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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 1981 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammesso ed al dispositivo di scarico dei veicoli a motore (81/334/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi1, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE2 in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammesso e al dispositivo di scarico dei veicoli a motore3, modidificata da ultimo dalla direttiva 77/212/CEE4, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con l'esperienza acquisita in materia e tenuto conto dell'attuale livello della tecnica, è ora possibile emendare le prescrizioni riguardanti il metodo di misura del rumore provocato dai veicoli in movimento e fermi, al fine di meglio adeguarle alle effettive condizioni di uso;

considerando che le disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 70/157/CEE escludono la modifica dei valori limite dalla procedura di adeguamento al progresso tecnico; che è opportuno far figurare nella presente direttiva, a titolo informativo, i valori limite riportati nella direttiva 77/212/CEE; che si intende tuttavia abbassare detti valori al momento opportuno, conformemente alla procedura stabilita al riguardo;

considerando che tanto i dispositivi di scarico quanto taluni loro elementi sono commercializzati separatamente quali pezzi di sostituzione; che, qualora fosse possibile sottoporli a verifica prima di essere montati su un veicolo, la loro libera circolazione potrebbe essere facilitata con l'istituzione di un'omologazione CEE per detti dispositivi considerati quali entità tecniche ai sensi dell'articolo 9 bis aggiunto alla direttiva 70/156/CEE con la direttiva 78/315/CEE5;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 70/157/CEE è modificata:

1.

L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE nù l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo o di un tipo di dispositivo di scarico o di un tipo di elemento di siffatto dispositivo, considerato quale entità, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico:

— se il veicolo è conforme alle prescrizioni dell'allegato I per quanto riguarda il livello sonoro ed il dispositivo di scarico;

— se il dispositivo di scarico o l'elemento di siffatto dispositivo, considerato quale entità tecnica a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE, è conforme alle prescrizioni dell'allegato II».

2.

L'articolo 2 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2 bis

1. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso dei veicoli per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dipositivo di scarico, se detti livello e dispositivo sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I.

2. Gli Stati membri non possono vietare la messa in circolazione di un dispositivo di scarico o di un demento di siffatto dispositivo, considerato quale entità tecnica a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico qualora, a norma dell'articolo 2, detto dispositivo od elemento corrisponda ad un tipo per il quale è stata concessa l'omologazione».

3. Nell'articolo 3 i termini «1.1 e 1.4.1.4» sono sostituiti dai termini «punti 5.2.2.1 e 5.2.2.5 dell'allegato I».

4. L'allegato è sostituito dagli allegati I, II, III e IV della presente direttiva.

Art. 2

1.

Con decorrenza 1° gennaio 1982, gli Stati membri non possono:

— rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE od il rilascio del documento di cui all'articolo 10, punto 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, oppure l'omologazione di portata nazionale, nù

— vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

adducendo motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico, se il livello sonoro ed il dispositivo di scarico di detto tipo di veicolo o dei veicoli di cui trattasi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. Con decorrenza 1° ottobre 1984, gli Stati membri:

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, punto 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scarico non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva;

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scarico non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. Con decorrenza 1° ottobre 1985, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scarico non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Art. 3

Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1° gennaio 1982 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 4

La presente direttiva è destinata agli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1981. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione