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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2253 della Commissione del 12 ottobre 2026 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Polonia di non applicazione del requisito relativo all'installazione del sistema GSM-R nelle gallerie di cui al regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione [notificata con il numero C(2026) 7077] (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

Il 6 novembre 2025 la Polonia ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione, fino al 31 dicembre 2032, dell'allegato, punto 4.2.1.8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione2 all'ammodernamento della linea ferroviaria n. 104 Chabówka – Nowy Sącz ("domanda"). La domanda è stata presentata in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797.

L'allegato, punto 4.2.1.8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2014 stabilisce il requisito secondo cui nelle gallerie di lunghezza superiore a 1 km deve essere possibile comunicare via radio fra il treno e il centro di controllo del gestore dell'infrastruttura con il sistema globale di comunicazione mobile – ferrovie (Global System for Mobile Communications – Railway, GSM-R).

Il progetto cui si fa riferimento nella domanda consiste nell'ammodernamento della linea ferroviaria n. 104 tra Chabówka e Nowy Sącz, comprese, in particolare, le gallerie situate nelle sezioni C1 e D dal km 48+ 600 (attuale km 49+ 822) al km 61+ 220 (attuale km 63+ 965). Il progetto futuro, che dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2032, prevede l'installazione del GSM-R sull'intera linea.

Secondo i documenti presentati dalla Polonia, il rispetto dell'allegato, punto 4.2.1.8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2014 comporterebbe un costo aggiuntivo di 30000000 PLN poiché, oltre alle tratte delle gallerie, sarebbe necessario dotare del sistema GSM-R anche tratte di linea aggiuntive nell'area circostante. Tali costi aggiuntivi comprometterebbero la redditività economica del progetto.

Come disposizione alternativa, la Polonia propone di applicare il capo 1.1 delle norme tecniche relative alle condizioni tecniche specifiche per la ristrutturazione o la costruzione di linee ferroviarie fino a Vmax ≤ 250 km/h, volume VII, Telecomunicazioni, applicabile al 19 febbraio 20263, che prevede la possibilità di utilizzare alternativamente il GSM-R o il sistema radio PKP nelle gallerie. Il sistema radio PKP opera nella banda di frequenza di 150 MHz e figura nell'allegato II, punto 3.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione4 quale sistema di radiocomunicazione voce di classe B. Tale norma nazionale è stata notificata alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797 come norma PL-FI-2783-1-A5.

Sulla base della giustificazione della domanda fornita dalla Polonia e della disposizione alternativa proposta, le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono ritenersi soddisfatte per quanto riguarda l'ammodernamento della linea ferroviaria n. 104 Chabówka – Nowy Sącz. La domanda dovrebbe quindi essere accettata.

La sicurezza, come stabilito dalla direttiva (UE) 2016/797, è un requisito essenziale che deve essere soddisfatto dal sistema ferroviario dell'Unione, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce. Alla Commissione dovrebbero pertanto essere fornite tutte le informazioni che indichino che la non applicazione dell'allegato, punto 4.2.1.8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2014 potrebbe compromettere la sicurezza del sistema ferroviario.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La domanda della Polonia di non applicazione dell'allegato, punto 4.2.1.8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2014 all'ammodernamento della linea ferroviaria n. 104 Chabówka – Nowy Sącz è accettata a condizione che sia applicata la disposizione alternativa proposta dalla Polonia.

La Polonia informa la Commissione senza indebito ritardo qualora disponga di informazioni secondo cui la non applicazione potrebbe ragionevolmente compromettere la sicurezza del sistema ferroviario.

Art. 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2032.

Art. 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2026 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione