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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2260 della Commissione dell’8 ottobre 2026 recante modalità di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda condizioni uniformi per le norme operative per l’allevamento di pollame e suini [notificata con il numero C(2026) 6899] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)1, in particolare l’articolo 70 decies, paragrafo 2, secondo comma,

La direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali) stabilisce norme per prevenire o ridurre l’inquinamento proveniente da attività industriali. In tale contesto, la Commissione deve stabilire condizioni uniformi per le norme operative relative alle attività di cui all’allegato I bis di tale direttiva, ossia l’allevamento di suini e pollame di una determinata capacità.

È stato istituito un sottogruppo del gruppo di esperti sulle emissioni industriali per sostenere la Commissione nelle prime fasi della preparazione dell’atto di esecuzione che stabilisce condizioni uniformi per le norme operative per l’allevamento di pollame e suini conformemente all’articolo 70 decies della direttiva sulle emissioni industriali, prima della presentazione al comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2. Il sottogruppo risponde all’invito rivolto alla Commissione, a norma dell’articolo 70 decies, paragrafo 1, della direttiva sulle emissioni industriali, di svolgere consultazioni adeguate e organizzare uno scambio di informazioni durante i lavori preparatori di tali condizioni uniformi, anche a livello di esperti.

Il sottogruppo si è riunito in varie occasioni dal febbraio 2025 al maggio 2026. In tale contesto sono state discusse misure riguardanti i processi e le attività in loco, quali la gestione della nutrizione, la preparazione dei mangimi, la stabulazione, la gestione degli effluenti di allevamento, compresi raccolta, stoccaggio, trattamento e spargimento del letame sul suolo, e il deposito delle carcasse. Il sottogruppo ha fornito dati e informazioni condivise, sulla base dei quali sono state elaborate condizioni uniformi per le norme operative.

La fattibilità economica di talune tecniche varia a seconda delle dimensioni dell’azienda agricola. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni proporzionate per le aziende agricole che svolgono le attività di cui all’allegato I bis della direttiva 2010/75/UE che non rientravano nell’ambito di applicazione di tale direttiva prima del 4 agosto 2024.

Al fine di consentire l’utilizzo delle tecniche più efficaci sotto il profilo dei costi a livello di azienda agricola, le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti menzionate nelle condizioni uniformi per le norme operative non dovrebbero essere prescrittive né esaustive. Dovrebbe essere possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell’ambiente, comprese la salute umana e la protezione del clima. Di conseguenza, qualora siano applicate tecniche non elencate nelle condizioni uniformi, è necessario che gli Stati membri convalidino che il loro uso garantisce un livello almeno equivalente di protezione dell’ambiente, sulla base di metodi scientificamente consolidati, tenendo conto anche dei sistemi di benessere degli animali riconosciuti a livello di Unione, nazionale o internazionale.

Le informazioni sulle prestazioni ambientali delle tecniche elencate nelle condizioni uniformi per le norme operative (ad esempio l’efficienza in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca) si basano sullo scambio di informazioni a norma dell’articolo 70 decies, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE e su orientamenti internazionali riconosciuti (ad esempio il documento di orientamento dell’UNECE «Options for ammonia mitigation»3). Dovrebbe essere possibile utilizzare informazioni supplementari sulle prestazioni ambientali delle tecniche provenienti da fonti dell’Unione, nazionali o internazionali che garantiscano la fornitura di dati di qualità scientifica equivalente. Quando l’uso di informazioni supplementari porta a prestazioni ambientali diverse da quelle elencate nelle condizioni uniformi o quando le prestazioni ambientali delle tecniche non sono specificate nelle condizioni uniformi, è necessario che gli Stati membri, se del caso, convalidino le prestazioni ambientali delle tecniche sulla base di metodi scientificamente stabiliti.

È inoltre necessario che gli Stati membri convalidino le prestazioni ambientali di combinazioni di tecniche, sulla base di metodi scientificamente consolidati, e che garantiscano che tutti i dati, le metodologie e le ipotesi sottostanti siano pienamente documentati e disponibili al pubblico.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi connessi all’applicazione di tecniche non elencate nelle condizioni uniformi per le norme operative, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per cooperare al fine di promuovere il riconoscimento reciproco delle tecniche.

I valori massimi delle emissioni di ammoniaca nell’atmosfera stabiliti in tali condizioni uniformi per le norme operative dovrebbero essere intesi come valori limite di emissione di cui all’articolo 70 quinquies, paragrafo 2, e all’articolo 70 septies, paragrafo 1, della direttiva.

