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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 6 aprile 1976 che modifica la direttiva 75/271/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia) (76/401/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, modificata dalla direttiva 76/400/CEE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo3,

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il governo della Repubblica francese ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, una proposta diretta all'estensione delle zone di montagna che figurano nell'allegato alla direttiva 75/271/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia)3, nonchù le informazioni relative alle caratteristiche dei comuni o parti di comuni interessati da questa proposta;

considerando che l'indice stabilito per caratterizzare le condizioni climatiche molto difficili, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino, della direttiva 75/268/CEE è, per ciascun comune, un'altitudine media di almeno 600 metri nei Vosgi, 700 metri negli altri massicci e 800 metri sui versanti mediterranei;

considerando che l'indice stabilito per caratterizzare i forti pendii di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 75/268/CEE è superiore al 20 %;

considerando che, quando sussistono contemporaneamente i due fattori suddetti, le caratteristiche considerate sono un'altitudine minima di 500 metri e una pendenza media del 15 %; che solo un numero assai limitato dei comuni proposti non risponde interamente alle condizioni richieste, ma soddisfa tuttavia quelle dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE; che, essendo la loro economia strettamente legata a quella dei comuni limitrofi, e essendo il territorio della quasi totalità di essi compreso in questi comuni e nettamente più ridotto del territorio di questi ultimi, è tuttavia possibile classificare detti comuni tra le zone di montagna;

considerando che gli indici così stabiliti dal governo della Repubblica francese, al fine di definire le zone segnalate alla Commissione, corrispondono alle caratteristiche delle zone di montagna, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE;

considerando che l a comunicazione dello Stato membro in questione non indica quale sia la situazione attuale delle zone in questione dal punto di vista delle infrastrutture di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 75/268/CEE; che sembra che queste infrastrutture non siano sempre sufficienti e che, peraltro, l'assenza di informazioni relative ai programmi in corso, o previsti, non permetta di determinare i termini nei quali si produrrà un miglioramento sostanziale di questa situazione; che appare tuttavia opportuno iscrivere le zone in questione nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, restando inteso che il governo della Repubblica francese presenterà prossimamente alla Commissione una comunicazione dettagliata a questo proposito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Le zone indicate in allegato sono aggiunte all'elenco delle zone che figurano nell'allegato della direttiva 75/271/CEE.

Art. 2

Lo Stato membro in questione trasmetterà alla Commissione, entro la fine dell'anno 1976, una comunicazione dettagliata, indicante i termini entro i quali le misure relative ad un sostanziale miglioramento delle infrastrutture saranno effettive nelle zone elencate in allegato.

Art. 3

La Repubblica francese è destinataria della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976. Per il Consiglio Il Presidente J. HAMILIUS (2) Vedi pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale. (4) Parere espresso il 26.2.1976 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).