PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 1977 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (77/629/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite1, modificata da ultimo dalla direttiva 74/648/CEE del Consiglio2, in particolare l'articolo 17 bis,
considerando che in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche devono essere apportate modifiche al testo degli allegati della direttiva summenzionata, per i motivi di seguito menzionati;
considerando che è opportuno migliorare le condizioni previste dalla direttiva relativamente alla coltura dei materiali vegetativi della vite, al fine di trarre le conseguenze che risultano dalla presenza di organismi nocivi, in particolare laddove si tratti di malattie da virus o dei loro vettori;
considerando che la versione tedesca della direttiva deve essere corretta;
considerando che si devono prendere in considerazione nuove tecniche utilizzate per la calibrazione dei nesti;
considerando che per disporre il più rapidamente possibile di colture di viti sane conviene, in un primo stadio, consentire di apporre sull'etichetta ufficiale, indicazioni supplementari e facoltative ai materiali di base che sono stati sottoposti ad esami ufficialmente riconosciuti per quanto riguarda le malattie da virus;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato I della direttiva 68/193/CEE del Consiglio è modificato come segue:
1. Alla parte I, punto 3, le parole «organismi nocivi, in particolare da virus» sono sostituite dalle parole «organismi nocivi o loro vettori, in particolare nematodi, che trasportano le malattie da virus».
2. Nel testo tedesco della parte I, punto 5, la parola «Kurzknotigkeit» è sostituita dalla parole «Reisigkrankheit».
3.
Alla parte I, il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente:
«6. La proporzione dei ceppi mancanti dovuti ad organismi nocivi non deve superare
— 5 % nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati e
— 10 % nei vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione standard.
Se la mancanza di ceppi è dovuta a motivi diversi da quelli fitosanitari e se la proporzione di ceppi mancanti supera le percentuali precitate questi motivi devono figurare nel fascicolo di certificazione».
Art. 2
All'allegato II, parte III, punto 1, il testo della lettera B è sostituito dal testo seguente: «B. Lunghezza
a) Talee di portinnesto: lunghezza minima 1,05 m dalla base del nodo inferiore tenuto conto del meritallo superiore;
b) Talee di vivaio: lunghezza minima 55 cm dalla base del nodo inferiore tenuto conto del meritallo superiore; per Vitis vinifera, 30 cm;
c) Nesti:
— allorchù vi sono 5 gemme utilizzabili, lunghezza minima 50 cm dalla base del nodo inferiore tenuto conto del meritallo superiore;
— allorchù vi è una gemma utilizzabile, lunghezza minima 6,5 cm; il taglio è effettuato a una distanza minima dalla gemma di
— 1,5 cm al di sopra della gemma,
— 5,0 cm al di sotto della gemma».
Art. 3
All'allegato III, il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente:
Natura * Quantità *
«3. Nesti * *
— allrochù vi sono 5 gemme utilizzabili * 100 o 200 *
— allorchù vi è una gemma utilizzabile * 500 o un suo multiplo» *
Art. 4
L'allegato IV è modificato come segue:
1.
Dopo la parte A, la seguente parte è inserita:
«B. Inidcazioni supplementari ammesse per i materiali di moltiplicazione delle categorie di «base» e «certificate»
«I materiali di moltiplicazione di base / i materiali di una fase vegetativa anteriore ad essa, sono stati controllati da... (autorità competente) e sono stati riconosciuti esenti da... (malattie da virus) in base a... (metodo di esame)».
Queste indicazioni possono riferirsi a tutti i materiali delle categorie di «base» o «certificate» per quanto concerne l'accartocciamento foliare ed il complesso dell'arricciamento e, per i portinnesti, a titolo supplementare, la marezzatura.
Le prove devono essere ufficialmente riconosciute e debbono essere state effettuate per un periodo e controllato ufficialmente. Possono essere applicati:
— per tutte le malattie da virus, i metodi che prevedono saggi biologici con piante di vite,
— per il complesso dell'arricciamento oltre ai metodi precedenti, i metodi con piante erbacee, nonchù il metodo sierologico.»
2. La parte B diviene parte C.
Art. 5
Gli Stati membri provvedono per il 1° luglio 1978 all'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.
Art. 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1977. Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH