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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2221 del Consiglio del 28 settembre 2026 relativa all’individuazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa a norma del regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l’industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa («regolamento EDIP»)1, e in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 16 febbraio 2026 la Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse volto a consultare gli Stati membri sull’individuazione di possibili progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (European Defence Projects of Common Interest — EDPCI) ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2025/2643. Entro il termine del 29 maggio 2026 gli Stati membri hanno presentato nove proposte di progetti per possibili EDPCI.

A norma dell’articolo 35, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2025/2643, la Commissione ha invitato l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e l’Agenzia europea per la difesa AED a fornire le loro competenze al fine di garantire la coerenza con le priorità e gli obiettivi di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettere da b)a d), di tale regolamento per integrare le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alle proposte di progetti.

A norma dell’articolo 35, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2025/2643, la Commissione ha verificato che tutti gli Stati membri e i paesi associati, nonché, se del caso, l’Ucraina, fossero stati informati della nascita di un progetto e che fosse stata data loro la possibilità di partecipare.

La Commissione, tenendo conto delle informazioni fornite dall’alto rappresentante e dall’AED, ha verificato la conformità delle proposte di progetto per eventuali EDPCI nell’ambito dell’invito a manifestare interesse rispetto ai criteri di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/2643 e ha proposto di individuare cinque EDPCI.

Gli EDPCI individuati rafforzano la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea in tutta l’Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri che si rivelano critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione, e soddisfano i criteri di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/2643.

Il Consiglio ha esaminato la proposta di atto di esecuzione e ha acconsentito all’individuazione dei cinque EDPCI proposti sul presupposto che l’intento della Commissione sia quello di valutare periodicamente la possibilità che ulteriori progetti possano essere identificati come EDPCI e di pubblicare un secondo invito a manifestare interesse entro la fine di aprile 2027 e, su tale base, di prendere in considerazione ulteriori proposte per l’individuazione degli EDPCI.

Il regolamento (UE) 2025/2643 stabilisce che la Commissione può, ove pertinente, partecipare agli EDPCI) elencati nell’allegato della presente decisione e consente agli Stati membri partecipanti di decidere di coinvolgere l’alto rappresentante e l’AED in qualità di osservatori in un EDPCI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I progetti elencati nell’allegato sono individuati come progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (European Defence Projects of Common Interest — EDPCI) ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2025/2643.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas