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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 1977 che modifica la direttiva 75/271/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia) (77/178/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, modificata dalla direttiva 76/400/CEE2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che il governo della Repubblica francese ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/368/CEE, trentuno zone che possono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5 di detta direttiva, figurare nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, nonchù le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone;

considerando che venticinque zone agricole svantaggiate, a sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE, sono omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione;

considerando che sono stati gli indici seguenti per quanto concerne la presenza di terre poco produttive di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 75/268/CEE: produzione agricola finale per ettaro di superficie agricola utilizzata inferiore all'80 % della media nazionale, o densità animale inferiore ad una unità di bestiame adulto per ettaro foraggero; che quest'ultimo indice si applica solamente quando la percentuale della superficie foraggera supera il 50 % della superficie agricola utilizzata;

considerando che i risultati economici delle aziende notevolmente inferiori alla media, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 75/268/CEE, sono stati determinati mediante un indice relativo al reddito lordo aziendale per unità lavorativa familiare annua inferiore all'80 % della media nazionale;

considerando che, per quanto riguarda la scarsa densità di popolazione dipendente in maniera preponderante dall'attivita agricola, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 75/268/CEE, sono stati fissati i seguenti indici: densità di popolazione per km2 inferiore al 50 % della media nazionale (94) e parte della popolazione attiva totale occupata nell'agricoltura non inferiore al 15 %;

considerando che, per definire le sei zone agricole svantaggiate di limitata superficie, colpite da svantaggi specifici e suscettibili di essere assimilate alle zone svantaggiate contemplate dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE, è stata presa in considerazione principalmente la presenza di condizioni naturali di produzione sfavorevoli: scarso rendimento produttivo e cattiva situazione idraulica del suolo, presenza di forti pendii, salinità ambientale eccessiva, nonchù svantaggi derivanti da vincoli imposti dalla conservazione dell'ambiente naturale, dalla vocazione turistica e dal carattere insulare di determinate zone; che, inoltre, si è tenuto presente che la superficie totale di queste zone, tenendo conto di quelle che già figurano nell'elenco comunitario conforme all'articolo 3, paragrafo 5, non può superare il 2,5 % della superficie dello Stato membro in questione;

considerando che la natura e il livello degli indici summenzionati, fissati dal governo della Repubblica francese al fine di definire i due tipi di zone comunicati alla Commissione, corrispondono, rispettivamente, alle caratteristiche delle zone svantaggiate e delle zone colpite da svantaggi specifici, di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE;

considerando che nella comunicazione dello Stato membro interessato non si precisa quale sia la situazione attuale di queste zone dal punto di vista delle infrastrutture collettive, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 75/268/CEE e che queste infrastrutture non sempre sembrano adeguate; che peraltro, mancando indicazioni relative precisare i termini entro i quali si avrà un miglioramento sostanziale di questa situazione; che appare, tuttavia, opportuno iscrivere le zone in questione nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, allegato alla direttiva 75/271/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia)4, restando inteso che il governo della Repubblica francese presenterà prossimamente alla Commissione una comunicazione dettagliata a questo proposito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

L'allegato della direttiva 75/271/CEE è modificato, con effetto dal 5 agosto 1976, con l'aggiunta delle zone indicate nell'allegato della presente direttiva.

Art. 2

Lo Stato membro in questione farà pervenire alla Commissione, entro la fine dell'anno 1977, una comunicazione dettagliata indicante i termini entro i quali le misure intese a determinare sostanziali miglioramenti delle infrastrutture collettive, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 75/268/CEE, diverranno effettive nelle zone di cui all'articolo 1.

Art. 3

La Repubblica francese è destinataria della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 14 febbraio 1977 Per il Consiglio Il Presidente J. SILKIN (3) Parere reso l'11 febbraio 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).