto rappresentante di presentare al Consiglio una proposta di risposta dell’Unione. Lo Stato membro o il gruppo di Stati membri interessati forniscono all’alto rappresentante le informazioni pertinenti, compresa la risposta prevista e le misure adottate per affrontare la minaccia spaziale, e le informazioni relative all’impatto previsto di tali misure. L’alto rappresentante può presentare al Consiglio una proposta di risposta dell’Unione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o il gruppo di Stati membri interessati.
2. In caso di minaccia spaziale di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), l’alto rappresentante presenta al Consiglio una proposta di risposta dell’Unione. La risposta dell’Unione può consistere in una o più misure derivanti dal pacchetto di strumenti per la sicurezza spaziale di cui agli articoli da 5 a 9 («pacchetto di strumenti per la sicurezza spaziale»).
3. La proposta dell’alto rappresentante di cui ai paragrafi 1 e 2 include una valutazione d’impatto della proposta di risposta dell’Unione.
4. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta dell’alto rappresentante, decide in merito alla proposta di risposta dell’Unione.
5. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) fornisce, se del caso, un parere al Consiglio sulla proposta di risposta dell’Unione.
Art. 4 Situazione di urgenza
1. Qualora l’urgenza della situazione richieda un intervento immediato prima che il Consiglio abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, l’alto rappresentante è autorizzato ad adottare una risposta provvisoria dell’Unione. L’alto rappresentante può incaricare il segretario generale del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) di impartire istruzioni all’Agenzia o adottare altre misure adeguate.
2. L’alto rappresentante informa immediatamente il Consiglio e la Commissione riguardo a qualsiasi risposta provvisoria dell’Unione adottata a norma del paragrafo 1 e fornisce al Consiglio le pertinenti informazioni relative all’urgenza della situazione.
3. L’alto rappresentante riesamina costantemente la risposta provvisoria dell’Unione, la modifica se necessario o la revoca, se tale intervento urgente non è più necessario.
4. Il Consiglio conferma, modifica o revoca la risposta provvisoria dell’Unione quanto prima e al più tardi entro quattro settimane dall’adozione della risposta provvisoria dell’Unione.
Sezione 2. Pacchetto di strumenti per la sicurezza spaziale
Art. 5 Risposte diplomatiche
1. In caso di minaccia spaziale, l’alto rappresentante può proporre di adottare una risposta dell’Unione che può comprendere, tra l’altro, l’avvio di contatti con Stati terzi o organizzazioni internazionali, l’avvio di un’iniziativa presso uno o più Stati terzi, il rilascio di una dichiarazione a nome dell’Unione o l’avvio di una campagna diplomatica.
2. Il SEAE valuta le probabili ripercussioni più generali della risposta che l’alto rappresentante intende proporre al Consiglio a norma del paragrafo 1.
Art. 6 Risposte tecniche connesse al programma spaziale dell’Unione e ai programmi per una connettività sicura dell’Unione
1. In caso di minaccia spaziale derivante o connessa al dispiegamento, al funzionamento o all’uso dei sistemi istituiti e dei servizi forniti nell’ambito delle componenti del programma spaziale dell’Unione o del programma per una connettività sicura dell’Unione, l’alto rappresentante può proporre una misura tecnica mediante un’istruzione all’Agenzia o alla pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza.
2. L’Agenzia o la pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza e la Commissione forniscono consulenza all’alto rappresentante circa le probabili ripercussioni più generali che le istruzioni che l’alto rappresentante intende proporre al Consiglio a norma del paragrafo 1 possono avere sui sistemi istituiti e sui servizi forniti nell’ambito del programma spaziale dell’Unione e delle sue componenti e del programma per una connettività sicura dell’Unione.
3. L’alto rappresentante invita gli Stati membri a fornire consulenza, attraverso la rete STRA, in merito ai probabili effetti delle misure tecniche che l’alto rappresentante intende proporre sugli utenti governativi degli Stati membri.
4. Se del caso, nell’ambito della misura tecnica di cui al paragrafo 1, sono fornite informazioni pertinenti agli utenti su cui detta misura potrebbe avere ripercussioni.
Art. 7 Azioni di comunicazione strategica
1. In caso di minaccia spaziale, l’alto rappresentante può, nell’ambito della risposta dell’Unione, proporre un piano d’azione strategico in materia di comunicazione a sostegno degli obiettivi della presente decisione.
2. Tale piano d’azione strategico in materia di comunicazione è attuato in modo tempestivo, coerente e proporzionato, in linea con gli obiettivi della risposta dell’Unione e in stretto coordinamento con gli Stati membri, il SEAE, la Commissione, l’Agenzia e, se del caso, le strutture designate per il monitoraggio della sicurezza.
3. Il SEAE valuta le probabili ripercussioni più generali del piano d’azione strategico in materia di comunicazione che l’alto rappresentante intende proporre al Consiglio a norma del paragrafo 1.
Art. 8 Misure restrittive
1. In caso di minaccia spaziale, l’alto rappresentante può proporre al Consiglio di adottare misure restrittive nei confronti di persone ed entità pertinenti al fine di affrontare tale minaccia e salvaguardare gli interessi fondamentali dell’Unione.
2. Il SEAE valuta l’impatto della risposta prevista che l’alto rappresentazioni intende proporre al Consiglio ai sensi del paragrafo 1.
Art. 9 Missioni e operazioni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune
1. In caso di minaccia spaziale proveniente dal territorio di un paese terzo, l’alto rappresentante può proporre al Consiglio di modificare il mandato delle pertinenti missioni o operazioni nell’ambito della PSDC o di istituire una nuova missione o operazione PSDC.
2. Il mandato modificato può comprendere consulenza civile o militare e compiti di assistenza civili o militari, prevenzione o formazione civile militare, o compiti esecutivi civili o militari, a seconda delle necessità.
3. Il SEAE valuta l’impatto della risposta prevista che l’alto rappresentante intende proporre al Consiglio a norma del paragrafo 1.
Sezione 3. Preparazione
Art. 10 Procedure operative
1. L’alto rappresentante prepara e sottopone all’approvazione del CPS le procedure operative necessarie per l’attuazione pratica delle disposizioni di cui alla presente decisione per quanto riguarda una risposta dell’Unione di cui agli articoli da 5 a 9. A tal fine, l’alto rappresentante è assistito da esperti degli Stati membri, della Commissione, dell’Agenzia e della pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi.
2. Le procedure operative di cui al paragrafo 1 possono includere istruzioni predefinite a cui il SEAE, l’Agenzia o la pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi, devono ottemperare.
3. Entro un anno dal momento in cui la configurazione di sicurezza del comitato istituito ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696 ha determinato, sulla base dell’analisi del rischio e delle minacce effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696, secondo la procedura di cui all’articolo 107, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se un sistema istituito o un servizio fornito, o entrambi, nell’ambito di una particolare componente del programma dell’Unione sia sensibile sotto il profilo della sicurezza, l’Agenzia prepara le procedure necessarie per l’attuazione pratica delle disposizioni di cui all’articolo 6 della presente decisione per quanto riguarda i sistemi o servizi interessati, o entrambi, e le sottopone all’alto rappresentante. A tal fine, l’Agenzia è assistita da esperti degli Stati membri, della Commissione, del SEAE e della pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi.
4. Le procedure operative sono riesaminate dall’alto rappresentante almeno ogni due anni, in particolare a seguito di un processo di esame degli insegnamenti tratti a seguito di un esercizio annuale relativo all’attuazione della presente decisione, o su richiesta di uno Stato membro, e sono sottoposte all’approvazione del CPS.
5. L’alto rappresentante informa il CPS almeno una volta all’anno in merito alle attività in corso per l’attuazione pratica della presente decisione.
Art. 11 Cooperazione con Stati terzi e organizzazioni internazionali
1. Al fine di massimizzare l’impatto delle risposte di cui alla presente decisione, l’Unione incoraggia, tra l’altro, gli Stati terzi e le pertinenti organizzazioni internazionali a condividere informazioni sulle minacce spaziali, a coordinare le risposte alle minacce spaziali con l’Unione e a incoraggiare la partecipazione reciproca alle attività e alle esercitazioni spaziali.
2. L’alto rappresentante ha il potere di concludere accordi amministrativi con le autorità competenti degli Stati terzi e le pertinenti organizzazioni internazionali riguardanti la loro cooperazione ai fini dell’attuazione della presente decisione. Tali accordi sono soggetti all’approvazione del Consiglio, che delibera all’unanimità.
3. Qualora la cooperazione con Stati terzi o organizzazioni internazionali richieda il loro accesso a informazioni classificate UE, tale accesso può avvenire solo in virtù di accordi o intese conclusi conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio.