Decisione (UE) 2026/2244 del Consiglio del 28 settembre 2026 relativa alla nomina di due procuratori europei della Procura europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)1, in particolare l’articolo 16,
vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)2,
vista la decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/19393,
visti i pareri motivati e la graduatoria dei candidati redatti dal comitato di selezione,
L’EPPO è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939.
I procuratori europei devono supervisionare le indagini e le azioni penali conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1939.
Mediante la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio4, il sig. Jaka BREZIGAR e il sig. Andrés RITTER sono stati nominati procuratori europei dell’EPPO per un periodo non rinnovabile di sei anni fino al 28 luglio 2026, su designazione della Slovenia e della Germania rispettivamente.
Mediante la decisione (UE) 2024/1751 del Consiglio5, il mandato del sig. Andrés RITTER quale procuratore europeo è stato prorogato per un periodo di tre anni fino al 30 giugno 2029.
Mediante la decisione (UE) 2026/800 del Parlamento europeo e del Consiglio6, il sig. Andrés RITTER è stato nominato procuratore capo europeo dell’EPPO per un mandato non rinnovabile di sette anni a decorrere dal 1o novembre 2026.
Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del collegio dell’EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, è necessario che il Consiglio nomini un procuratore europeo per i due posti che sono o diventeranno vacanti.
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 («regole di funzionamento del comitato di selezione»).
A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra i candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
La Slovenia e la Germania hanno designato tre candidati ciascuna per il posto di procuratore europeo.
Per ciascuno dei due posti il comitato di selezione ha redatto un parere motivato e la graduatoria per ciascuno dei candidati che soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 e li ha presentati al Consiglio, che li ha ricevuti in data 22 luglio 2026 per quanto riguarda i candidati designati dalla Slovenia e il 30 luglio 2026 per quanto riguarda i candidati designati dalla Germania.
A norma della regola VII, paragrafo 2, quarto comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, il comitato di selezione ha stabilito la graduatoria dei candidati per il posto in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza. La graduatoria rispecchia l’ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio.
A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione, deve selezionare e nominare uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro partecipante in questione.
A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve selezionare e nominare i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni.
Il Consiglio ha valutato i rispettivi meriti dei candidati tenendo conto dei pareri motivati presentati dal comitato di selezione per ciascuno dei due posti.
In base a una valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, il Consiglio ha seguito l’ordine di preferenza non vincolante indicato dal comitato di selezione in ciascuno dei pareri motivati per i candidati designati dalla Slovenia e dalla Germania,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il candidato seguente designato dalla Slovenia è nominato procuratore europeo dell’EPPO per periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 7 ottobre 2026:
Tanja FRANK ELER.
Art. 2
Il candidato seguente designato dalla Germania è nominato procuratore europeo dell’EPPO per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 1o novembre 2026:
Christopher WENZL.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas