Decisione di esecuzione (UE) 2026/2377 della Commissione del 28 ottobre 2026 relativa alla concessione di deroghe ad alcuni Stati membri per quanto riguarda la trasmissione dei dati a norma del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei [notificata con il numero C(2026) 7464] (I testi in lingua croata, inglese, francese, greca, irlandese e italiana sono i soli facenti fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1170 della Commissione2 ha concesso deroghe ad alcuni Stati membri per quanto riguarda la trasmissione dei dati a norma del regolamento (UE) n. 691/2011. In seguito all’adozione di tale decisione, sono state presentate ulteriori richieste di deroga da alcuni Stati membri che all’epoca non erano stati in grado di determinare la reale entità delle deroghe necessarie per ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati di cui al regolamento (UE) n. 691/2011.
L’Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana hanno chiesto deroghe giustificate dalla necessità di realizzare notevoli adeguamenti dei rispettivi sistemi statistici nazionali al fine di conformarsi al regolamento (UE) n. 691/2011. È quindi opportuno concedere le deroghe richieste. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, dette deroghe dovrebbero essere concesse agli Stati membri richiedenti per una durata massima di due anni dopo il termine legale per la trasmissione dei dati.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le deroghe richieste al regolamento (UE) n. 691/2011 di cui all’allegato della presente decisione sono concesse all’Irlanda, alla Repubblica ellenica, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Croazia e alla Repubblica italiana per i rispettivi periodi di riferimento ivi elencati.
Art. 2
L’Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2026 Per la Commissione Valdis Dombrovskis Membro della Commissione