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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2405 della Commissione del 30 ottobre 2026 che non modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2127 per quanto riguarda modifiche minori e amministrative dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Ecolab UA BPF 1-Propanol» [notificata con il numero C(2026) 7659] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,

Il 4 novembre 2022, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2127 della Commissione2, è stata rilasciata alla società Ecolab Deutschland GmbH un’autorizzazione dell’Unione con il numero di autorizzazione EU-0028430-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «Ecolab UA BPF 1-Propanol». L’allegato di tale regolamento di esecuzione contiene il sommario delle caratteristiche del biocida per detta famiglia di biocidi.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione3 stabilisce norme procedurali per le diverse categorie di modifiche di cui all’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, l’8 agosto 2025 la società Ecolab Deutschland GmbH ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una domanda di modifica minore dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Ecolab UA BPF 1-Propanol» di cui all’allegato, titolo 2, di tale regolamento. La domanda è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-EW109476-15. La proposta di modifica minore di tale autorizzazione riguarda l’aggiunta di un nuovo prodotto. Tale prodotto conterrebbe tuttavia una nuova sostanza non attiva aggiunta intenzionalmente che non è presente nella composizione della famiglia di biocidi già autorizzata.

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, la società Ecolab Deutschland GmbH ha presentato all’Agenzia, nella stessa domanda, una notifica di modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Ecolab UA BPF 1-Propanol» di cui all’allegato, titolo 1, di tale regolamento. La modifica notificata riguarda l’aggiunta di denominazioni commerciali. Tali denominazioni commerciali sono direttamente connesse al prodotto di cui si propone l’autorizzazione nell’ambito della domanda di modifica minore.

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, il 12 marzo 2026 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere4 in merito alla modifica minore richiesta dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Ecolab UA BPF 1-Propanol». Conformemente all’allegato, titolo 2, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, l’aggiunta intenzionale di una sostanza non attiva a una famiglia di biocidi al di fuori della gamma autorizzata può essere considerata una modifica minore solo se sono soddisfatte determinate condizioni, tra cui il fatto che le proprietà fisico-chimiche e la durata di conservazione dei prodotti della famiglia di biocidi restino invariati. Nel parere l’Agenzia chiarisce che i dati presentati dal richiedente non dimostrano che il nuovo prodotto proposto avrebbe le stesse proprietà fisico-chimiche dei prodotti già autorizzati della famiglia di biocidi, in quanto la sostanza non attiva aggiunta intenzionalmente aumenta la viscosità. Tali dati non hanno dimostrato nemmeno che la durata di conservazione autorizzata di quattro anni sarebbe mantenuta. L’Agenzia ha concluso che la condizione di cui all’allegato, titolo 2, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 non è soddisfatta per quanto riguarda le proprietà fisico-chimiche e la durata di conservazione invariate. La modifica non può pertanto essere considerata una modifica minore e dovrebbe essere respinta.

Per quanto riguarda la modifica amministrativa notificata dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Ecolab UA BPF 1-Propanol», nel parere l’Agenzia ha concluso che la modifica proposta è una modifica amministrativa, quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento (UE) n. 528/2012 e come specificato nell’allegato, titolo 1, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. Tuttavia, poiché non ha potuto esprimere un parere favorevole sul nuovo biocida di cui si propone l’aggiunta alla famiglia di biocidi, come descritto nella domanda di modifica minore, l’Agenzia ha concluso che non dovrebbe essere autorizzata neanche l’aggiunta di denominazioni commerciali per tale nuovo prodotto.

Alla luce di quanto precede, non è opportuno modificare l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Ecolab UA BPF 1-Propanol» al fine di introdurvi le modifiche minori e amministrative richieste da Ecolab Deutschland GmbH.

È pertanto opportuno non modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2127,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione