Regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2025 che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa («regolamento EDIP») (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti europea1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
visto il parere del Comitato delle regioni3,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria4,
Il ritorno di un conflitto ad alta intensità causato dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di difesa. Il deterioramento a lungo termine della sicurezza regionale e mondiale richiede un cambiamento radicale della portata della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB) e della velocità con cui questa è in grado di sviluppare e produrre l'intera gamma di capacità militari.
I capi di Stato o di governo dell'Unione, riuniti a Versailles l'11 marzo 2022, si sono impegnati a rafforzare le capacità di difesa europee. Hanno convenuto di incrementare le loro spese per la difesa, intensificare la cooperazione attraverso progetti congiunti e appalti comuni in materia di capacità di difesa, colmare le carenze, stimolare l'innovazione, nonché rafforzare e sviluppare l'industria europea della difesa.
Il 18 maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») hanno presentato una comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, mettendo in luce l'esistenza, all'interno dell'Unione, di carenze finanziarie, industriali e di capacità nel settore della difesa.
Nelle conclusioni del 14 e 15 dicembre 2023, il Consiglio europeo, dopo aver preso in considerazione i lavori svolti per dare attuazione alla dichiarazione di Versailles dell’11 marzo 2022 e alla bussola strategica per la sicurezza e la difesa approvata dal Consiglio il 21 marzo 2022, ha sottolineato che occorre fare di più per conseguire gli obiettivi dell'Unione di aumentare la prontezza alla difesa. Per conseguire tale prontezza e difendere l'Unione, un'industria europea della difesa forte, resiliente, innovativa e competitiva rappresenta un prerequisito.
Il 20 luglio 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/15255, finalizzato a sostenere urgentemente il potenziamento delle capacità di fabbricazione dell'industria europea della difesa, garantire catene di approvvigionamento sicure, agevolare procedure di acquisizione efficienti, colmare le carenze nelle capacità di produzione e promuovere gli investimenti. Il 18 ottobre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/24186, finalizzato a sostenere la collaborazione tra Stati membri nella fase degli appalti per colmare in modo collaborativo le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
I regolamenti (UE) 2023/1525 e (UE) 2023/2418 sono stati concepiti come programmi a breve termine di risposta di emergenza, con scadenza rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 31 dicembre 2025.
Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui regolamenti (UE) 2023/1525 e (UE) 2023/2418 ed estenderne la logica in una prospettiva maggiormente strutturata e più a lungo termine, fornendo sostegno finanziario per il periodo 2025-2027 al fine di rafforzare la competitività, la reattività e la capacità dell'EDTIB di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento di prodotti per la difesa in modo prevedibile, continuativo e tempestivo. Alla luce dell'attuale situazione della sicurezza, risulta necessario estendere tale sostegno dell'Unione al fine di incentivare la collaborazione tra gli Stati membri negli appalti di una gamma più ampia di materiali di difesa.
Il 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha deciso di concedere lo status di paese candidato all'Ucraina, che ha espresso una forte volontà di collegare la ricostruzione alle riforme nel suo percorso europeo. Il 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha deciso di avviare negoziati di adesione con l'Ucraina e ha dichiarato che l'Unione e i suoi Stati membri restano determinati a contribuire, a lungo termine e insieme ai partner, agli impegni in materia di sicurezza a favore dell'Ucraina, che aiuteranno quest'ultima a difendersi, a resistere agli sforzi di destabilizzazione e a scoraggiare atti di aggressione nel futuro. Il forte sostegno all'Ucraina è una priorità fondamentale per l'Unione e una risposta adeguata al forte impegno politico dell'Unione a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario.
I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (Defence Technological and Industrial Base – «DTIB ucraina») comportano la necessità di un sostegno globale per ricostruire la DTIB ucraina. Tale sostegno è essenziale per garantire all'Ucraina la capacità di mantenere le funzioni essenziali dello Stato, contribuendo alla rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese, all'integrazione della DTIB ucraina nell'EDTIB, nonché all'adattamento della DTIB ucraina per rispettare le norme dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e altre norme pertinenti. Una DTIB ucraina forte è essenziale per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e per la sua ricostruzione.
Le azioni a sostegno del rafforzamento della DTIB ucraina dovrebbero essere sostenute finanziariamente dall'Unione. In particolare, lo strumento di sostegno per l'Ucraina a norma del presente regolamento dovrebbe incentivare gli Stati membri a cooperare con l'Ucraina e la DTIB ucraina al fine di potenziare le capacità di fabbricazione ucraine nel settore della difesa e promuovere gli appalti comuni di prodotti per la difesa dalla DTIB ucraina. Tale sostegno è complementare al sostegno fornito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e al sostegno militare offerto all'Ucraina nell'ambito dello strumento europeo per la pace istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio8 e attraverso l'assistenza bilaterale degli Stati membri. È inoltre coerente con il perdurante e fermo sostegno dell'Unione all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale.
La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione e i suoi Stati membri, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, dovrebbero continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e del principio della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, che comporta l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. Mediante il coordinamento con i partner internazionali sono stati compiuti progressi sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dal blocco dei beni sovrani russi potrebbero essere destinate al sostegno dell'Ucraina, compresa la DTIB ucraina, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale. Un sostegno supplementare potrebbe essere ricavato dal trasferimento all'Unione delle disponibilità liquide straordinarie dei depositari centrali di titoli dovute alle entrate straordinarie e inattese derivanti dal blocco dei beni sovrani russi o da altre pertinenti misure restrittive dell'Unione.
A seguito del forte impegno dei leader del G7 ad aiutare l'Ucraina a soddisfare il suo urgente fabbisogno di finanziamenti a breve termine e a sostenere le sue priorità per la ripresa e la ricostruzione a lungo termine, il 28 ottobre 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/27739, che ha istituito il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e ha fornito assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina. Il regolamento (UE) 2024/2773 prevede che il protocollo d'intesa sulle condizioni inerenti alle politiche per tale assistenza macrofinanziaria debba includere un impegno a promuovere la cooperazione con l'Unione in materia di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'industria della difesa ucraina, in linea con gli obiettivi dei programmi dell'Unione destinati alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina e di altri programmi pertinenti dell'Unione.
È opportuno concludere con l'Ucraina una convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio10 («regolamento finanziario») per l'attuazione delle azioni previste dal presente regolamento che riguardano l'Ucraina o soggetti giuridici stabiliti in Ucraina che ricevono finanziamenti dell'Unione. La convenzione di finanziamento con l'Ucraina, unitamente ai contratti e agli accordi firmati con soggetti giuridici stabiliti in Ucraina che ricevono fondi dell'Unione, dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 129 del regolamento finanziario.
Per finanziare le azioni volte a rafforzare la competitività e la prontezza dell'EDTIB sulla base dell'articolo 173 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e le azioni tese a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina, tenendo conto della sua possibile futura integrazione nell'EDTIB, a norma dell'articolo 212 TFUE, il presente regolamento dovrebbe istituire un Programma per l’industria europea della difesa («Programma») che definisca le condizioni per il sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 173 TFUE e uno strumento di sostegno per l'Ucraina che stabilisca le condizioni specifiche per il sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 212 TFUE.
Il Programma dovrebbe essere coerente con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), con la cooperazione degli Stati membri nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) istituita dalla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio11, con le iniziative e i progetti dell'Agenzia europea per la difesa (AED) e con l'assistenza civile e militare dell'Unione all'Ucraina. Il Programma dovrebbe tenere debitamente conto delle attività pertinenti svolte dalla NATO e da altri partner, qualora tali attività siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.
Il presente regolamento dovrebbe stabilire una dotazione finanziaria per il periodo 2025-2027, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie12. È opportuno consentire la messa a disposizione di risorse finanziarie aggiuntive per il Programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina, anche attraverso contributi aggiuntivi forniti dagli Stati membri.
Nelle conclusioni del luglio 2020 il Consiglio europeo ha affermato che la durata dei programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbe, di norma, essere in linea con l'arco temporale del QFP 2021-2027. Dopo la scadenza del QFP 2021-2027, i finanziamenti dell'Unione ai programmi settoriali dipenderanno dall'esito dei negoziati sul prossimo QFP, applicabile dal 2028.
Le possibilità di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio13 potrebbero essere sfruttate a condizione che il progetto sia conforme alle norme stabilite in tale regolamento e rientri nell'ambito di applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus secondo quanto stabilito, rispettivamente, nei regolamenti (UE) 2021/105814 e (UE) 2021/105715 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò potrebbe verificarsi in particolare ove la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti debba far fronte a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatesi nei territori degli Stati membri, in particolare in zone vulnerabili e periferiche, e quando tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma dal quale provengono. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione deve valutare i programmi modificati presentati dallo Stato membro e formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.
Data la necessità di investire meglio e congiuntamente nella competitività, nella reattività e nella capacità dell'EDTIB di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa nonché nella ripresa, nella ricostruzione e nella modernizzazione della DTIB ucraina, gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali e altri terzi dovrebbero poter contribuire all'attuazione del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni, dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), del regolamento finanziario e dovrebbero essere indicati nella procedura annuale di bilancio conformemente al regolamento finanziario. Gli Stati membri dovrebbero disporre di flessibilità nel decidere come assegnare gli importi versati a titolo di contributo al Programma o allo strumento di sostegno per l'Ucraina. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di mettere tali fondi a disposizione di tutti i soggetti ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento, a beneficio solo degli Stati membri interessati oppure anche di altri Stati membri o, se del caso, dell'Ucraina. Tale flessibilità è essenziale per garantire l'uso più efficiente delle risorse, consentendo l'assegnazione dei finanziamenti laddove sono maggiormente necessari.
Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere della flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente offerta dal regolamento (UE) 2021/1060. Dovrebbe pertanto essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra le dotazioni in regime di gestione concorrente e il Programma o lo strumento di sostegno per l'Ucraina alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2021/1060. Dovrebbe essere possibile ritrasferire le risorse che rimangono non impegnate alla fine del 2028 a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1060.
Gli obiettivi, perseguiti nell'ambito del Programma, di aumentare la competitività e la prontezza dell'EDTIB avviando e accelerando l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali imposti dall'evolversi del contesto di sicurezza, anche al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa in tutta l'Unione, possono contribuire a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione come previsto dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio16. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che consentano di utilizzare i contributi degli Stati membri sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di sostenere le azioni di rafforzamento industriale nell’ambito del presente regolamento. È opportuno ricorrere a tale possibilità nella misura in cui contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241. L'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio17 è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano attuati in modo sostenibile. Tutte le misure sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza devono essere adottate in conformità dell'acquis dell'Unione e nazionale applicabile in materia di ambiente, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale e la protezione della natura. Allo stesso tempo è probabile che alcuni prodotti finali per la difesa, per loro stessa natura, danneggino direttamente o indirettamente l'ambiente. Pertanto, l'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ai contributi degli Stati membri a sostegno di azioni di rafforzamento industriale riguardanti tali prodotti potrebbe non essere fattibile. Potrebbe inoltre essere opportuno non applicare il principio «non arrecare un danno significativo» nei casi in cui l'azione di rafforzamento industriale sostenuta riguardi prodotti per la difesa oppure componenti o materie prime destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione. L'Unione registra infatti un drastico deterioramento del proprio contesto di sicurezza, che ha portato a un innalzamento del livello della minaccia nei suoi confronti. Tale situazione richiede investimenti e sostegno immediati e massicci a favore della resilienza e dell'espansione dell'EDTIB per rafforzarne la capacità di prepararsi a future crisi di approvvigionamento e garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa in tutta l'Unione. Si tratta, nella fattispecie attuale, di un obiettivo prioritario di pubblica sicurezza che prevale su altre considerazioni. In tale contesto, è necessario prevenire qualsiasi perturbazione lungo le catene di approvvigionamento della difesa, in particolare consentendo che le azioni di rafforzamento industriale riguardanti i prodotti per la difesa, i componenti e le materie prime siano sostenute, se del caso, senza restrizioni dovute all'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo». Pertanto, qualora gli Stati membri utilizzino il loro contributo volontario sostenuto dal dispositivo per la ripresa e la resilienza a favore di azioni di rafforzamento industriale a norma del presente regolamento, tali azioni non dovrebbero essere soggette all'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo», purché lo Stato membro interessato giustifichi, nell'accordo di contributo con la Commissione, che non è né fattibile né opportuno garantire che il tipo di attività che si intende sostenere nell’ambito del presente regolamento rispetti il principio «non arrecare un danno significativo».
I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo dovrebbero poter partecipare al Programma in qualità di paesi associati nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo18, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo.
Poiché il presente regolamento mira a migliorare la competitività e l'efficienza delle industrie della difesa dell'Unione e dell'Ucraina e al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, per beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina, i destinatari di tale sostegno finanziario dovrebbero essere soggetti giuridici che sono stabiliti e che hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in paesi associati o in Ucraina e che utilizzano, ai fini dell'azione, infrastrutture, impianti, beni e risorse situati nel territorio di uno Stato membro, di un paese associato o dell'Ucraina. Inoltre, i destinatari di tale sostegno finanziario non dovrebbero essere soggetti al controllo di un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina o di un soggetto di un altro paese terzo. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Qualora gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina siano i destinatari di tale sostegno finanziario, ai fini degli appalti comuni dovrebbero applicarsi criteri equivalenti ai contraenti e ai subappaltatori dei contratti di appalto, allo scopo di garantire che si applichino loro le stesse condizioni, tenuto conto del fatto che tali contraenti e subappaltatori non sono destinatari di finanziamenti dell'Unione.
I criteri di ammissibilità dovrebbero tenere conto delle catene di approvvigionamento esistenti e della cooperazione industriale con paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina e dovrebbero consentire di soddisfare i requisiti in materia di capacità. Pertanto, gli appalti comuni che coinvolgano un subappaltatore cui è assegnato tra il 15 % e il 35 % del valore del contratto e che non è stabilito o non ha le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in un paese associato o, se del caso, in Ucraina dovrebbero, a determinate condizioni, essere ammissibili al finanziamento nell'ambito del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina.
In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i soggetti giuridici coinvolti in un'azione sostenuta dal Programma utilizzano infrastrutture, impianti, beni e risorse situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato e non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e che utilizza infrastrutture, impianti, beni o risorse situati al di fuori del territorio di uno Stato membro o di un paese associato, o è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, dovrebbe poter partecipare in qualità di destinatario se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il principio delle relazioni di buon vicinato, come stabilito nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento dell'EDTIB. Deroghe analoghe dovrebbero essere previste per le azioni sostenute nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, al fine di consentire l'utilizzo di infrastrutture, impianti, beni o risorse situati al di fuori del territorio di uno Stato membro o dell'Ucraina nonché la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione e controllati da un paese terzo diverso dall'Ucraina o da un soggetto di un altro paese terzo.
I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in un paese associato e controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato dovrebbero poter essere ammissibili quali destinatari se sono messe a disposizione della Commissione, e valutate prima di una decisione di concessione di finanziamenti dell'Unione, garanzie approvate secondo le procedure nazionali dello Stato membro o del paese associato in cui detti soggetti giuridici sono stabiliti. Tali garanzie dovrebbero essere rilasciate solo a patto che siano soddisfatte, e mantenute durante l'intera azione, condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE. La Commissione dovrebbe informare gli Stati membri riuniti sotto forma di comitato in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili a seguito di tale valutazione. Agli Stati membri riuniti sotto forma di comitato saranno altresì riferite le informazioni relative a successive valutazioni dell'ammissibilità dovute, tra l'altro, a un cambiamento di proprietà segnalato nel corso dell'attuazione, al fine di garantire trasparenza nel monitoraggio del costante rispetto delle condizioni di ammissibilità. La partecipazione di soggetti controllati da paesi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento. Ai fini dello strumento di sostegno per l'Ucraina, tali norme in materia di ammissibilità dovrebbero applicarsi ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione e controllati da un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina o da un soggetto di un altro paese terzo.
Al fine di aumentare la competitività dell'EDTIB, promuovere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione della DTIB ucraina e garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa provenienti da tali basi industriali e tecnologiche di difesa, è importante stabilire requisiti minimi relativi al valore generato nell'Unione e nei paesi associati o, se del caso, in Ucraina. In tal modo verrà migliorata l'efficienza del sostegno dell'Unione nell'ambito del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina. Pertanto, per le azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione nell'ambito del Programma o dello strumento di sostegno per l'Ucraina, il costo dei componenti provenienti dall'esterno dell'Unione e dei paesi associati o, se del caso, dell'Ucraina non dovrebbe essere superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale o del prodotto il cui aumento della capacità di produzione è sostenuto da finanziamenti dell'Unione. Gli obiettivi perseguiti nell’ambito del presente regolamento saranno conseguiti in modo ancora più efficace se il costo di tali componenti sarà inferiore alla soglia del 35 %. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono invitati ad adoperarsi per ridurre gradualmente tale percentuale nei nuovi prodotti. Le materie prime non sono considerate componenti.
Tenuto conto della necessità di salvaguardare la capacità operativa delle forze armate degli Stati membri e di garantire la loro capacità di utilizzare i prodotti per la difesa oggetto di un'azione condotta nell'ambito del Programma senza limitazioni imposte da paesi terzi, è necessario stabilire requisiti supplementari relativi alla facoltà di decidere in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione di tali prodotti per la difesa. Pertanto, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione o, se del caso, il contraente o il consorzio di contraenti non dovrebbero essere soggetti a limitazioni giuridiche o contrattuali da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati che incidono sulla loro facoltà di decidere in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa, compresa la sostituzione o la rimozione dei componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati. Alla luce dell'attuale situazione geopolitica, è opportuno prevedere, in via eccezionale e temporanea, una deroga specifica e mirata a tale requisito riguardante il potenziamento delle capacità industriali per la produzione di munizioni e missili. In virtù di tale deroga, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione o le autorità governative competenti degli Stati membri interessati dovrebbero poter presentare alla Commissione l'impegno giuridicamente vincolante del paese terzo non associato o del soggetto del paese terzo non associato interessato a che i destinatari ottengano tale facoltà di decidere. I destinatari dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione di tale impegno. Ove i destinatari, nonostante i loro sforzi, non dovessero riuscire a ottenere la facoltà di decidere, sarebbero adottate misure correttive in conformità del regolamento finanziario, in particolare dell'articolo 132.
Per garantire che nell'attuazione del presente regolamento gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri siano rispettati, le azioni relative a prodotti o tecnologie il cui uso, il cui sviluppo o la cui produzione sono vietati dal diritto internazionale applicabile non dovrebbero essere ammissibili al finanziamento nell'ambito del Programma né dello strumento di sostegno per l'Ucraina.
Il Programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina dovrebbero fornire sostegno finanziario, conformemente al regolamento finanziario, alle azioni che contribuiscono al rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità dell'EDTIB, ovvero alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina, per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, quali la cooperazione dei soggetti giuridici negli appalti comuni di prodotti per la difesa e le azioni volte ad accelerare l'adeguamento ai cambiamenti strutturali della capacità di produzione di prodotti per la difesa, loro componenti e corrispondenti materie prime. Ciò potrebbe includere il coordinamento industriale in merito alla riserva di prodotti per la difesa, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa, la riserva di capacità di fabbricazione («impianti costantemente disponibili») ovvero i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore. Potrebbe inoltre essere inclusa una serie di ulteriori azioni di sostegno, in linea con gli obiettivi del presente regolamento, quali la formazione, la riqualificazione o il miglioramento del livello delle competenze del personale.
Alla luce dell'attuale contesto geopolitico, in particolare della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione richiede l'adozione di misure specifiche sugli appalti di prodotti per la difesa volti a promuovere la competitività dell'EDTIB e a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa acquisiti dall'EDTIB in tutta l'Unione. La tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione richiede anche il coinvolgimento dell'Ucraina e dei paesi che sono membri dello Spazio economico europeo in tali misure, non solo per via della loro posizione geografica e del fatto che l'Ucraina si trova ad affrontare direttamente la guerra di aggressione attualmente condotta dalla Russia, ma anche in considerazione del loro stretto partenariato con l'Unione in materia di appalti, come figura in particolare nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra19, e nell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Poiché è importante attenuare eventuali distorsioni del mercato, la Commissione dovrebbe poter recuperare i profitti generati dal buon esito delle azioni di rafforzamento industriale sostenute dal bilancio dell'Unione conformemente al principio di proporzionalità. In deroga all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento finanziario, tale recupero dei profitti dovrebbe tenere pienamente conto di tutte le entrate generate, comprese le entrate provenienti dal sostegno degli Stati membri, dell'Ucraina e di terzi alle azioni, oltre al sostegno stesso dell'Unione. I profitti recuperati dovrebbero essere riutilizzati per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
Il funzionamento del settore industriale della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. La domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni. Pertanto, l'industria della difesa non effettua ingenti investimenti industriali autofinanziati e li avvia solo in seguito a ordini vincolanti. Inoltre, l'EDTIB incontra ostacoli persistenti nell'accesso ai finanziamenti, compreso il cofinanziamento, in particolare i finanziamenti privati per gli investimenti, a causa dei rischi che gli operatori del mercato associano a tali investimenti. La mobilitazione di investimenti pubblici per il settore della difesa dell'Unione è fondamentale, vista l'impellente necessità di stimolare gli investimenti in tale settore. Ciò vale in particolare per le azioni di sostegno, che vanno a beneficio dell'EDTIB in senso più ampio, ad esempio consentendo e agevolando altre azioni previste dal presente regolamento, fungendo così da moltiplicatori con un effetto leva potenzialmente elevato. Poiché le azioni di sostegno non sarebbero altrimenti intraprese, appare giustificato che il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del Programma copra fino al 100 % dei costi ammissibili per le azioni di sostegno, in deroga all'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Poiché i diversi tipi di azioni sono complementari e necessari per compensare la complessità della cooperazione e ridurre i rischi degli investimenti industriali attraverso il sostegno finanziario dell'Unione, consentendo così un più rapido adattamento dell'industria della difesa ai cambiamenti strutturali del mercato in corso, appare giustificato che un importo consistente, che rappresenti almeno il 15 % della dotazione finanziaria assegnata al Programma, sia destinato ad azioni di appalto comune e che almeno il 30 % di tale dotazione sia destinato ad azioni di rafforzamento industriale. Il sostegno dell'Unione alle azioni di rafforzamento industriale dovrebbe coprire fino al 35 % dei costi ammissibili al fine di consentire ai destinatari di attuare quanto prima le azioni, ridurre i rischi degli investimenti e accelerare quindi la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti.
Per quanto attiene alle azioni nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, il sostegno dell'Unione al rafforzamento dell'industria e alle attività di sostegno che coinvolgono soggetti giuridici stabiliti in Ucraina dovrebbe poter coprire fino al 100 % dei costi ammissibili al fine di tenere conto della maggiore complessità dell'industria della difesa ucraina nonché del suo contesto, compresa la necessità di soddisfare le norme della NATO e altre norme pertinenti, come anche dell'aumento dei rischi associati alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, tenendo presente la necessità di ricostruire e modernizzare in modo resiliente le capacità industriali.
Le azioni di appalto comune dovrebbero essere finanziate ai sensi del presente regolamento mediante sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi basati sul conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi o obiettivi della procedura di appalto comune, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione.
Il contributo finanziario dell'Unione nell'ambito del Programma alle azioni di appalto comune, destinato a incentivare la cooperazione, non dovrebbe superare il 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune. Data la maggiore complessità derivante dagli appalti comuni con l'Ucraina, il contributo finanziario dell'Unione nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina non dovrebbe superare il 25 % del valore stimato del contratto di appalto comune.
Una volta soddisfatte le condizioni specifiche connesse agli obiettivi del Programma, il massimale per il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di appalto comune dovrebbe essere innalzato al 25 % del valore stimato del contratto di appalto comune, al fine di compensare particolari complessità relative al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione e alla cooperazione nell'ambito di una struttura per un programma europeo di armamento (Structure for European Armament Programme - SEAP). Dovrebbe essere presa in considerazione anche la necessità di ridurre gradualmente le dipendenze strategiche, giustificando un tasso di finanziamento maggiorato laddove l'azione sostenga l'appalto comune di prodotti finali senza restrizioni. In aggiunta, data la particolare situazione della sicurezza dell'Ucraina e della Moldova alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è altresì opportuno prevedere tale tasso di finanziamento maggiorato nei casi in cui l'azione sostenuta si traduca in appalti comuni di quantità supplementari di prodotti per la difesa per questi due paesi. Il contesto geopolitico, compresa la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, ha inoltre esposto l'Unione e i suoi Stati membri a un rischio elevato di concretizzazione di minacce militari convenzionali, creando in tal modo la necessità di maggiori investimenti nel settore della difesa. Pertanto, è altresì giustificato prevedere un tasso di finanziamento maggiorato fino al 25 % per le azioni di appalto comune nei casi in cui le spese per gli investimenti nel settore della difesa della maggior parte degli Stati membri che partecipano alle azioni in questione superi il 30 % delle rispettive spese per la difesa. Per le azioni di rafforzamento industriale dovrebbe essere possibile innalzare il massimale fino al 50 % dei costi ammissibili se la maggior parte dei beneficiari è costituita da piccole e medie imprese (PMI) o imprese a media capitalizzazione (mid-cap) stabilite negli Stati membri o in paesi associati ovvero se l'azione è eseguita da una SEAP e se l'azione dà prova di un contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera, ad esempio ampliando l'ambito geografico delle catene di approvvigionamento esistenti o aumentando in maniera significativa gli scambi, la collaborazione o i progetti congiunti tra soggetti in diversi Stati membri o l'espansione delle reti transfrontaliere esistenti in modi che rafforzano la capacità e la resilienza complessive dell'EDTIB, se comporta la costruzione di nuovi impianti, infrastrutture o linee di produzione o se contribuisce alla creazione di nuove capacità di fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi o al potenziamento di quelle esistenti. Inoltre, quando gli Stati membri decidono specificamente di assegnare finanziamenti al Programma solo a beneficio degli Stati membri interessati o a beneficio aggiuntivo di altri Stati membri, dovrebbe essere possibile, in deroga all'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento finanziario, aumentare la flessibilità e consentire un contributo finanziario dell'Unione ad azioni di rafforzamento industriale che copra fino al 100 % dei costi ammissibili. Tale possibilità dovrebbe applicarsi anche ai casi in cui i contributi degli Stati membri sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza sono utilizzati per il finanziamento di tali azioni. In tal modo si massimizzerà l'impatto e l'efficacia dell'azione.
In conformità dell'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente è in grado di provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne nei casi previsti all’articolo 196, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario. Al fine di consentire la continuità della prospettiva di finanziamento per le azioni che avrebbero potuto essere sostenute a titolo dei finanziamenti per il 2024 a norma del regolamento (UE) 2023/1525 o (UE) 2023/2418, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari nell'ambito del Programma in relazione ad azioni riguardanti un periodo a decorrere dal 5 marzo 2024 e che non sono state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione, in deroga all'articolo 196, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario. In considerazione dei nessi tra il Programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina nonché della necessità di sostenere con urgenza la ricostruzione, la ripresa e la modernizzazione della DTIB ucraina, tenendo conto della sua possibile futura integrazione nell'EDTIB, la stessa deroga dovrebbe applicarsi ai contributi finanziari nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina. In nessun caso il bilancio dell'Unione dovrebbe finanziare due volte i medesimi costi.
Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al contributo di tali proposte agli obiettivi del presente regolamento. Le proposte dovrebbero essere valutate, in particolare, alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza e della resilienza industriali nel settore della difesa e del loro contributo alla cooperazione industriale transfrontaliera nel settore della difesa tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina.
Lo sviluppo in tutta l'Unione di capacità di fabbricazione nel settore della difesa, tenuto conto dei rischi associati all'ulteriore deterioramento del contesto di sicurezza dell'Unione, è essenziale per garantire che tutti gli Stati membri contribuiscano a una solida EDTIB e ne traggano vantaggio. Per quanto riguarda le azioni di rafforzamento industriale, è opportuno prestare particolare attenzione al contributo dell'azione in questione alla resilienza industriale, soprattutto per garantire la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, come l'elevata esposizione al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali.
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio20 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9521, (Euratom, CE) n. 2185/9622 e (UE) 2017/193923 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) ha il potere di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio24. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti europea e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi associati che partecipano al Programma di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.
A norma dell'articolo 85 della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio25, le persone fisiche e gli enti e le istituzioni stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
L'Unione dovrebbe individuare i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (European Defence Projects of Common Interest - EDPCI) su cui concentrare gli sforzi e le risorse, che dovrebbero consistere in progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri che si rivelano critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione, comprese quelle che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi. In ragione della natura sensibile della decisione di individuare un EDPCI alla luce del suo potenziale impatto sugli interessi di sicurezza nazionale e dell'importanza di garantire il contributo di tali progetti alla prontezza alla difesa per tutti gli Stati membri, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare atti di esecuzione per individuare gli EDPCI, su proposta della Commissione. Prima di proporre tali atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe tenere conto dei pareri di tutti gli Stati membri e delle loro proposte di progetto relative a possibili EDPCI. Nel preparare tali proposte di progetto, gli Stati membri dovrebbero coordinarsi in modo inclusivo, avvalendosi a tal fine del sostegno dell'AED ove necessario. In tale contesto, gli Stati membri possono individuare capacità a duplice uso di interesse comune. Nella misura in cui tali proposte di progetto si trasformino in EDPCI, le capacità a duplice uso individuate dagli Stati membri potrebbero essere sviluppate per l'Unione, le sue istituzioni, i suoi organi e i suoi organismi nel contesto degli EDPCI in questione. Oltre a essere coerenti con le priorità in materia di capacità individuate nel contesto della PESC, compreso il piano di sviluppo delle capacità (Capability Development Plan - CDP), con gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e con le opportunità di collaborazione individuate nel contesto della revisione coordinata annuale sulla difesa (Coordinated Annual Review on Defence - CARD), gli EDPCI dovrebbero tenere conto dei progetti concordati nel contesto della PESCO, delle iniziative dell'AED e delle pertinenti attività svolte dalla NATO, come il processo di pianificazione della difesa della NATO. Prima di presentare una proposta di atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe invitare l'alto rappresentante e l'AED, se necessario, a fornire contributi al fine di garantire la coerenza con tali priorità e obiettivi. Tali contributi integreranno le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alle proposte di progetto. Il Consiglio dovrebbe poter aggiungere o rimuovere progetti ovvero apportare altre modifiche alla proposta di atto di esecuzione della Commissione. Nel valutare una proposta di atto di esecuzione, il Consiglio dovrebbe prendere in considerazione il livello di maturità di un progetto, il previsto contributo di quest'ultimo per quanto riguarda la prontezza alla difesa e il numero di Stati membri partecipanti.
Nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, quest'ultima e la DTIB ucraina hanno sviluppato competenze specifiche in materia di progetti industriali nel settore della difesa, anche in cooperazione con gli Stati membri e con l'EDTIB. Tali competenze possono essere fondamentali per lo sviluppo degli EDPCI, che esse possono agevolare, contribuendo in tal modo a rafforzare la competitività dell'EDTIB e, nel contempo, allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri che si rivelano critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione. È pertanto opportuno consentire, in tali casi, la partecipazione dell'Ucraina agli EDPCI. La Commissione dovrebbe verificare che tutti gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina siano stati informati della nascita di un progetto e che sia stata data loro la possibilità di partecipare. Poiché la Commissione potrebbe disporre di competenze adeguate per sostenere l'attuazione degli EDPCI a vantaggio della competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, è opportuno consentire la sua partecipazione agli EDPCI al fine di condividere tali competenze, su richiesta degli Stati membri partecipanti.
Dato l'impatto potenzialmente significativo degli EDPCI sulla competitività e sulla prontezza industriale dell'EDTIB, il Programma dovrebbe sostenere i consorzi di Stati membri e paesi associati partecipanti nella loro realizzazione. Tale sostegno finanziario da parte del Programma dovrebbe essere limitato alle attività intraprese da tali consorzi che riguardano gli appalti comuni di prodotti per la difesa, l'accelerazione dell'adeguamento ai cambiamenti strutturali della capacità di produzione dei prodotti per la difesa nonché alle relative attività di sostegno, lo sviluppo industriale di nuovi prodotti per la difesa o il miglioramento di quelli esistenti, e lo sviluppo e l'appalto delle infrastrutture necessarie. Data la portata particolare di tali progetti, che richiede un livello di cooperazione e coordinamento senza precedenti tra gli Stati membri e l'industria, e tenendo conto dei rischi finanziari per Stati membri e paesi associati partecipanti, i finanziamenti dell'Unione dovrebbero poter coprire, in deroga all'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento finanziario, fino al 100 % dei costi ammissibili. Ciò non impedisce che determinate attività dell'EDPCI siano sostenute finanziariamente nell’ambito di altre azioni, purché queste soddisfino le condizioni stabilite per dette azioni e non abbiano ricevuto finanziamenti a titolo di altri programmi dell'Unione, in linea con il regolamento finanziario. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero provvedere affinché le attività degli EDPCI siano conformi agli obiettivi del Programma, anche in assenza di sostegno finanziario dell'Unione. Per facilitare il monitoraggio della conformità a tali obiettivi, gli Stati membri che partecipano a un EDPCI dovrebbero presentare alla Commissione, su base annuale, una relazione congiunta sull'attuazione delle attività dell'EDPCI. Il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe poter modificare gli atti di esecuzione che individuano gli EDPCI, anche rimuovendo EDPCI dall'elenco. Al fine di svolgere le attività necessarie all’attuazione di un EDPCI, gli Stati membri che vi partecipano potranno avvalersi delle competenze e della capacità amministrativa dell'ADE o di organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) e l'Agenzia di supporto e approvvigionamento della NATO (NATO Support and Procurement Agency - NSPA).
