Decisione (UE) 2026/2232 del Consiglio del 1o ottobre 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo a una dichiarazione comune dell’Unione e del Regno Unito sull’applicazione dell’articolo 5 del Quadro di Windsor
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la proposta della Commissione europea,
L’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica1 («accordo di recesso») il 30 gennaio 2020 con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio2 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.
A norma dell’articolo 182 dell’accordo di recesso, il Quadro di Windsor3 è parte integrante del medesimo accordo.
Nella prossima riunione del comitato misto l’Unione e il Regno Unito, istituito a norma dell’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo di recesso («comitato misto»), sono chiamati a formulare una dichiarazione comune sull’applicazione dell’articolo 5 del Quadro di Windsor («dichiarazione comune»).
La dichiarazione comune è intesa a precisare che le disposizioni dell’articolo 5 del Quadro di Windsor relative al pagamento, alla riscossione e al versamento dei dazi doganali sulla merce che è trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito, o da un territorio diverso dall’Unione o da un’altra parte del Regno Unito e che, rispettivamente, rischia o non rischia di essere successivamente trasferita nell’Unione sono applicabili anche alle commissioni di gestione istituite dal diritto dell’Unione a copertura del costo dei servizi prestati per il trattamento di una richiesta di immissione in libera pratica di merce oggetto di vendita a distanza.
Se formulata in sede di comitato misto, la dichiarazione comune costituirà un atto che ha effetti giuridici ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
È pertanto necessario stabilire la posizione da adottare in sede di comitato misto riguardo alla dichiarazione comune,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica figura nel progetto di dichiarazione comune dell’Unione e del Regno Unito accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente J. O’Callaghan