I valori massimi dell’azoto escreto totale e i valori massimi del fosforo escreto totale stabiliti nelle condizioni uniformi per le norme operative dovrebbero essere intesi come valori limite di prestazione ambientale di cui all’articolo 70 quinquies, paragrafo 2, e all’articolo 70 septies, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE.

L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio4 stabilisce che, in relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all’allegato I bis della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in conformità della direttiva (UE) 2024/1785 entro: a) quattro anni dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 70 decies, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE se l’installazione ha una capacità pari o superiore a 600 unità di bestiame (UBA – unità di bestiame adulto); b) cinque anni dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 70 decies, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE se l’installazione ha una capacità pari o superiore a 400 UBA; c) sei anni dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 70 decies, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, per tutte le altre installazioni contemplate dall’allegato I bis della medesima direttiva. Fino alla pertinente data di applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, della direttiva (UE) 2024/1785, gli impianti menzionati in tale comma che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore il giorno precedente l’entrata in vigore della direttiva (UE) 2024/1785 sono tenuti a conformarsi a tale versione della direttiva 2010/75/UE. Ai fini dell’applicazione delle condizioni uniformi per le norme operative, è pertanto opportuno che per «nuova azienda agricola» si intenda un’azienda agricola la cui costruzione è stata autorizzata o registrata dopo il termine applicabile di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785 o la sostituzione completa di un’azienda agricola dopo il termine applicabile di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785.

I valori massimi delle emissioni di ammoniaca nell’atmosfera provenienti dai ricoveri zootecnici dovrebbero essere fissati a livello di ciascun ricovero zootecnico presente nell’azienda agricola. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare valori massimi presso tutti i ricoveri zootecnici della stessa azienda agricola, a condizione che non vi sia un aumento netto delle emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri di tale azienda agricola, dato che ciò consentirebbe agli agricoltori di attuare misure efficaci sotto il profilo dei costi.

In alternativa ai valori massimi delle emissioni di ammoniaca nell’atmosfera stabiliti nelle condizioni uniformi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare un sistema relativo basato su prescrizioni minime di riduzione dell’ammoniaca presso ciascun ricovero zootecnico rispetto a un sistema di riferimento basato su fonti dell’Unione o internazionali (ad esempio il documento di orientamento dell’UNECE «Options for ammonia mitigation»5), a condizione che garantisca almeno la stessa riduzione delle emissioni di ammoniaca e sia basato su metodi scientificamente consolidati riconosciuti a livello dell’Unione o internazionale.

I fattori di emissione associati a determinate categorie di animali e tecniche o le prestazioni ambientali delle tecniche possono cambiare nel corso del tempo a causa di nuove conoscenze scientifiche. In tali casi, qualora la modifica non consenta più il rispetto dei valori massimi stabiliti nelle condizioni uniformi per le norme operative, gli Stati membri dovrebbero evitare che gli agricoltori che hanno applicato tecniche che consentivano la conformità prima della modifica siano penalizzati. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per aiutare gli agricoltori a ripristinare la conformità.

I suinetti svezzati dovrebbero essere definiti come giovani suini allevati dallo svezzamento all’ingrasso, di norma allevati da un peso vivo di circa 8 kg fino a 30 kg. Tuttavia le emissioni associate ai suinetti svezzati aumentano con l’aumentare del loro peso vivo. Pertanto, ai fini del calcolo della capacità delle installazioni, nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2024/17856 sono stati inclusi tassi di conversione che rispecchiano tale aumento delle emissioni nel corso del tempo, operando una distinzione tra i suinetti svezzati di peso vivo inferiore e superiore a 20 kg e garantendo che i suinetti svezzati di peso vivo superiore a 20 kg siano contabilizzati come «altri suini» ai fini del calcolo della capacità dell’installazione.

A norma dell’articolo 70 quater, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, la Commissione valuta l’impatto dell’attuazione delle norme operative di cui all’articolo 70 decies della stessa e presenta, entro 11 anni dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 70 decies, paragrafo 2, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tale valutazione.

Al fine di garantire che le condizioni uniformi per le norme operative rispecchino gli sviluppi scientifici e tecnologici, la Commissione dovrebbe provvedere riesaminarle e aggiornarle periodicamente. Gli aggiornamenti dovrebbero mirare a integrare gli sviluppi delle migliori tecniche disponibili, le tecniche emergenti e l’evoluzione delle norme in materia di ambiente e di benessere degli animali. Dovrebbero inoltre tenere conto delle risultanze del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali.

La Commissione dovrebbe aggiornare la presente decisione qualora gli sviluppi delle migliori tecniche disponibili consentano una riduzione significativa delle emissioni o a seguito della valutazione di cui all’articolo 70 quater, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, se del caso.

Ai sensi dell’articolo 70 decies, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione di condizioni uniformi nuove o aggiornate per le norme operative.

È opportuno attuare prescrizioni flessibili mirate per i sistemi di produzione che migliorano il benessere degli animali riconosciuti a livello di Unione, nazionale o internazionale e che, in alcuni casi, possono comportare emissioni più elevate rispetto ai sistemi convenzionali.

Nella sua comunicazione «Una visione per l’agricoltura e l’alimentazione»7, la Commissione ha sottolineato la necessità di un settore agroalimentare pronto alle sfide del futuro che operi nei limiti del pianeta, in cui l’agricoltura e l’alimentazione contribuiscano al conseguimento degli obiettivi climatici dell’Unione, pur provvedendo alla conservazione di suoli in salute e acque e aria pulite e allo stesso tempo tutelando e ripristinando la biodiversità dell’Unione. La Commissione ha inoltre fissato l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e di conseguire una semplificazione notevole nei settori strategici che interessano gli agricoltori.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 75 della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

1. Possono essere utilizzate tecniche diverse da quelle che figurano nell’allegato della presente decisione. In tali casi gli Stati membri convalidano, sulla base di metodi scientificamente consolidati, che l’uso di tali tecniche, quali definite all’articolo 3, punto 10), lettera a), della direttiva 2010/75/UE, garantisce un livello di protezione dell’ambiente, comprese la salute umana e la protezione del clima, almeno equivalente a quello delle tecniche elencate nell’allegato, tenendo conto anche dei sistemi di benessere degli animali riconosciuti a livello di Unione, nazionale o internazionale.

2. Possono essere utilizzate prestazioni ambientali di tecniche elencate nell’allegato della presente decisione diverse da quelle che figurano nelle sezioni 4 e 5 di tale allegato. In tali casi, gli Stati membri convalidano tali prestazioni ambientali sulla base di metodi scientificamente consolidati.

3. Quando si utilizzano tecniche elencate nell’allegato della presente decisione le cui prestazioni ambientali non sono specificate nelle sezioni 4 e 5 di tale allegato, gli Stati membri convalidano le loro prestazioni ambientali.

4. Quando si utilizzano combinazioni di tecniche, gli Stati membri convalidano le prestazioni ambientali di tali combinazioni di tecniche.

5. Gli Stati membri assicurano che tutti i dati sottostanti richiesti dalla direttiva n. 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8, le metodologie e le ipotesi utilizzate per le convalide effettuate a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo siano pienamente documentati e disponibili al pubblico.

Art. 3

1. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare, in alternativa ai valori massimi delle emissioni di ammoniaca nell’atmosfera di cui all’allegato della presente decisione, un sistema relativo basato su prescrizioni minime di riduzione dell’ammoniaca presso ciascun ricovero zootecnico rispetto a un sistema di riferimento basato su fonti dell’Unione o internazionali. In tal caso gli Stati membri provvedono affinché tale sistema fornisca almeno la stessa riduzione delle emissioni di ammoniaca ottenuta utilizzando i valori massimi delle emissioni di ammoniaca nell’atmosfera stabiliti in tale allegato e si basi su metodi scientificamente consolidati.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 assicurano che tutti i dati, richiesti dalla direttiva 2003/4/CE, le metodologie e le ipotesi sottostanti siano pienamente documentati e accessibili al pubblico tramite internet. Essi informano la Commissione in merito all’uso dell’approccio alternativo e ai dati, alle metodologie e alle ipotesi sottostanti.

3. Gli Stati membri che decidono, in alternativa ai valori massimi delle emissioni di ammoniaca nell’atmosfera presso ciascun ricovero zootecnico, di applicare i valori massimi delle emissioni di ammoniaca nell’atmosfera presso tutti i ricoveri zootecnici della stessa azienda agricola garantiscono che non vi sia alcun aumento netto delle emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri in tale azienda agricola.

Art. 4

La presente decisione si applica come segue:

  1. a) entro 4 anni dall’8 ottobre 2026 per le installazioni di cui all’allegato I bis della direttiva 2010/75/UE aventi una capacità pari o superiore a 600 UBA;

  2. b) entro 5 anni dall’8 ottobre 2026 per le installazioni di cui all’allegato I bis della direttiva 2010/75/UE aventi una capacità pari o superiore a 400 UBA;

  3. c) entro 6 anni dall’8 ottobre 2026 per tutte le altre installazioni di cui all’allegato I bis della direttiva 2010/75/UE.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2026 Per la Commissione Jessika Roswall Membro della Commissione