Decisione (UE) 2026/2304 del Consiglio del 9 ottobre 2026 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell’applicazione del rispettivo diritto della concorrenza
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 352, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
In conformità della decisione (UE) 2025/2376 del Consiglio2, l’accordo fra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell’applicazione del rispettivo diritto della concorrenza («accordo») è stato firmato il 25 febbraio 2026, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
Lo scopo dell’accordo è promuovere e inquadrare la cooperazione e il coordinamento esistenti in materia di concorrenza fra le autorità garanti della concorrenza dell’Unione e dei suoi Stati membri, da un lato, e quelle del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall’altro, al fine di migliore l’applicazione efficace del diritto della concorrenza dell’Unione e del Regno Unito. Se le autorità garanti della concorrenza dell’Unione e del Regno Unito cooperano sulla base dell’articolo 361, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra3 del 30 dicembre 2020 («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), l’articolo 361, paragrafo 4, prevede che le parti possano concludere un accordo separato di cooperazione e coordinamento in materia di concorrenza. In quanto tale, l’accordo costituisce un accordo integrativo ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
La Commissione ha riconosciuto mediante la decisione di esecuzione (UE) 2021/17724 che il Regno Unito assicura un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio5 dall’Unione europea verso il Regno Unito.
È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio6, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 15 luglio 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell’applicazione del rispettivo diritto della concorrenza7.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione8.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente S. Harris