Decisione (PESC) 2026/2368 del Consiglio del 26 ottobre 2026 che modifica la decisione (PESC) 2022/2245, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace tesa a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione di assistenza militare dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina mediante attrezzature e piattaforme militari concepite per l'uso letale della forza
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 14 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/22451, che ha istituito una misura di assistenza per sostenere lo sviluppo delle capacità delle forze armate dell’Ucraina da parte della missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) al fine di consentire alle forze armate dell’Ucraina di difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso.
Il 18 giugno 2026 il Consiglio europeo ha riaffermato il suo perdurante e fermo sostegno all’Ucraina e ha ribadito la disponibilità dell’Unione e degli Stati membri a contribuire a solide e credibili garanzie di sicurezza per l’Ucraina, anche attraverso l’EUMAM Ucraina.
In tale contesto, la misura di assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi di formazione dell’EUMAM Ucraina e, pertanto, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di ulteriori 200000000 EUR e la durata della misura di assistenza passare a 80 mesi.
Il finanziamento del sostegno nell’ambito della presente misura di assistenza sarà riesaminato a tempo debito dal comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio2, in linea con l’articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione, fatta salva una decisione del Consiglio su un massimale finanziario per lo strumento europeo per la pace nel contesto del prossimo ciclo di bilancio in linea con l’articolo 73, paragrafo 11, di tale decisione, fatto salvo l’esito delle pertinenti discussioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2022/2245 è così modificata:
1) all’articolo 1, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Al pieno completamento della formazione o alla cessazione dell’EUMAM Ucraina, il deposito delle munizioni, delle attrezzature e delle piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza che erano state fornite a titolo della misura di assistenza è trasferito al beneficiario. Sulla base delle esigenze dell’Ucraina, le munizioni, le attrezzature militari, e le piattaforme, concepite per l’uso letale della forza possono essere trasferite al beneficiario una volta utilizzate in ciascun modulo di formazione. 5. La durata della misura di assistenza è di 80 mesi dall’adozione della presente decisione.» ;
2) all’articolo 2,
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 400000000 EUR.» ;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle operazioni può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 400000000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle operazioni possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel relativo bilancio corrispondente alla misura di assistenza.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Heydon