Decisione (UE) 2026/2458 del Consiglio del 29 ottobre 2026 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2028, l'importo annuo per il 2027, l'importo della prima quota per il 2027 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2029 e 2030
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea1 («accordo interno»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015//3232, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
Il criterio di ripartizione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) è stabilito dall'articolo 1 dell’accordo interno.
Confermemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 15 ottobre 2026 la Commissione deve presentare una proposta che specifica il massimale dell'importo del contributo per il 2028, l'importo annuo del contributo per il 2027, l'importo della prima frazione del contributo per il 2027 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2029 e 2030.
A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI .
A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica3 («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
La decisione (UE) 2025/2324 del Consiglio4 fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2027 a 460000000 EUR soltanto per la Commissione, in quanto la BEI ha fornito la totalità dei suoi contributi all'11o FES nel 2025.
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che questa entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2028 è fissato a 400000000 EUR per la Commissione.
Art. 2
L'importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2027 è fissato a 460000000 EUR per la Commissione.
Art. 3
L'importo dei contributi che le parti del FES devono versare come prima quota per il 2027 è fissato a 200000000 EUR.
Art. 4
Un importo di 1500000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9o FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento come prima quota per il 2027 di cui all'articolo 3.
Art. 5
La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2029 è fissata a 300000000 EUR per la Commissione. La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2030 è fissata a 250000000 EUR per la Commissione.
Art. 6
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 29 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne