Decisione (UE) 2026/2373 del Consiglio del 22 ottobre 2026 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo della terza quota per il 2026
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea1 («accordo interno»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/3232, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il criterio di ripartizione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) è stabilito dall'articolo 1 dell'accordo interno.
A norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 10 ottobre 2026 la Commissione deve presentare una proposta che fissa l'importo della terza rata del contributo per il 2026.
A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.
La decisione (UE) 2025/23243 del Consiglio fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2026 a 700000000 EUR per la Commissione. La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all'11o FES con la prima rata del 2025.
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare a titolo della terza quota per il 2026 è fissato a 150000000 EUR per la Commissione.
Art. 2
Le parti del FES versano alla Commissione le terze quote dei rispettivi contributi individuali al FES per il 2026 conformemente all'allegato.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne