Direttiva del Consiglio del 6 giugno 1972 relativa all'organizzazione di indagini annuali coordinate sull'attività industriale (72/221/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,
vista la proposta della Commissione,
considerando che per assolvere i compiti affidatile dal trattato la Commissione deve poter disporre di una documentazione statistica aggiornata e comparabile tra i vari Stati sulla struttura, sull'importanza e sullo sviluppo dell'industria e dell'artigianato negli Stati membri;
considerando che già in sede di preparazione del censimento industriale 1963, la Commissione ebbe a richiamare l'attenzione dei governi degli Stati membri sul fatto che lo sviluppo dell'economia industriale in un mercato comune esige un minimo di informazioni statistiche, ma che i dati disponibili nei vari Stati membri sono insufficienti o troppo poco comparabili per poter servire da documentazione valida per i suoi lavori;
considerando che nel frattempo la Comunità economica europea ha compiuto importanti progressi sulla via dell'integrazione; che nuove scelte di politica economica e nuovi orientamenti richiedono iniziative e decisioni basate su una valida documentazione quantitativa, ma che lo strumento statistico per il settore dell'industria e dell'artigianato non è tuttora adeguato a questa realtà economica;
considerando che tali carenze non consentono di raccogliere, sulla scorta delle statistiche industriali esistenti nei vari Stati membri, informazioni suscettibili di fornire una valida base per i lavori della Commissione, in particolare nei settori della politica economica a medio termine, della politica industriale e della politica di concorrenza;
considerando che è importante ottenere dagli Stati membri informazioni comparabili dell'attività industriale e che, pertanto, è necessario procedere ad indagini coordinate per quanto concerne il contenuto, il campo di applicazione, i concetti e le definizioni, i metodi, la suddivisione per attività industriali e per dimensioni delle unità statistiche, al fine di raccogliere un insieme di informazioni quantitative coerenti, che consentano di analizzare la situazione e lo sviluppo economico dei vari settori industriali, nonché la loro possibilità o difficoltà di espansione, e allo stesso tempo permettano di soddisfare i bisogni statistici per il calcolo del contributo fornito dall'industria e dall'artigianato al prodotto nazionale e per altri studi nel settore della sintesi statistica ed economica,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Gli Stati membri prendono, in cooperazione tecnica con la Commissione, tutte le misure atte a consentire la raccolta di dati annuali destinati all’elaborazione di statistiche coerenti sulla struttura e sull’attività produttrice dell’industria negli Stati membri. I dati vengono raccolti per la prima volta al più tardi nel 1974 e si riferiscono all’anno precedente.
Nel caso di nuovi stati membri, questi dati sono raccolti per la prima volta nell'anno della loro adesione e si riferiscono all'anno precedente.
Art. 2
Le indagini sono effettuate presso tutte le imprese industriali e, eventualmente, artigiane, con 20 o più dipendenti e la cui attività principale rientra in una delle categorie della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) che riguardano l'industria, compresi l'energia ed acqua, nonché l'edilizia e il genio civile (NACE da 1 a 5).
Le imprese con meno di 20 dipendenti sono incluse nelle indagini ad intervalli non superiori a cinque anni. La Commissione fissa, d'accordo con gli Stati membri, gli anni in cui si deve operare l'estensione periodica del campo delle indagini.
Le indagini presso le imprese con meno di 20 dipendenti possono essere effettuate per campione.
Art. 3
Le unità statistiche sono l'impresa e l'unità di attività economica nonché, per le esigenze delia statistica regionale, l'unità locale. Le unità statistiche sono definite nella parte I delia NACE.
Art. 4
Le indagini hanno per oggetto le variabili riportate nell’allegato della presente direttiva. Durante una prima tappa, che inizia al più tardi nel 1974, l’inclusione nel programma di indagini delle variabili indicate tra parentesi è facoltativa. A partire dall’indagine del 1977, che si riferisce al 1976, gli Stati membri raccolgono i dati sulla totalità delle variabili riportate in allegato. In allegato ; nel caso di nuovi stati membri, questi raccolgono i dati sulla totalità delle variabili riportate in allegato a partire dall'indagine, effettuata nell'anno successivo a quello loro adesione, che si riferisce all' anno della loro adesione.
Tuttavia, i dati che dovranno essere raccolti sulle imprese che occupano da 20 a 99 dipendenti vertono soltanto sulle variabili del numero delle persone occupate, la cifra d'affari, i salari e gli stipendi lordi versati nonché sugli acquisti di materie prime e prodotti intermediari e di servizi industriali.
Per le indagini periodiche presso le imprese che occupano meno di 20 dipendenti, la Commissione fa entro la fine del 1975 proposte sui dati che devono essere raccolti.
Sin dalla prima indagine si rilevano dati per unità locali (stabilimenti) per le tre variabili seguenti:
numero di persone occupate, totale, ma ad esclusione degli operai a domicilio;
salari e stipendi lordi versati, comprese le retribuzioni corrisposte agli operai a domicilio iscritti nel foglio paga;
investimenti in capitali fissi, totale.
Quest’ultima informazione completa i dati per imprese che vanno rilevati annualmente sugli investimenti, in conformità delia direttiva del Consiglio n. 64/475/CEE del 30 luglio 19641.
Art. 5
Fatta eccezione per le informazioni che le legislazioni nazionali assoggettano al segreto statistico, i risultati delle indagini sono trasmessi annualmente alla Commissione secondo un programma di tabelle comune ed una suddivisione per attività industriali corrispondente alle voci a tre cifre delia NACE.
Le eccezioni a tale regola generale relativa alla ripartizione per attività, i dettagli concernenti la presentazione dei risultati, comprese le suddivisioni per dimensione delle unità statistiche, e la forma di trasmissione dei risultati sono fissati dalla Commissione, d'accordo con gli Stati membri.
Gli Stati membri che per la raccolta e lo spoglio dei dati seguono una nomenclatura d'attività diversa dalla NACE prendono tutte le misure atte a garantire un passaggio perfetto dei risultati ottenuti secondo la nomenclatura utilizzata a quelli secondo la nomenclatura comunitaria.
Art. 6
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a ridurre ad un minimo i tempi di svolgimento e spoglio delle indagini, al fine di mettere i risultati di queste indagini il più rapidamente possibile a disposizione della Commissione.
Art. 7
Le spese risultanti dall'esecuzione delle indagini negli Stati membri rimangono a carico dei bilanci nazionali.
Art. 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addi 6 giugno 1972. Per il Consiglio Il Presidente G. Thorn [1] GU n. 131 del 13.8.1964, pag. 2193/64. --------------------------------------------------