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Decisione (PESC) 2026/2363 del Consiglio del 26 ottobre 2026 che modifica la decisione (PESC) 2023/927, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace al fine di sostenere le forze armate ucraine mediante la fornitura di munizioni

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio1 istituisce lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

Il 5 maggio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/9272, che istituisce una misura d’assistenza volta a sostenere le forze armate ucraine tramite la fornitura di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e, se richiesti, di missili, acquisiti congiuntamente presso l’industria europea della difesa nella maniera più rapida possibile. Gli Stati membri hanno garantito la consegna di munizioni di artiglieria all’Ucraina sulla base di contratti di acquisizione o ordini di acquisto.

Sulla base dei dati di attuazione della misura di assistenza di cui alla decisione (PESC) 2023/927, l’importo di riferimento finanziario previsto da tale decisione dovrebbe essere modificato per riflettere l’incidenza finanziaria sull’EPF degli ordini ammissibili per la consegna di munizioni all’Ucraina.

Vista la guerra di aggressione in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, il resto dell’importo di riferimento finanziario previsto dalla decisione (PESC) 2023/927, pari a 670971859,54 EUR, dovrebbe essere assegnato alla misura di assistenza di cui alla decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio3 al fine di coprire il finanziamento della fornitura di materiale militare concepito per l’uso letale della forza.

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/927,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nella decisione (PESC) 2023/927, l’articolo 2 è così modificato:

  1. 1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 329028140,46 EUR.» ;

  2. 2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 329028140,46 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Heydon