Decisione (PESC) 2026/2296 del Consiglio del 12 ottobre 2026 relativa a una missione di sostegno dell’Unione europea in Libano (EUSM Libano)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 28 agosto 2025 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2790 (2025) che esorta la comunità internazionale a intensificare il suo sostegno, anche in termini di attrezzature, materiali e finanziamenti, alle forze armate libanesi (Lebanese Armed Forces — LAF) al fine di garantirne lo schieramento efficace e sostenibile a sud del fiume Leonte e di rafforzare le loro capacità di attuare la risoluzione 1701 (2006).
Il 10 febbraio 2026 il comitato politico e di sicurezza ha accolto con favore il quadro politico per l’approccio alle crisi in Libano.
Nelle conclusioni del 19 giugno 2026, il Consiglio europeo ha riaffermato il sostegno dell’Unione agli sforzi per garantire la sicurezza del popolo libanese e alla sovranità e integrità territoriale del Libano. Ha ribadito il suo pieno sostegno agli sforzi del governo libanese volti a rafforzare le istituzioni del paese, comprese le LAF al fine di assumere il controllo dell’intero territorio libanese, e a istituire il monopolio di Stato sul possesso di armi. L’Unione continuerà a sostenere le LAF, anche attraverso un’eventuale missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e il proseguimento e rafforzamento del sostegno nell’ambito dello strumento europeo per la pace.
Il 24 luglio 2026 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un’eventuale missione in ambito PSDC in Libano. È pertanto opportuno che sia istituita una missione PSDC.
Con lettera del 5 ottobre 2026, il presidente del Consiglio dei ministri del Libano ha invitato l’Unione a schierare la missione PSDC nel suo territorio.
La missione dovrebbe avere un pilastro civile, posto sotto il comando e il controllo strategici del comandante dell’operazione civile, e un pilastro militare, posto sotto il comando e il controllo strategici di un comandante militare. Tali pilastri dovrebbero condividere lo stesso mandato e gli stessi obiettivi politici e strategici dell’Unione, ma svolgere compiti diversi, sebbene complementari, adattati ai rispettivi settori di competenza, garantendo nel contempo uno stretto coordinamento nell’attuazione delle attività della missione.
Il comando delle operazioni civili dovrebbe essere messo a disposizione del comandante dell’operazione civile per la pianificazione e la condotta del pilastro civile della missione.
La capacità militare di pianificazione e condotta dovrebbe essere la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare e dovrebbe essere responsabile della pianificazione e della condotta operative del pilastro militare della missione.
Il capo del pilastro civile dovrebbe esercitare, per quanto riguarda il pilastro civile della missione, le stesse funzioni del capomissione in una missione civile in ambito PSDC. Il capo del pilastro militare dovrebbe esercitare, per quanto riguarda il pilastro militare della missione, le stesse funzioni del comandante della forza della missione in una missione militare in ambito PSDC.
Dovrebbe essere assicurato uno stretto coordinamento tra i pilastri civile e militare, anche attraverso la cellula comune di coordinamento del sostegno o altri opportuni dispositivi di coordinamento, al fine di assicurare un approccio coerente e l’uso di possibili sinergie nell’attuazione del mandato e delle attività della missione.
A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), le spese operative derivanti dal pilastro civile della missione dovrebbero essere a carico del bilancio dell’Unione, mentre le spese operative derivanti dal pilastro militare della missione devono essere a carico degli Stati membri conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio1 che istituisce uno strumento europeo per la pace.
La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 TUE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 1 Istituzione
1. L’Unione istituisce una missione di sostegno dell’Unione in Libano («EUSM Libano») nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
2. L’EUSM Libano opera inizialmente in Libano a nord del fiume Leonte e, per quanto riguarda il sud del fiume Leonte, quando sono soddisfatte le necessarie condizioni politiche e di sicurezza, e sulla base dell’accordo del governo libanese. Il Consiglio autorizza il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti a tal fine.
Art. 2 Mandato
1. L’EUSM Libano contribuisce alla stabilità e alla pace durature in Libano, in linea con la risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), sostenendo il rafforzamento delle capacità delle forze armate libanesi (LAF) e delle forze di sicurezza interna (ISF) al fine di garantire l’autorità statale, il controllo territoriale e la sicurezza delle frontiere.
2. A tal fine, l’EUSM Libano:
a) per il pilastro militare, sostiene le capacità delle LAF come segue:
i) reggimenti alle frontiere terrestri: fornire consulenza e formazione per rafforzare le capacità di sorveglianza delle frontiere, di pattugliamento, di controllo delle frontiere e di lotta contro il traffico di migranti, anche esplorando, se del caso, le possibilità di sostenere un coordinamento operativo e una comunicazione in materia di sicurezza delle frontiere tra le autorità di frontiera libanesi competenti e, se possibile, i loro omologhi siriani;
ii) capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR): fornire consulenza e formazione specializzata per rafforzare le capacità congiunte di pianificazione, sorveglianza, allarme rapido, operazioni con droni e analisi delle immagini in materia di ISR, in coordinamento con le misure di assistenza pertinenti nell’ambito dello strumento europeo per la pace;
iii) sicurezza marittima: fornire consulenza e formazione per potenziare le capacità di sorveglianza marittima, di conoscenza del settore marittimo, di ricerca e soccorso, di condivisione delle informazioni e di applicazione del diritto marittimo;
b) per il pilastro civile, sostiene le capacità delle ISF come segue:
i) capacità operative delle ISF: fornire consulenza e formazione per rafforzare determinate unità di forza mobili e unità di gendarmeria regionali in settori quali l’ordine pubblico, la risposta tattica, la lotta al terrorismo e la lotta contro il traffico di migranti nonché lo Stato di diritto;
ii) governance della sicurezza portuale: fornire sostegno allo sviluppo di meccanismi di governance della sicurezza portuale in linea con le norme internazionali;
iii) capacità di formazione delle ISF: fornire sostegno all’istituto di formazione delle ISF nell’elaborazione di un quadro di formazione nazionale e di programmi di formazione specializzata, segnatamente in settori come la criminalità informatica e la lotta contro il traffico di migranti;
c) ulteriori attività di formazione specializzata, che rientrano nell’ambito di applicazione delle lettere a) o b), ad esempio in materia di lotta agli ordigni esplosivi improvvisati (Counter-Improvised Explosive Device — C-IED) e bonifica di ordigni esplosivi, sono definite nei documenti di pianificazione, in risposta alle esigenze ulteriormente specificate dalle autorità libanesi.
3. L’EUSM Libano segue un approccio scalabile, modulare e flessibile che consenta un adeguamento nel tempo in risposta all’evoluzione delle esigenze e delle condizioni operative.
4. L’EUSM Libano agevola e lavora in modo complementare con le misure di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace che possono essere decise dal Consiglio a sostegno del Libano.
5. Il diritto internazionale umanitario, i diritti umani e il principio della parità di genere, la protezione dei civili e le agende nell’ambito della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) su donne, pace e sicurezza, della UNSCR 2250 (2015) in materia di giovani, pace e sicurezza e della UNSCR 1612 (2005) sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati sono pienamente integrati e inseriti in maniera proattiva nella pianificazione strategica e operativa, nelle attività e nell’elaborazione di relazioni dell’EUSM Libano.
Art. 3 Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il controllo politico e la direzione strategica dell’EUSM Libano. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell’articolo 38 del trattato sull’Unione europea (TUE). Tale autorizzazione include la facoltà di modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano operativo per il pilastro civile dell’EUSM Libano e il piano della missione e le regole di ingaggio per il pilastro militare dell’EUSM Libano, e la catena di comando. Include inoltre il potere di adottare decisioni in merito alla nomina dei capi dei pilastri civile e militare. I poteri di decisione riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell’EUSM Libano restano attribuiti al Consiglio. Le decisioni del CPS relative alla nomina dei capi dei pilastri civile e militare sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell’UE (EU Military Committee – EUMC) relazioni sulle attività del pilastro militare dell’EUSM Libano. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante dell’operazione civile sulle attività del pilastro civile dell’EUSM Libano. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell’operazione civile e il comandante militare.
Art. 4 Catena di comando e struttura
1. In quanto operazione di gestione delle crisi, l’EUSM Libano dispone di una catena di comando unificata.
2. L’EUSM Libano si compone di un comando avente sede in Libano.
3. L’EUSM Libano ha un pilastro civile, posto sotto il comando e il controllo strategici del comandante dell’operazione civile («pilastro civile»), e un pilastro militare, posto sotto il comando e il controllo strategici del comandante militare («pilastro militare»).
4. È assicurato uno stretto coordinamento tra i pilastri civile e militare, in particolare attraverso la cellula comune di coordinamento del sostegno, al fine di assicurare un approccio coerente nell’attuazione del mandato e delle attività dell’EUSM Libano e, fatte salve le rispettive catene di comando civili e militari e le distinte fonti di finanziamento applicabili ai pilastri civile e militare.
Sezione II. Pilastro civile
Art. 5 Comandante dell’operazione civile
1. Il direttore esecutivo del comando delle operazioni civili (Civilian Operations Headquarters — CivOpsHQ) funge da comandante dell’operazione civile per il pilastro civile.
2. Il CivOpsHQ è messo a disposizione del comandante dell’operazione civile per la pianificazione e la condotta del pilastro civile.
3. Il comandante dell’operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’alto rappresentante, esercita il comando e il controllo del pilastro civile a livello strategico.
4. Il comandante dell’operazione civile garantisce l’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al capo del pilastro civile le istruzioni a livello strategico e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
5. Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio tramite l’alto rappresentante.
6. Tutto il personale distaccato del pilastro civile resta pienamente subordinato, ove opportuno, alle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, all’istituzione dell’Unione interessata o al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). L’autorità nazionale, l’istituzione dell’Unione o il SEAE, ove opportuno, trasferiscono al comandante dell’operazione civile il controllo operativo del proprio personale distaccato.
7. Il comandante dell’operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto per il personale del pilastro civile.
Art. 6 Capo del pilastro civile
1. Il capo del pilastro civile assume la responsabilità del pilastro civile ed esercita il comando e il controllo dello stesso a livello operativo. Il capo del pilastro civile risponde direttamente al comandante dell’operazione civile e agisce conformemente alle istruzioni del comandante dell’operazione civile.
2. Il capo del pilastro civile è il rappresentante del pilastro civile per quanto di sua competenza.
3. Il capo del pilastro civile esercita la responsabilità amministrativa e logistica del pilastro civile, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione del pilastro civile. Il capo del pilastro civile può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale del pilastro civile sotto la responsabilità generale del capo del pilastro civile.
4. Il capo del pilastro civile impartisce istruzioni per la condotta efficace dell’EUSM Libano a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni del comandante dell’operazione civile.
5. Il capo del pilastro civile è responsabile del controllo disciplinare sul personale del pilastro civile. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata, ove opportuno, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall’istituzione dell’Unione interessata o dal SEAE.
6. Fatta salva la catena di comando, il capo del pilastro civile riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell’Unione in Libano.
Art. 7 Personale
1. Il pilastro civile è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell’Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.
2. Lo Stato membro, l’istituzione dell’Unione o il SEAE, ove opportuno, sono competenti per eventuali azioni relative al distacco proposte dai loro membri del personale distaccato al pilastro civile o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone.
3. Il pilastro civile può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale.
4. Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale del pilastro civile sono stabiliti nei contratti conclusi tra il pilastro civile e i membri del personale interessati.
Art. 8 Sicurezza
1. Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capo del pilastro civile e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure di sicurezza da parte del pilastro civile conformemente all’articolo 5.
2. Il capo del pilastro civile è responsabile dell’assolvimento del dovere di diligenza nell’ambito del pilastro civile e della conformità ai requisiti applicabili al pilastro civile, in linea con la politica in materia di sicurezza e dovere di diligenza per le missioni civili PSDC e i relativi strumenti di sostegno.
3. Il capo del pilastro civile è assistito da un capo della sicurezza e della salute, che riferisce al capo del pilastro civile e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il CivOpsHQ.
4. Il personale del pilastro civile è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente al piano operativo. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal capo della sicurezza e della salute.
5. Il capo del pilastro civile assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio2.
Art. 9 Disposizioni giuridiche
Il pilastro civile ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente decisione.
Art. 10 Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse al pilastro civile per i sei mesi successivi all’entrata in vigore della presente decisione è pari a 4303135,85 EUR. L’importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.
2. Tutte le spese per il pilastro civile sono gestite in conformità delle regole e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all’aggiudicazione di contratti d’appalto da parte del pilastro civile è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dal pilastro civile. Con l’approvazione della Commissione il pilastro civile può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali al pilastro civile.
3. Il pilastro civile è responsabile dell’esecuzione del suo bilancio. A tal fine il pilastro civile sottoscrive un accordo con la Commissione. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e i requisiti operativi dell’EUSM Libano.
4. Il pilastro civile riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, per quanto riguarda le attività finanziarie intraprese nell’ambito dell’accordo di cui al paragrafo 3.
5. Le spese connesse al pilastro civile sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Sezione III. Pilastro militare
Art. 11 Comandante militare
1. Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (Military Planning and Conduct Capability — MPCC) funge da comandante militare per il pilastro militare.
2. L’MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni ed è responsabile della pianificazione e della condotta operative del pilastro militare.
3. Il comandante militare, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’alto rappresentante, esercita il comando e il controllo del pilastro militare a livello strategico.
4. Il comandante militare garantisce l’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni del pilastro militare, anche impartendo le istruzioni al suo personale.
5. Il comandante militare riferisce al Consiglio attraverso l’alto rappresentante.
6. Tutto il personale distaccato del pilastro militare resta pienamente subordinato, ove opportuno, alle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, all’istituzione dell’Unione interessata o al SEAE. L’autorità nazionale, l’istituzione dell’Unione o il SEAE, ove opportuno, trasferiscono al comandante militare il controllo operativo del proprio personale distaccato.
7. Il comandante militare ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto per il personale del pilastro militare.