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Decisione (UE) 2026/2360 del Consiglio del 1o ottobre 2026 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

Conformemente alla decisione (UE) 2026/643 del Consiglio2, l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi («accordo») è stato firmato il 5 marzo 2026, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

L’accordo consente ai vettori aerei di trasferire i dati PNR dall’Unione alla Confederazione svizzera nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7 della Carta e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 della Carta. In particolare, l’accordo comprende garanzie adeguate con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti ai sensi dell’accordo.

L’accordo promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria tra le autorità competenti della Confederazione svizzera e quelle degli Stati membri, nonché Europol ed Eurojust, al fine di garantire efficacemente la sicurezza interna in assenza di controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen.

In conformità dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con lettera del 9 febbraio 2026 l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

In conformità dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio3, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 19 dicembre 20254.

È opportuno approvare l’accordo e la dichiarazione comune acclusa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È approvato l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e la dichiarazione comune ad esso acclusa5.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione6.

Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente J. O’Callaghan