La capacità dell'EDTIB di garantire la disponibilità di prodotti per la difesa in termini di tempi e volumi è essenziale per la sua competitività, soprattutto in periodi di inasprimento delle tensioni in materia di sicurezza. Durante tali periodi l'EDTIB potrebbe non disporre della capacità di produzione necessaria a soddisfare le esigenze urgenti degli Stati membri e i suoi prodotti potrebbero risultare meno visibili agli Stati membri rispetto a quelli offerti da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere un meccanismo europeo di vendite militari, comprese misure volte ad aumentare la velocità di commercializzazione dei prodotti per la difesa provenienti dall'EDTIB agevolando le procedure per gli appalti comuni di prodotti per la difesa e facendo leva sul ricorso agli appalti aggiudicati da un governo a un altro governo.
Gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina oppure una SEAP dovrebbero essere in grado di istituire, gestire e mantenere pool per la prontezza industriale nel settore della difesa costituiti da prodotti per la difesa che gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina potrebbero facilmente acquistare o utilizzare, ai fini del rafforzamento della competitività dell'EDTIB nonché della ricostruzione, della ripresa e della modernizzazione della DTIB ucraina. Tali pool, costituiti da scorte di prodotti per la difesa acquisiti dall'EDTIB o dalla DTIB ucraina, attirerebbero la domanda e aumenterebbero la prevedibilità per il settore della difesa. Fornirebbero segnali positivi all'Unione e all'industria ucraina, incentivandole a produrre prodotti per la difesa e a investire ai fini del rafforzamento delle capacità industriali in tale settore. Inoltre, i pool per la prontezza industriale nel settore della difesa migliorerebbero la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa per gli Stati membri migliorando la disponibilità dei prodotti e riducendo i termini di esecuzione della consegna, anche in situazioni di crisi di approvvigionamento. Qualora tali pool siano istituiti nel contesto di una SEAP, il Programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina dovrebbero poter sostenere gli appalti comuni di quantità supplementari di prodotti per la difesa mediante azioni di appalto comuni eseguite dalla SEAP, nonché l'istituzione e il funzionamento della SEAP ai fini della gestione e del mantenimento di tali pool.
Per migliorare la consapevolezza degli Stati membri in merito alla disponibilità di prodotti dell'EDTIB e della DTIB ucraina, il Programma dovrebbe poter sostenere l'istituzione, da parte della Commissione, di un catalogo unico, centralizzato e aggiornato di prodotti per la difesa sviluppati dall'EDTIB e dalla DTIB ucraina, basato sui contributi volontari degli Stati membri, dell'Ucraina e degli operatori economici (catalogo europeo di vendite militari). A tal fine, i prodotti presenti nel catalogo dovrebbero essere fabbricati da operatori economici che siano stabiliti e che abbiano le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in un paese associato o in Ucraina, e le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse utilizzati per la fabbricazione di tali prodotti dovrebbero essere situati nell'Unione, in un paese associato o in Ucraina. In sede di istituzione di tale catalogo, la Commissione dovrebbe consultare l'AED e tenere conto delle sue competenze.
Basandosi, tra l'altro, sull'esperienza dello strumento di capitale proprio per la difesa, istituito nel contesto del Fondo europeo per la difesa come operazione di finanziamento misto di InvestEU, la Commissione dovrebbe adoperarsi per istituire un apposito meccanismo nell'ambito del Programma, da denominare Fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (Fund Accelerating Defence Supply Chains Transformation - FAST). Il FAST dovrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta. Il FAST mobiliterà e accelererà gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione nel settore della difesa, nel territorio dell’Unione, delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione («piccole mid-cap») con sede nell’Unione e ridurrà i rischi di tali investimenti, mediante un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito o capitale. Poiché la domanda di sostegno sotto forma di debito nell'ambito del FAST potrebbe includere informazioni relative alle infrastrutture, agli impianti, ai beni o alle risorse utilizzati dalla PMI o dalla piccola mid-cap ai fini dell'industrializzazione o della fabbricazione di prodotti per la difesa, è opportuno subordinare tale sostegno a norme che impongano che tali infrastrutture, impianti, beni e risorse siano situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato, con alcune eccezioni mirate. Il FAST dovrebbe essere istituito come operazione di finanziamento misto, anche nell'ambito del programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio26, in stretta cooperazione con i suoi partner esecutivi.
Il FAST dovrebbe conseguire un effetto moltiplicatore soddisfacente in linea con la combinazione di debito e capitale nonché contribuire ad attrarre finanziamenti dei settori pubblico e privato. Al fine di contribuire all'obiettivo generale di rafforzare la competitività dell'EDTIB, il FAST dovrebbe altresì fornire sostegno alle PMI, comprese le start-up e le scale-up, e alle piccole mid-cap in tutta l'Unione che fanno parte delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione, o prevedono di entrare a farne parte in tempi brevi, e sono in fase di industrializzazione o fabbricazione di prodotti per la difesa, o prevedono di avviare tale fase in tempi brevi, e che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti. Il FAST dovrebbe inoltre accelerare gli investimenti nel settore della fabbricazione di tecnologie e prodotti per la difesa e quindi rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento delle catene del valore dell'industria della difesa dell'Unione.
Occorre aumentare il numero e l'entità degli appalti comuni di prodotti per la difesa dall'EDTIB e dalla DTIB ucraina al fine di conseguire gli obiettivi del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina. In conformità dell'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di partecipare con loro ad appalti congiunti, anche mediante accordi di acquisto anticipato, o in qualità di centrale di committenza. I paesi associati dovrebbero poter chiedere alla Commissione di partecipare ad appalti congiunti, in deroga all'articolo 168, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, in quanto tale possibilità non è prevista in un trattato bilaterale o multilaterale con tali paesi. Insieme ad almeno uno Stato membro, i paesi associati dovrebbero altresì poter chiedere alla Commissione di agire in qualità di centrale di committenza, in deroga all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in quanto il regolamento finanziario non prevede la partecipazione di paesi terzi a tali azioni. Analogamente, ai fini dello strumento di sostegno per l'Ucraina, quest'ultima dovrebbe poter partecipare a tali azioni. Insieme ad almeno uno Stato membro, l'Ucraina dovrebbe poter chiedere alla Commissione di partecipare ad appalti congiunti, in deroga all'articolo 168, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, in quanto tale possibilità non è prevista in un trattato bilaterale o multilaterale con l'Ucraina. Per lo stesso motivo, l'Ucraina, insieme ad almeno uno Stato membro, dovrebbe altresì poter chiedere alla Commissione di agire in qualità di centrale di committenza, in deroga all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Per promuovere l'aggregazione della domanda in caso di appalti congiunti, la Commissione dovrebbe garantire che tale procedura di appalto sia aperta a tutti gli Stati membri e, se del caso, ai paesi associati. Allo scopo di promuovere il potenziamento industriale delle capacità di fabbricazione dell'EDTIB e della DTIB ucraina, la Commissione dovrebbe altresì agevolare la conclusione di accordi di off-take nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e appalti. Ai fini degli appalti congiunti con il sostegno della Commissione, l'uso del bilancio dell'Unione sarà in linea con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità applicabili del Programma o dello strumento di sostegno per l'Ucraina e sarà volto a sostenere l'adattamento della capacità di fabbricazione delle catene di approvvigionamento industriali della difesa. Il sostegno da parte del bilancio dell’Unione potrebbe in particolare servire a ridurre i rischi degli investimenti industriali, quali l'aumento delle capacità di fabbricazione o l'acquisizione delle macchine utensili richieste per garantire l'esecuzione di un contratto, e in ogni caso dovrebbe essere strettamente limitato a coprire i costi non ricorrenti sostenuti nel contesto dell'acquisto o della manutenzione di prodotti per la difesa. La dotazione di bilancio dovrebbe essere inclusa nei programmi di lavoro del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina.
Nei casi contemplati dal presente regolamento, l'aggiudicazione e l'esecuzione immediate di un contratto prima della sua firma risultanti dalle procedure di appalto condotte con il sostegno della Commissione per le finalità del presente regolamento potrebbero essere giustificate alla luce della situazione geopolitica esistente, in particolare quando la gravità delle circostanze e delle relative implicazioni per la sicurezza dei cittadini dell'Unione richiede l'esecuzione efficace e senza alcun ritardo delle consegne del prodotto per la difesa in questione. A tale fine specifico e in deroga all'articolo 175, paragrafo 1, del regolamento finanziario, dovrebbe essere possibile consentire che l'esecuzione del contratto inizi prima della sua firma, qualora la necessità di tale misura sia debitamente documentata dall'amministrazione aggiudicatrice.
I programmi di cooperazione in materia di armamenti nell'Unione affrontano sfide significative, in quanto per la maggior parte sono istituiti ad hoc e sono gravati da complessità, ritardi e sovraccosti. Per porre rimedio a tale situazione e garantire un impegno costante degli Stati membri fino alla fine del ciclo di vita dei prodotti per la difesa, è necessario un approccio più strutturato a livello di Unione. Per realizzare tale approccio, è opportuno sostenere gli sforzi degli Stati membri mettendo a disposizione un nuovo quadro giuridico, ossia la SEAP, al fine di sostenere e rafforzare la loro cooperazione. Per conseguire il suo obiettivo di promuovere la competitività dell'EDTIB e, se del caso, della DTIB ucraina, una SEAP dovrebbe poter effettuare lo sviluppo, l'acquisizione, la gestione del ciclo di vita o la gestione dinamica della disponibilità comuni di prodotti per la difesa. Le SEAP dovrebbero poter svolgere ulteriori attività necessarie per il conseguimento dei loro obiettivi, come ad esempio attività relative alle infrastrutture direttamente connesse a prodotti per la difesa. Le azioni intraprese nel quadro di una SEAP dovrebbero rafforzarsi reciprocamente con quelle eseguite nell'ambito della PESC, in particolare nel contesto del CDP. Inoltre, tali azioni non dovrebbero essere in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.
Nell'ambito delle SEAP, gli Stati membri dovrebbero beneficiare di procedure standardizzate che potrebbero essere previste dalla Commissione per l'avvio e la gestione di programmi di cooperazione in materia di armamenti, comprese linee guida riguardanti la gestione di progetti, gli appalti, la gestione finanziaria e le relazioni. La cooperazione nell'ambito di una SEAP dovrebbe altresì consentire, alle condizioni stabilite dalle direttive 2006/112/CE27 e (UE) 2020/262 del Consiglio28, un'esenzione dall'IVA o dalle accise, qualora la SEAP detenga i materiali acquisiti. Oltre ai contributi provenienti dal Programma e dallo strumento di sostegno per l'Ucraina, le SEAP dovrebbero poter ricevere contributi da altri programmi dell'Unione, purché i contributi non coprano gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione in questione da un programma dell'Unione dovrebbero applicarsi le norme del programma corrispondente.
Se i loro membri esprimono un auspicio unanime, le SEAP dovrebbero poter emettere titoli conformemente al diritto dello Stato membro in cui hanno la loro sede legale per garantire il piano di finanziamento a lungo termine dei programmi di armamento e il rispetto del quadro di governance economica. L'Unione non dovrebbe essere responsabile dei titoli emessi dalle SEAP. I contributi finanziari dell'Unione potrebbero migliorare le condizioni di finanziamento, da parte degli Stati membri, dei programmi di armamento.
Per conseguire i propri obiettivi, una SEAP dovrebbe poter incaricare dello svolgimento di uno o più dei suoi compiti, mediante un accordo di delega, uno o più dei soggetti ammissibili al finanziamento nell'ambito di azioni di appalto comune a titolo del Programma. In particolare, organizzazioni internazionali quali l'OCCAR e l'NSPA, nonché l'ADE, dispongono di risorse, competenze e capacità relative alla gestione della cooperazione in materia di difesa che potrebbero apportare un valore aggiunto alle SEAP. La SEAP che incarichi un altro soggetto dello svolgimento dei suoi compiti dovrebbe rimanere responsabile del rispetto degli obblighi che le incombono a norma del diritto dell'Unione, in particolare del presente regolamento. Dovrebbe pertanto garantire che l'accordo di delega includa tali obblighi e adottare le misure opportune per assicurarne il rispetto.
Affinché la procedura per l’istituzione di una SEAP sia efficiente, è necessario che, qualora desiderino istituire una SEAP, gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina presentino una domanda alla Commissione, che dovrebbe valutare se la proposta di statuto della SEAP sia conforme al presente regolamento. Tale domanda dovrebbe contenere una dichiarazione dello Stato membro in cui è previsto che la SEAP abbia la sede legale, di riconoscimento della SEAP quale organismo o organizzazione internazionale, a decorrere dalla sua istituzione, ai fini dell'applicazione delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/262. La Commissione dovrebbe valutare la domanda senza indebito ritardo, idealmente entro due mesi dal ricevimento della domanda completa. A tal fine, la Commissione dovrebbe poter invitare l'AED a fornire le proprie competenze.
Per ragioni di trasparenza è opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea gli atti di esecuzione che istituiscono le SEAP e gli avvisi relativi alle decisioni di scioglimento e di chiusura di una SEAP, nonché eventuali avvisi nel caso in cui una SEAP non sia in grado di pagare i propri debiti.
Affinché possa svolgere i propri compiti nel modo più efficiente, una SEAP dovrebbe essere dotata di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione che la istituisce e dovrebbe beneficiare della massima capacità giuridica in ciascuno Stato membro. Una SEAP dovrebbe inoltre beneficiare della massima capacità giuridica nei paesi associati e in Ucraina nei casi in cui tali paesi siano membri della SEAP. Essa dovrebbe avere una sede legale nel territorio di uno Stato membro.
Gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina possono essere membri di una SEAP. Tra i membri di una SEAP dovrebbero figurare almeno tre paesi, dei quali almeno due dovrebbero essere Stati membri.
Ai fini dell’'attuazione della SEAP, è opportuno prevedere nel suo statuto disposizioni più dettagliate in base alle quali la Commissione dovrebbe esaminare la conformità di una domanda alle norme del presente regolamento. È importante che lo statuto chiarisca quali capacità amministrative sono previste per garantire il rispetto delle norme dell'Unione e nazionali applicabili alla gestione dei prodotti per la difesa. Fatte salve le norme dell'Unione e nazionali vigenti in materia di esportazione di prodotti per la difesa, i membri della SEAP dovrebbero poter concordare all'unanimità un approccio a tali esportazioni.
Occorre garantire, da un lato, che una SEAP disponga della flessibilità necessaria per modificare il proprio statuto e, dall'altro, che taluni elementi essenziali, in particolare quelli necessari per la concessione dello status di SEAP, siano preservati attraverso un necessario controllo a livello di Unione. Se una modifica riguarda un elemento essenziale dello statuto, è opportuno che tale modifica sia approvata dalla Commissione prima di entrare in vigore. Qualsiasi altra modifica dovrebbe essere notificata alla Commissione. Ad eccezione delle modifiche relative a un possibile approccio all'esportazione di prodotti per la difesa, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di opporsi a tali modifiche se le ritiene contrarie al presente regolamento.
Una SEAP dovrebbe poter acquisire prodotti per la difesa per conto proprio ovvero a nome o per conto dei suoi membri. A tal fine, le SEAP dovrebbero essere considerate organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 12, lettera c), della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29. La direttiva 2009/81/CE non dovrebbe pertanto applicarsi a tali appalti. Se una SEAP procede ad acquisizioni per conto dei suoi membri che sono Stati membri o, se del caso, paesi associati, la direttiva 2009/81/CE non dovrebbe applicarsi nei casi in cui la procedura di appalto è conforme agli obiettivi della SEAP di promuovere la competitività dell'EDTIB e, se del caso, della DTIB ucraina. La direttiva 2009/81/CE non dovrebbe inoltre applicarsi alle procedure di appalto condotte dagli Stati membri quando questi ultimi agiscono per conto o a nome di una SEAP, in quanto tali contratti dovrebbero essere aggiudicati conformemente alle norme della SEAP in materia di appalti. Qualora gli Stati membri o, se del caso, i paesi associati acquisiscano prodotti per la difesa da una SEAP, l'appalto dovrebbe essere considerato un appalto aggiudicato da un governo a un altro governo ai sensi dell'articolo 13, lettera f), della direttiva 2009/81/CE. Le SEAP dovrebbero definire le proprie norme in materia di appalti, nel rispetto dei principi di diritto primario dell'Unione applicabili agli appalti, in particolare quelli di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, e nel rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento. Qualora incarichi uno o più soggetti dello svolgimento di compiti in materia di appalti, una SEAP dovrebbe garantire che le norme in materia di appalti che devono essere applicate siano conformi a tali principi.
Gli Stati membri che partecipano a una SEAP dovrebbero provvedere affinché la politica in materia di appalti della SEAP sia conforme agli obiettivi di promuovere la competitività dell'EDTIB o della DTIB ucraina, anche in assenza di sostegno finanziario dell'Unione. Ciò lascia impregiudicate le condizioni specifiche che si applicano nel caso in cui una SEAP riceva finanziamenti dell'Unione nell'ambito di un programma pertinente.
Per svolgere i propri compiti nel modo più efficiente e come conseguenza logica della sua personalità giuridica, una SEAP dovrebbe essere responsabile dei propri debiti. Al fine di permettere ai membri di una SEAP di trovare soluzioni appropriate in materia di responsabilità, dovrebbe essere possibile prevedere nello statuto diversi regimi di responsabilità che vadano oltre la responsabilità limitata ai contributi dei membri.
Al fine di garantire un controllo sufficiente dell'osservanza del presente regolamento, una SEAP dovrebbe trasmettere alla Commissione la sua relazione annuale e qualsiasi informazione relativa alle circostanze che rischiano di mettere gravemente a repentaglio l'esecuzione dei suoi compiti. Se, tramite la relazione annuale o in altre circostanze, la Commissione riceve indicazioni del fatto che la SEAP viola gravemente il presente regolamento o altre disposizioni applicabili, essa dovrebbe chiedere spiegazioni o provvedimenti da parte della SEAP o dei suoi membri. In casi estremi e in assenza di azioni correttive, la Commissione dovrebbe poter abrogare l’atto di esecuzione che istituisce la SEAP, determinandone così lo scioglimento. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale aggregata sulle attività di tutte le SEAP attive.
A seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, la sicurezza dell'approvvigionamento è diventata un fattore sempre più importante nelle decisioni degli Stati membri in materia di appalti riguardanti prodotti per la difesa. Di conseguenza, la capacità delle catene di approvvigionamento transfrontaliere dell'Unione di garantire un approvvigionamento indisturbato di prodotti per la difesa è diventata un fattore determinante per la loro competitività. L'introduzione di un regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione potrebbe pertanto sortire effetti positivi sulla competitività dell'EDTIB.
Al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2023/1525, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a valutare la possibilità di presentare un quadro giuridico inteso a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, nella loro dichiarazione comune dell'11 luglio 2023. Tale dichiarazione comune ha richiamato le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2013, in cui si chiedeva un regime globale di sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione, e la raccomandazione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022, che esortava la Commissione a presentare senza indugio tale regime.
Crisi recenti come la pandemia di COVID-19 e il forte aumento della domanda di determinati prodotti per la difesa, in particolare le munizioni, hanno mostrato le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento dell'Unione. Tali crisi hanno altresì messo in luce come le perturbazioni nell'approvvigionamento di tali prodotti, o di componenti o materie prime critici per la loro produzione, possano ostacolare il funzionamento del mercato interno. Tali crisi hanno evidenziato il possibile rischio di comparsa di misure divergenti a livello nazionale, anche per preservare le scorte per motivi di sicurezza nazionale e certificare i prodotti per la difesa, nonché la mancanza di coordinamento a livello di Unione nel far fronte alle carenze di prodotti di importanza critica per la risposta alle crisi emergenti, come pure di componenti e materie prime indispensabili per la loro produzione, il che si traduce in difficoltà di accesso ai prodotti, ai componenti e alle materie prime necessari per fabbricare i prodotti in questione, o di acquisizione degli stessi, con il rischio concreto di ostacolare così intere catene di produzione. È fondamentale prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi transfrontalieri tra gli Stati membri a causa di divergenze nel diritto nazionale, in quanto tali divergenze limiterebbero la libera circolazione dei prodotti critici nonché dei rispettivi componenti e materie prime nel mercato interno e perturberebbero il funzionamento delle catene di approvvigionamento. Inoltre, tali difficoltà lungo le catene di approvvigionamento hanno messo in luce la mancanza di strumenti di gestione delle crisi e di meccanismi di coordinamento e hanno rivelato che la condivisione delle informazioni e la panoramica delle capacità di fabbricazione in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda i prodotti per la difesa, sono insufficienti.
Il costante peggioramento del contesto di sicurezza, caratterizzato da crescenti minacce a lungo termine, l'accelerazione nello sviluppo di tecnologie e innovazioni nel settore della difesa e il probabile aumento della spesa per la difesa potrebbero innescare un brusco aumento della domanda di prodotti per la difesa e aggravare le future crisi di approvvigionamento in relazione a tali prodotti. È probabile che tale aumento della domanda intensifichi la pressione sulle catene di approvvigionamento dell'Unione dei prodotti per la difesa e che, se non si adotta un quadro a livello di Unione, ne consegua la comparsa o la ricomparsa di misure nazionali divergenti per far fronte alle carenze, il che farebbe insorgere ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, compromettendo di conseguenza gli interessi di difesa e sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Il contesto di sicurezza in rapida evoluzione potrebbe contribuire ad altre crisi con varie forme, ad esempio attacchi informatici alle industrie della difesa o perturbazioni su vasta scala delle infrastrutture critiche, che richiederebbero risposte coordinate rapide e decise per prevenire gravi perturbazioni delle relative catene di approvvigionamento della difesa. In previsione dell'aumento della domanda di prodotti per la difesa e dell'intensificarsi della pressione sulle relative catene di approvvigionamento, il funzionamento affidabile di tali catene di approvvigionamento è pertanto essenziale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa.
Come illustrato dagli insegnamenti tratti dai lavori della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa sul coordinamento delle esigenze a brevissimo termine in materia di appalti nel settore della difesa e dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/1525, le catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione hanno spesso una dimensione transfrontaliera, in particolare nei livelli inferiori. È essenziale evitare che la crescente complessità delle catene di approvvigionamento a livello dell'Unione dei prodotti per la difesa comporti l'assenza di visibilità in termini di capacità di produzione complessive e catene di approvvigionamento dell'EDTIB nonché l'incapacità degli Stati membri di assumere decisioni informate, in particolare per affrontare le carenze o attenuarne il rischio.
Vi è il rischio concreto che le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento adottate a livello nazionale non siano sufficienti per affrontare efficacemente le sfide in futuro e che gli effetti transfrontalieri sulle catene di approvvigionamento della difesa a livello dell'Unione non possano essere presi sufficientemente in considerazione né affrontati adeguatamente dai singoli Stati membri. Inoltre, approcci non coordinati a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda la certificazione e il trasferimento intra-UE di prodotti per la difesa e l'attribuzione di priorità degli ordini con finalità militari, possono avere un grave impatto negativo sul funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa, in particolare creando ostacoli agli scambi transfrontalieri, e aggravare le carenze e le perturbazioni generali nelle catene di approvvigionamento.
Alla luce di tali sfide, risulta necessario e opportuno istituire un regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione inteso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e renderlo resiliente a qualsiasi shock. In tale contesto, è essenziale: prevedere misure di coordinamento nonché prepararsi e rispondere all'impatto delle future crisi di approvvigionamento sul mercato interno dei prodotti per la difesa; garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa, dei rispettivi componenti e materie prime, come pure di tutti i prodotti e servizi critici per la loro produzione, la cui disponibilità è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento e che deve essere garantita per rispondere a una crisi di approvvigionamento («prodotti di rilevanza per la crisi»); garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa, anche prevenendo l'insorgere di ostacoli. Tali misure dovrebbero basarsi sull'articolo 114 TFUE.
La direttiva 2009/81/CE riguarda, tra l'altro, l'istituzione di un quadro legislativo adeguato, una condizione fondamentale per la creazione di un mercato europeo dei materiali di difesa, in merito al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti che soddisfi i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal TFUE. A tale scopo, la direttiva 2009/81/CE provvede in particolare ad affrontare le situazioni di crisi, nello specifico tramite disposizioni specifiche che disciplinano casi di urgenza risultante da situazioni di crisi, ad esempio i termini ridotti per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tuttavia, in alcuni casi di urgenza, tali norme potrebbero essere insufficienti, specie quando l'urgenza risultante da situazioni di crisi può essere affrontata solo coinvolgendo due o più Stati membri in un appalto comune. Spesso, in questi casi, l'unica soluzione per garantire gli interessi di sicurezza di tali Stati membri è aprire un accordo quadro esistente alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri che non ne erano originariamente parte, anche se tale possibilità non era stata prevista nell'accordo quadro originario. Poiché tali possibilità non sono previste dalla direttiva 2009/81/CE al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, quest'ultimo prevede la possibilità di integrare le disposizioni di tale direttiva o di derogarvi in casi di urgenza risultante da situazioni di crisi, a condizione che sia ottenuto il consenso dell'impresa che ha concluso l'accordo quadro.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le modifiche di un appalto pubblico devono limitarsi rigorosamente a quanto strettamente necessario in date circostanze, rispettando nel contempo, per quanto possibile, i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. A tale riguardo, dovrebbe essere possibile derogare alla direttiva 2009/81/CE aumentando le quantità previste in un accordo quadro fino al 100 % del valore di tale accordo quadro al momento della sua apertura alle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, nella misura in cui tale aumento sia strettamente necessario per l'apertura dell'accordo quadro a dette amministrazioni aggiudicatrici. Rispetto alle quantità supplementari, tali amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice iniziale che ha concluso l'accordo quadro iniziale. È inoltre opportuno adottare adeguate misure di trasparenza per garantire che tutte le parti potenzialmente interessate siano informate.
Negli ultimi anni si è intensificata tra gli Stati membri la cooperazione in materia di difesa, in particolare allo scopo di far convergere le rispettive capacità militari. Processi dell'Unione quali la CARD e la PESCO hanno, in particolare, lo scopo di sostenere l'attuazione delle pertinenti priorità con l'individuazione e la promozione delle opportunità di cooperazione rafforzata in materia di difesa, al fine di conseguire il livello di ambizione dell'Unione nel settore della sicurezza e della difesa. Lo sviluppo della cooperazione operativa è tanto più necessario alla luce del costante deterioramento del contesto geopolitico e dell'estrema volatilità del contesto internazionale. Per essere efficace, la cooperazione in materia di difesa potrebbe dover richiedere che le forze armate degli Stati membri cooperanti utilizzino lo stesso prodotto per la difesa o, quanto meno, prodotti così simili da essere intercambiabili. In tali casi, uno Stato membro che partecipa all'istituzione di un'iniziativa di cooperazione di questo tipo, che va al di là di un semplice appalto cooperativo di prodotti per la difesa, o aderisce a detta iniziativa, dovrebbe essere autorizzato a derogare ai principi di trasparenza e concorrenza e ad aggiudicare direttamente un appalto, senza previa gara o pubblicazione di un bando di gara, all'impresa dell'EDTIB che produce tale prodotto, purché ciò sia necessario per l'attuazione della cooperazione in materia di difesa in questione.
Dato il contesto di sicurezza nonché le tensioni e le strozzature esistenti e prevedibili nel mercato interno dei prodotti per la difesa e nelle relative catene di approvvigionamento derivanti, in particolare, dallo squilibrio tra le limitate capacità di fabbricazione nell'Unione e l'impennata della domanda dall'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario prevedere una serie di misure che consentano all'Unione di anticipare, prepararsi e attenuare i rischi di gravi perturbazioni nell'approvvigionamento di prodotti per la difesa che comporterebbero o rischierebbero di comportare l'adozione di misure nazionali divergenti, con un grave impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno.
La capacità dell'Unione di anticipare e affrontare le crisi nell'approvvigionamento di prodotti per la difesa che incidono sul corretto funzionamento del mercato interno dipende dalla conoscenza e dalla sorveglianza, a livello di Unione, della struttura e dei punti di forza e di debolezza delle catene di approvvigionamento dell'Unione di tali prodotti. Alla luce delle complessità delle catene di approvvigionamento della difesa, delle tensioni esistenti e del rischio di carenze lungo tali catene di approvvigionamento, è necessario fornire strumenti per un approccio continuo e coordinato in materia di mappatura e monitoraggio delle catene di approvvigionamento dell'Unione dei prodotti di rilevanza per la crisi. I risultati di tale mappatura forniranno altresì informazioni pertinenti per elaborare misure dell'Unione volte a rafforzare la competitività dell'EDTIB e per valutare la posizione dell'Unione nelle catene di approvvigionamento globali della difesa. In tale prospettiva, la mappatura e il monitoraggio dovrebbero concentrarsi sui prodotti la cui grave perturbazione, o il rischio imminente di grave perturbazione, comporterebbero o rischierebbero di comportare l'adozione di misure nazionali divergenti, con un grave impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno, segnatamente ostacoli agli scambi transfrontalieri.
Ai fini della mappatura, la Commissione dovrebbe individuare e aggiornare periodicamente un elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi, concentrandosi su eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti. L'individuazione dei prodotti in questione da parte della Commissione dovrebbe basarsi sui dati forniti dagli Stati membri e derivanti dall'individuazione delle pertinenti capacità di fabbricazione e catene di approvvigionamento. Al fine di garantire l'esaustività dei dati aggregati, la Commissione dovrebbe effettuare un controllo incrociato di tali dati utilizzando, a tal fine, i dati disponibili e, se necessario, i dati ottenuti tramite richieste di informazioni su base volontaria da parte delle imprese.
La Commissione dovrebbe predisporre un quadro e una metodologia per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi. Al fine di garantire l'efficienza della mappatura, tale quadro e tale metodologia dovrebbero essere definiti in modo da evitare inutili oneri amministrativi a carico degli Stati membri. Dovrebbero pertanto basarsi su quadri e metodologie nazionali esistenti che gli Stati membri condividano con la Commissione. Tale quadro e tale metodologia dovrebbero, in primo luogo, concentrarsi sulle strozzature esistenti lungo le catene di approvvigionamento della difesa e portare all'individuazione delle capacità di fabbricazione e delle relative catene di approvvigionamento.
Nell'ambito della mappatura, la Commissione dovrebbe altresì definire e mettere a punto un elenco di indicatori di allerta precoce volti a individuare i fattori che potrebbero perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento di tali prodotti. Questi indicatori potrebbero includere: aumenti atipici dei termini di esecuzione; la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi o di apparecchiature di fabbricazione adeguate; la domanda prevista; gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi; incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi; l'effetto delle politiche commerciali, dei dazi doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio; l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni dei principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi. Le attività di monitoraggio della Commissione dovrebbero concentrarsi su tali indicatori di allerta precoce, il che potrebbe comportare, se necessario, richieste di informazioni su base volontaria agli attori pertinenti.
Al fine di ridurre al minimo l'onere per le imprese che rispondono al monitoraggio e di garantire che le informazioni acquisite possano essere raccolte in modo significativo, la Commissione dovrebbe prevedere mezzi standardizzati e sicuri per qualsiasi raccolta di informazioni. Tali mezzi dovrebbero garantire che tutte le informazioni raccolte siano trattate in modo riservato, assicurando il segreto aziendale e la cibersicurezza. Analogamente, al fine di limitare gli oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a chiedere alla Commissione di svolgere i compiti loro affidati ai fini della mappatura delle catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa.
Sulla base dell'elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi definito dalla Commissione, gli Stati membri dovrebbero individuare nel loro territorio i principali fornitori di tali prodotti. L'elenco dei fornitori dovrebbe essere trasmesso alla Commissione per garantire un efficiente approccio coordinato a livello di Unione. Per poter individuare qualsiasi evento che possa avere conseguenze negative e durature sulla disponibilità e sull'approvvigionamento tempestivi di tali prodotti e riferire in merito, gli Stati membri dovrebbero monitorare la capacità dei fornitori di svolgere le loro attività, alla luce degli indicatori di allerta precoce individuati dalla Commissione. Al medesimo fine, i principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi dovrebbero inoltre informare lo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti qualora rilevino perturbazioni dell'approvvigionamento che possano incidere in modo significativo sulle loro attività relative alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi.
Nell'ambito del quadro di preparazione alle crisi, la Commissione dovrebbe effettuare e coordinare test di resistenza e simulazioni, sulla scorta in particolare della consulenza fornita dal consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa («consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento») riguardo a temi di fondamentale importanza per le catene di approvvigionamento della difesa. In tale contesto la Commissione potrebbe elaborare scenari e parametri che contemplino i rischi particolari associati a una crisi nell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi. Al fine di garantire la preparazione alle crisi di tutti gli attori pertinenti, è necessario che tutti gli Stati membri e, se del caso, l'alto rappresentante, l'AED e altri attori pertinenti siano invitati a partecipare, su base volontaria, a questi test di resistenza. In tale contesto, la Commissione potrebbe agevolare e incoraggiare lo sviluppo di strategie di preparazione alle emergenze, comprese strategie per la comunicazione in caso di crisi e lo scambio di informazioni sulle restrizioni applicabili in circostanze difficili. Data la sensibilità delle informazioni relative alle strozzature nelle catene di approvvigionamento per gli interessi di difesa e sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, i risultati di detti test di resistenza dovrebbero costituire informazioni classificate.
La mancanza di trasparenza in merito all'identità delle autorità di certificazione e alle procedure di certificazione dei prodotti per la difesa all'interno dell'Unione si traduce in una certificazione incrociata limitata dei prodotti per la difesa, con una conseguente frammentazione ulteriore del mercato interno dei prodotti per la difesa, in particolare in periodi di crisi di approvvigionamento, come illustrato dalla crisi delle munizioni del 2023. Nell'ambito del quadro di preparazione, è pertanto necessario aumentare la trasparenza dei processi nazionali di certificazione e agevolare la condivisione delle informazioni tra le autorità di certificazione, al fine di facilitare la certificazione incrociata dei prodotti per la difesa e promuovere la circolazione di tali prodotti nel mercato interno. A tale scopo, la Commissione dovrebbe redigere e tenere aggiornato un elenco delle autorità nazionali di certificazione.
Al fine di ridurre il rischio di carenze nell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi, è necessario accelerare il potenziamento degli impianti di produzione connessi alla produzione di tali prodotti, in particolare garantendo un trattamento amministrativo efficiente e tempestivo di tutte le domande riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento di tali impianti. Per tale motivo le autorità degli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tali domande siano trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile.
Per consentire all'Unione di attenuare il rischio che insorga una crisi di approvvigionamento, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avvertire il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento se vengono a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi o sono in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio pertinente. Per garantire un approccio coordinato al fine di attenuare tale rischio, la Commissione, qualora venga a conoscenza di un rischio di questo tipo, dovrebbe intraprendere azioni preventive, come la convocazione di una riunione straordinaria del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento per discutere in merito alla gravità di eventuali perturbazioni nonché riguardo alle possibili risposte e, se del caso, la consultazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per evitare o affrontare perturbazioni nelle catene di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali.
Il presente regolamento dovrebbe altresì prevedere strumenti volti ad affrontare, in modo efficiente e coordinato, una crisi di approvvigionamento imminente o già insorta. Data la necessità di prevedere misure mirate in funzione del fatto che un grave impatto negativo sul funzionamento del mercato interno o un rischio imminente di tale grave impatto negativo possa riguardare prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa o prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere due diversi stati di crisi di approvvigionamento.
Lo stato di crisi di approvvigionamento dovrebbe essere attivato sulla base di prove concrete e attendibili, nel caso di gravi perturbazioni o di un rischio imminente di tali perturbazioni nella fornitura di prodotti di rilevanza per la crisi e qualora tali gravi perturbazioni o il rischio imminente di tali perturbazioni comportino o rischino di comportare l'adozione di misure nazionali divergenti relative a prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa, con un grave impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno, in particolare ostacoli agli scambi transfrontalieri di tali prodotti di rilevanza per la crisi.
Lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza dovrebbe essere attivato qualora vi siano gravi perturbazioni o un rischio imminente di tali perturbazioni nella fornitura di prodotti per la difesa e qualora dette gravi perturbazioni o il rischio imminente di tali perturbazioni comportino o rischino di comportare l'adozione di misure nazionali divergenti relative a prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, con un grave impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno, in particolare ostacoli agli scambi transfrontalieri di tali prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi. Nel valutare se siano soddisfatte le condizioni per attivare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione dovrebbe considerare se sia stata individuata, nell'ambito della PESC, una crisi che incide sugli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, ad esempio ove uno Stato membro abbia attivato la clausola di assistenza reciproca a norma dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE. In tale contesto, la Commissione potrebbe valutare se tale crisi sia stata individuata anche in seno alla NATO.
Data la natura sensibile della decisione di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento o lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, dovuta in particolare alle potenziali conseguenze delle misure che potrebbero essere adottate in risposta a ciò, compreso l'impatto significativo che tali misure potrebbero avere sulle imprese private nell'Unione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare un atto di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione, la proroga e la cessazione degli stati di crisi di approvvigionamento. Per garantire che la risposta a livello di Unione sia adeguata alla natura della crisi di approvvigionamento, il Consiglio dovrebbe inoltre determinare quali delle misure di cui al presente regolamento sia opportuno attivare per affrontare la crisi di approvvigionamento in corso e dovrebbe poter individuare per quali prodotti di rilevanza per la crisi sia opportuno attivare tali misure.
Al fine di consentire valutazioni precise e quasi in tempo reale riguardo alla natura e alla gravità della crisi di approvvigionamento e alla necessità di attuare misure di attribuzione di priorità, la Commissione dovrebbe poter rivolgere richieste di informazioni agli operatori economici che contribuiscono alla produzione dei prodotti di rilevanza per la crisi interessati, qualora un atto di esecuzione del Consiglio lo preveda nel quadro dello stato di crisi di approvvigionamento o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza. Tali richieste di informazioni dovrebbero essere avanzate solo qualora le informazioni disponibili non siano sufficienti e dovrebbero essere limitate alle informazioni sulle potenzialità produttive, sulle capacità di produzione o su possibili perturbazioni primarie. Data la natura sensibile delle informazioni che potrebbero essere richieste, la Commissione dovrebbe ricevere l'accordo preliminare dello Stato membro in cui è situato il sito di produzione dell’operatore economico interessato e le informazioni richieste dovrebbero essere inoltrate tramite tale Stato membro. Qualora convenga sull'avvio di tale richiesta di informazioni, lo Stato membro interessato dovrebbe poter decidere di rivolgerla direttamente all'operatore economico interessato e informarne la Commissione. È altresì importante che la Commissione sia a conoscenza delle richieste di informazioni provenienti da paesi terzi in relazione alle attività degli operatori economici stabiliti nell'Unione sull'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi, in quanto tali richieste di informazioni potrebbero comportare misure di attribuzione di priorità da parte di tali paesi terzi che potrebbero avere un impatto significativo sull'approvvigionamento di tali prodotti nell'Unione e sul corretto funzionamento del mercato interno. L'operatore economico interessato dovrebbe pertanto informare tempestivamente lo Stato membro nel cui territorio si trova il suo sito di produzione, il quale a sua volta dovrebbe informare la Commissione, in modo da consentire allo Stato membro interessato e alla Commissione di chiedere all’operatore economico interessato di fornire informazioni analoghe a quelle richieste dal paese terzo.
In caso di carenze gravi e persistenti o di domanda eccezionalmente elevata di prodotti di rilevanza per la crisi che comportano un rischio imminente o si concretizzano sotto forma di un grave impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno, le misure di attribuzione di priorità a livello di Unione volte a garantire la disponibilità di prodotti di rilevanza per la crisi potrebbero rivelarsi indispensabili per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa e delle relative catene di approvvigionamento. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe poter utilizzare a tale riguardo richieste classificate come prioritarie per agevolare l'approvvigionamento sia di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi sia di prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa, nonché ordini classificati come prioritari per garantire l'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa. Tali misure di attribuzione di priorità dovrebbero essere attivate dal Consiglio.
Le richieste classificate come prioritarie dovrebbero consistere in richieste che la Commissione, su iniziativa di uno Stato membro, rivolge agli operatori economici pertinenti stabiliti nell'Unione affinché accettino gli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi o vi diano priorità. Come strumento di ultima istanza per garantire che le catene di approvvigionamento della difesa possano continuare a operare in un periodo di crisi di approvvigionamento, e solo laddove necessario e proporzionato a tal fine, tali richieste classificate come prioritarie dovrebbero essere intese a sostenere uno Stato membro che affronti gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di rifiutare di essere soggetti a una richiesta classificata come prioritaria. Nel formulare una richiesta classificata come prioritaria, la Commissione dovrebbe tenere conto dei possibili effetti negativi sulla concorrenza nel mercato interno e del rischio di aggravare le distorsioni del mercato. Inoltre, la scelta dei destinatari e dei beneficiari delle richieste classificate come prioritarie non dovrebbe essere discriminatoria.
Alla luce dell'accresciuto deterioramento del contesto di sicurezza dell'Unione, legato alla minaccia persistente e intensificata della Russia nel contesto della sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, è fondamentale affrontare le difficoltà che gli Stati membri potrebbero incontrare nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto relativo all'approvvigionamento di prodotti per la difesa, in particolare se tali difficoltà derivano da perturbazioni nella fornitura di prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa. In effetti, se i prodotti di rilevanza per la crisi sono prodotti a duplice uso o civili, le catene di approvvigionamento della difesa possono trovarsi ad affrontare la concorrenza di catene di approvvigionamento di altri settori dotate di un potere d'acquisto significativamente più forte quando cercano di accedere a tali prodotti di rilevanza per la crisi. Laddove non si possa garantire con altre misure, compresa una richiesta classificata come prioritaria, la produzione o l'approvvigionamento di tali prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa, è pertanto necessario prevedere uno strumento aggiuntivo di ultima istanza. Gli ordini classificati come prioritari dovrebbero pertanto consentire alla Commissione di obbligare gli operatori economici stabiliti nell'Unione a produrre o fornire determinati prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa dopo aver ricevuto il previo accordo dello Stato membro nel cui territorio si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato e dello Stato membro nel cui territorio si trova la struttura di gestione esecutiva dell'operatore economico. La Commissione non dovrebbe emettere ordini classificati come prioritari se l'operatore economico non è in grado di soddisfare l'ordine anche se prioritario, a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione o per motivi tecnici, oppure perché ciò comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico, incluso un rischio sostanziale per la continuità operativa. Qualora tali motivi sorgano dopo che la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione che sottopone un operatore economico a un ordine o a una richiesta classificati come prioritari, tale operatore economico dovrebbe poter chiedere alla Commissione di modificare l'atto di esecuzione in questione.
Una richiesta classificata come prioritaria o un ordine classificato come prioritario dovrebbero essere accettati sulla base di dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati. Tale richiesta o ordine dovrebbe tener conto degli interessi legittimi delle imprese nonché dei costi e degli sforzi necessari per apportare qualsiasi modifica alla sequenza di produzione. Una volta accettato o imposto, l'obbligo di eseguire la richiesta classificata come prioritaria o l'ordine classificato come prioritario dovrebbe prevalere sugli obblighi di prestazione previsti dal diritto privato o pubblico. Qualora l'oggetto di una richiesta classificata come prioritaria riguardi un prodotto per la difesa, la richiesta dovrebbe specificare la portata degli obblighi contrattuali sui quali dovrebbe avere la precedenza. Ciascuna richiesta o ciascun ordine classificati come prioritari dovrebbero essere eseguiti a un prezzo equo e ragionevole. Dovrebbe essere possibile effettuare il calcolo di tale prezzo in base ai prezzi applicabili registrati negli ultimi anni, a condizione che eventuali aumenti o diminuzioni siano motivati, ad esempio dall'inflazione o dai costi dei fattori di produzione. Alla luce dell'importanza di garantire l'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi, indispensabili per il corretto funzionamento del mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento, il rispetto dell'obbligo di eseguire una richiesta o un ordine classificati come prioritari non dovrebbe comportare responsabilità verso terzi per i danni che potrebbero derivare da una violazione degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali si sia resa necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità imposta. Agli operatori economici potenzialmente interessati da una richiesta classificata come prioritaria dovrebbe essere consentito prevedere, nelle condizioni dei loro contratti commerciali, le possibili conseguenze di una richiesta classificata come prioritaria.
Qualora l'operatore economico abbia espressamente accettato una richiesta classificata come prioritaria e la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione a seguito di tale accettazione, oppure qualora all'operatore economico sia stato imposto un ordine classificato come prioritario da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione, l'operatore economico dovrebbe rispettare tutte le condizioni previste da tale atto di esecuzione. L’inosservanza da parte dell'operatore economico delle condizioni stabilite nell'atto di esecuzione dovrebbe comportare la perdita del beneficio di esenzione dalla responsabilità contrattuale. Qualora l’inosservanza sia intenzionale o imputabile a negligenza grave, la Commissione dovrebbe poter imporre all'operatore economico un'ammenda o una penalità di mora, nel rispetto del principio di proporzionalità. La Commissione dovrebbe tenere conto di eventuali giustificati motivi presentati dall'operatore economico al fine di determinare se le ammende o le penalità di mora siano ritenute necessarie e proporzionate.
Nella circostanza eccezionale in cui un operatore economico stabilito nell'Unione sia soggetto a una misura che comporta un ordine classificato come prioritario o una richiesta classificata come prioritaria di un prodotto di rilevanza per la crisi proveniente da un paese terzo, è opportuno che esso informi la Commissione, in modo da valutare se tale misura avrà un impatto significativo sulla sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi e sul corretto funzionamento del mercato interno, nonché considerare eventuali opportuni interventi da adottare in risposta a tale misura.
La richiesta o l'obbligo di dare priorità alla produzione o all'approvvigionamento di taluni prodotti non pregiudica in modo sproporzionato la libertà d'impresa e la libertà contrattuale, che sono tutelate dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), e il diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della stessa. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio di tali diritti e libertà devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà ed essere soggette al principio di proporzionalità.
In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza dovrebbero essere disponibili anche le misure previste nell'ambito dello stato di crisi di approvvigionamento, se ritenuto opportuno dal Consiglio e specificato nell'atto di esecuzione che attiva lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza.
I trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa sono disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30, tesa a semplificare tali trasferimenti al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa. Come documentato dalle precedenti valutazioni di tale direttiva, il rilascio di licenze globali e individuali di trasferimento a priori rimane in gran parte la norma per la circolazione dei prodotti per la difesa nel mercato interno e il tempo medio di trattamento delle domande varia, talvolta in modo significativo, da uno Stato membro all'altro. Durante una crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza e qualora lo ritenga necessario, il Consiglio dovrebbe poter adottare un atto di esecuzione che attivi lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza al fine di stabilire un termine, che non dovrebbe essere superiore a due settimane, entro il quale le autorità nazionali interessate dovrebbero trattare le domande una volta ricevute integralmente, al fine di agevolare ulteriormente la circolazione di tali prodotti nel mercato interno. Inoltre, il presente regolamento mira ad agevolare i trasferimenti intra-UE di prodotti di rilevanza per la crisi nel contesto di una crisi di approvvigionamento. È pertanto opportuno chiarire che uno Stato membro che imponga limitazioni all'esportazione di componenti che sono prodotti di rilevanza per la crisi e che considera sensibili ai sensi della direttiva 2009/43/CE non dovrebbe richiedere ulteriori autorizzazioni per il trasferimento intra-UE dei componenti interessati laddove il destinatario fornisca una dichiarazione d'uso nella quale attesti che i componenti oggetto della licenza di trasferimento sono o saranno integrati in un prodotto per la difesa e non possono essere trasferiti o esportati come tali. Tale misura non dovrebbe incidere sulle norme vigenti a livello dell'Unione e nazionale che disciplinano il trasferimento e l'esportazione di prodotti per la difesa.
Poiché la certificazione dei prodotti per la difesa è fondamentale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa, in particolare durante una crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe consentire, oltre all'accelerazione dei processi nazionali esistenti, il riconoscimento reciproco obbligatorio di un prodotto per la difesa di rilevanza per la crisi legalmente certificato in uno Stato membro.
In aggiunta alle altre misure previste dal presente regolamento al fine di far fronte a uno stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, gli Stati membri dovrebbero, se il Consiglio attiva tali misure, prendere in considerazione la possibilità di avvalersi, caso per caso, delle esenzioni o deroghe previste per il settore della difesa dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione applicabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi o al fine di garantire la continuità della produzione di tali prodotti, qualora ritengano che il ricorso a tali esenzioni o deroghe agevolerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi. Ciò potrebbe applicarsi in particolare al diritto dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza, che è indispensabile per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché per conseguire uno sviluppo sostenibile e sicuro. Poiché una crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza è caratterizzato da ostacoli alla circolazione di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi sul mercato interno, è opportuno consentire, in tali circostanze, il sostegno finanziario di azioni di innovazione nell'ambito del Programma, affinché vi sia una disponibilità particolarmente rapida di prodotti per la difesa sul mercato. Il sostegno di tali azioni contribuirebbe in effetti ad affrontare gli ostacoli in questione, in particolare consentendo una significativa riduzione del termine di esecuzione della consegna dei prodotti per la difesa o una produzione di massa di tali prodotti. Ove attivi lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, il Consiglio dovrebbe pertanto poter rendere ammissibili tali azioni di innovazione nell'ambito del Programma.
L'osservanza degli obblighi imposti a norma del presente regolamento dovrebbe essere assicurata mediante ammende e penalità di mora. A tal fine è opportuno stabilire livelli adeguati di ammende in caso di inosservanza delle richieste di informazioni, degli obblighi derivanti da una richiesta classificata come prioritaria e dell'obbligo di notifica che si applica laddove un operatore economico stabilito nell'Unione sia soggetto a una misura di attribuzione di priorità di un paese terzo, tenendo conto dei diversi livelli di gravità dell'inosservanza tra entrambi gli obblighi e con massimali diversi per le PMI. Inoltre, dovrebbero essere stabilite penalità di mora proporzionate in caso di inosservanza dell'obbligo di accettare ed eseguire ordini classificati come prioritari, con massimali diversi per le PMI. Oltre ai termini di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni dovrebbero applicarsi termini di prescrizione per l'imposizione di ammende e penalità di mora. Inoltre, la Commissione dovrebbe conferire agli operatori economici interessati il diritto di essere ascoltati.
Una delle sfide emerse durante la crisi COVID-19 è stata la mancanza di una rete tesa a garantire la preparazione, nonché una condivisione delle informazioni e un coordinamento delle misure di risposta insufficienti tra gli Stati membri, da un lato, e tra gli Stati membri e la Commissione, dall'altro. Pertanto, il conseguimento dell'obiettivo perseguito dal presente regolamento, ossia prepararsi all'impatto di future crisi di approvvigionamento sul mercato interno dei prodotti per la difesa e rispondervi, dovrebbe essere sostenuto da un meccanismo di governance. Il presente regolamento dovrebbe istituire un consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento al fine di facilitare la cooperazione, lo scambio di informazioni e l'attuazione agevole, efficace e armonizzata delle misure ivi previste volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe essere composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Poiché per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa in tempi di crisi di approvvigionamento o per prepararsi a tali crisi di approvvigionamento è necessario tenere conto della capacità degli Stati membri di sviluppare, acquisire e gestire le loro capacità di difesa e migliorare la loro prontezza alla difesa, è opportuno che la Commissione e lo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio copresiedano il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento. Inoltre, dato il contributo del regime di sicurezza dell'approvvigionamento alla capacità dell'Unione di difendere i suoi interessi in materia di sicurezza e difesa, anche l'alto rappresentante e l'AED dovrebbero essere membri del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare, gli attuali filoni di lavoro dell'AED riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa potrebbero essere utili per l'attuazione del presente regolamento. L'AED facilita la condivisione delle migliori pratiche e rafforza la cooperazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa. Genera inoltre informazioni sulle strozzature che incidono sulle catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa. Pertanto l'AED dovrebbe poter condividere le proprie opinioni e competenze, tra l'altro, in sede di consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, il che contribuirà alla preparazione e alla risposta all'impatto delle crisi di approvvigionamento sul mercato interno dei prodotti per la difesa. I paesi associati dovrebbero avere il diritto di diventare membri senza diritto di voto del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento conformemente alle condizioni previste dall'accordo sullo Spazio economico europeo. I rappresentanti del Parlamento europeo dovrebbero essere invitati in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe facilitare il coordinamento tra gli Stati membri nonché fornire raccomandazioni alla Commissione e assisterla in merito all'attuazione dei meccanismi istituiti dal presente regolamento volti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare anticipando, preparando, prevenendo e affrontando le crisi di approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili, la concessione di finanziamenti per azioni specifiche, l'istituzione di SEAP, l'individuazione e l'aggiornamento di prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione e il mantenimento di un elenco di autorità nazionali di certificazione, le misure di attribuzione di priorità e l'imposizione di sanzioni. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, in particolare della responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio31.
Dovrebbe essere possibile invitare rappresentanti dell'Ucraina alle riunioni del comitato qualora il loro contributo sia necessario in relazione a misure di esecuzione che riguardano l'Ucraina, quali gli atti di esecuzione relativi allo strumento di sostegno per l'Ucraina. Ciò consentirebbe loro di condividere pareri e rispondere alle domande degli Stati membri. Non dovrebbe tuttavia essere loro consentito di assistere alle deliberazioni né di partecipare alle votazioni del comitato.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le norme dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli da 101 a 109 TFUE e gli atti giuridici che danno attuazione a tali articoli.
I finanziamenti dell'Unione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero coprire solo i costi necessari al perseguimento degli obiettivi del Programma e dello strumento di sostegno per l’Ucraina e non possono coprire i costi derivanti dalla PESC. Di conseguenza, i finanziamenti dell'Unione nell'ambito del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina non dovrebbero coprire i costi di acquisto e di manutenzione di prodotti per la difesa a fini militari o di difesa, anche nel quadro dell'istituzione, della gestione e del mantenimento di pool per la prontezza industriale nel settore della difesa. I finanziamenti dell'Unione nell'ambito del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina dovrebbero tuttavia poter coprire i costi sostenuti nel contesto dell'acquisto o della manutenzione di tali prodotti qualora tali costi siano necessari per rafforzare la competitività dell'EDTIB o la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione della DTIB ucraina, in particolare i costi non ricorrenti.
In conformità dell'articolo 241 TFUE, il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritenga opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. La Commissione presta rapida e attenta considerazione a tali eventuali richieste di proposte.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.
Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme vigenti dell'Unione e nazionali in materia di esportazione di prodotti per la difesa nonché gli obblighi previsti dalla direttiva 2009/43/CE.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la leadership tecnologica, l'innovazione, la prontezza, la competitività a lungo termine, la resilienza, l'integrazione e la preparazione dell’EDTIB, garantendo la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa e contribuendo alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Per consentire che la sua attuazione possa iniziare il prima possibile, al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivi generali e oggetto
1. Il presente regolamento mira a rafforzare la leadership tecnologica, l'innovazione, la prontezza, la competitività a lungo termine, la resilienza, l'integrazione e la preparazione della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB), garantendo la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa e contribuendo alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (Defence Technological and Industrial Base – «DTIB ucraina»).
2. Il presente regolamento stabilisce un bilancio per il periodo 2025-2027 e istituisce:
1) il Programma per l'industria europea della difesa («Programma»), comprendente misure per rafforzare la competitività, la reattività e la capacità dell'EDTIB, come previsto al capo II;
2) lo strumento di sostegno per l'Ucraina, vale a dire un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina, tenendo conto della possibile futura integrazione della DTIB ucraina nell'EDTIB, come previsto al capo III;
3) un quadro giuridico per progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (European Defence Projects of Common Interest - EDPCI), come previsto al capo IV;
4) un meccanismo europeo di vendite militari, come previsto al capo V;
5) un quadro giuridico per le strutture per un programma europeo di armamento (Structures for European Armament Programme – SEAP) come previsto al capo VI;
6) un quadro giuridico per la preparazione e la risposta all'impatto delle crisi di approvvigionamento sul mercato interno, come previsto al capo VII, volto a garantire:
a) la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi; e
b) il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa, anche prevenendo l'insorgere di ostacoli.
3. Il presente regolamento fa salva la competenza esclusiva di ciascuno Stato membro per la propria sicurezza nazionale, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).