DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (66/402/CEE)
Testo vigente
Art. 13
1. Gli Stati membri ammettono la commercializzazione di sementi di una specie di cereali sotto forma di determinati miscugli di sementi di varietà diverse purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi e i vari componenti del miscuglio rispondano, prima di essere mescolati, alle norme di commercializzazione loro applicabili.
2. Gli Stati membri ammettono che siano commercializzate sementi di cereali in miscugli di sementi di diverse specie, purché le diverse componenti del miscuglio siano conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione per esse vigenti.
2 bis. Le condizioni specifiche per la commercializzazione di tali miscugli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 21.
3. Sono applicabili le disposizioni degli articolo 8, 9 e 11, nonché quelle dell'articolo 10, salvo che per i miscugli l'etichetta è verde.
Art. 13 bis
Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
Nel quadro di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.
Art. 14
1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.
1 bis. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, autorizza per la commercializzazione delle sementi di cereali, nella totalità o in talune parti del territorio di uno o più Stati membri, che siano adottate disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato II per quanto riguarda la presenza di Avena fatua in tali sementi, qualora siano applicate disposizioni analoghe alla produzione indigena delle sementi in questione e nelle colture cereali della regione interessata sia effettivamente condotta una campagna di estirpazione dell'Avena fatua.
Art. 14 bis
Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 3 bis, primo trattino, a condizione che:
a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base,
b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e
c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,
il numero di riferimento della partita,
il mese e l'anno della chiusura, oppure
il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,
la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,
la varietà, indicata almeno in caratteri latini,
la dicitura «sementi pre-base»,
il numero di generazioni anteriori alle sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione».
L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.
Art. 15
1.
Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cereali
provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e
raccolte in un altro Stato membro,
devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.
Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
2.
Le sementi di cereali raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:
confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 1, e
accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.
Le disposizioni di cui al primo comma, relativa all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.
3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di cereali raccolte in un paese terzo siano, a richiesta, certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente:
i) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), oppure
ii) dall’ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i);
b) sono state sottoposte nella coltura di produzione a un’ispezione in campo che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;
c) è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato II per tale categoria.
Art. 16
1.
Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata:
a) se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I;
b) se sementi di cereali raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l’identità, per i contrassegni e il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda un paese terzo, procedere essi stessi alle costatazioni di cui al paragrafo 1, purché il Consiglio non si sia ancora pronunciato, ai sensi della presente direttiva, nei confronti di questo paese. Questo diritto si estingue il 1o luglio 1975.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva
4. Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21
Art. 17
1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.
2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.
3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 21.
Art. 18
La presente direttiva non si applica alle sementi di cereali per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.
Art. 19
1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di cereali, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.
2.
Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:
a) specie,
b) varietà,
c) categoria,
d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,
e) paese speditore,
f) importatore,
g) quantitativo di sementi.
Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.
Art. 20
1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di cereali immesse sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:
sementi raccolte in paesi terzi,
sementi adatte all'agricoltura biologica,
sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.
2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime.
4.
La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.
Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.
5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.
6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.
Art. 21
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE (in appresso denominato il «Comitato»).
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione3.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 21 bis
Le modifiche da apportare al contenuto degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.
Art. 21 ter
Le modifiche da apportare agli allegati per fissare le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e le altre specie i cui ibridi sono inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 ter, nonché le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi delle varietà ad impollinazione incrociata di triticale, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
Art. 22
Con riserva delle tolleranze previste nell'allegato II, punto 3 circa la presenza di organismi nocivi, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.
Art. 22 bis
1. Secondo la procedura di cui all'articolo 21, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda:
a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente,
b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica,
c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.
2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:
i) nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;
ii) nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.
Art. 23
Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1o luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1o luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:
alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene:
alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure
alle altre sementi se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c),
alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai «piccoli quantitativi»
alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo I, per le sementi di Hordeum vulgare L.
alle disposizioni dell'articolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,
ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda il primo e quarto trattino, ed entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda il secondo e terzo trattino.
La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.
Art. 23 bis
Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21, uno Stato membro può chiedere di essere totalmente o parzialmente dispensato dall'applicazione della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1:
a) per quanto riguarda le specie seguenti:
scagliola,
sorgo,
erba sudanese;
b) per quanto riguarda altre specie se non esiste normalmente riproduzione o commercializzazione delle sementi di tale specie nel suo territorio;
Art. 24
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1966. Per il Consiglio Il Presidente P. WERNER