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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1981 che modifica la direttiva 72/161/CEE concernente l'informfazione socioeconomica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (81/529/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando che l'articolo 9 della direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socioeconomica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura3, prevede che al termine di un periodo di cinque anni le modalità di quest'ultima siano oggetto di riesame da parte del Consiglio, su proposta della Commissione;

considerando che, al fine di stimolare un maggior numero di persone che lavorano già nell'agricoltura a partecipare a corsi di formazione professionale che beneficiano dell'aiuto comunitario, è opportuno aumentare l'importo globale imputabile per agricoltore che abbia seguito un corso di formazione professionale;

considerando che è opportuno permettere agli Stati membri di elaborare programmi speciali per la formazione dei dirigenti e degli amministratori delle cooperative nelle regioni in cui tali programmi siano necessari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 72/161/CEE è modificata come segue:

1.

L'intestazione del titolo II è sostituita dal seguente testo:

«Qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura e formazione dei dirigenti e amministratori di cooperative».

2.

All'articolo 5, è inserito il seguente paragrafo 2: «2. Nelle regioni in cui risultino necessari tali programmi, gli Stati membri istituiscono programmi speciali per la formazione di dirigenti e amministratori di cooperative che abbiano le qualifiche necessarie per garantire:

— la gestione di gruppi di produttori agricoli;

— la realizzazione attraverso tali gruppi o organizzazioni che offrano garanzie sufficienti per quanto riguarda la partecipazione degli agricoltori alla loro gestione di valide iniziative economiche nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

— creare gruppi e associazioni di produttori in conformità del regolamento (CEE) n. 1360/781;

— attuare i programmi previsti dai regolamenti (CEE) n. 355/772 e (CEE) n. 1361/783.

Detti programmi sono istituiti in particolare allo scopo di:

Il vecchio paragrafo 2 diventa paragrafo 3.

3. Il titolo III è soppresso e il vecchio titolo IV diventa titolo III.

4. All'articolo 12, paragrafo 1, le parole «articolo 7», sono sostituite da «articolo 5, paragrafo 2».

5. Gli importi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, sono sostituiti dai seguenti:

— primo trattino: 7 500 UC da 9 068 ECU (A);

— secondo trattino: 4 500 UC da 5 441 ECU (A);

— terzo trattino: 1 500 UC da 2 902 ECU (A).

6.

All'articolo 12, paragrafo 2, il quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

«- il 25 % delle spese realmente effettuate nel quadro delle misure previste dall'articolo 5, paragrafo 2, fino ad un importo globale di 2 902 ECU (A) per persona che abbia seguito un ciclo completo di lezioni di perfezionamento.».

Art. 2

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1981.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1981. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS RETTIFICHE Rettifica al regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione, del 26 marzo 1981, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 106 del 16 aprile 1981) Pagina 34, 35 e 36 allegato II, «X. UNGHERIA»: vedi G.U. Pagina 63, allegato IV, «V. CHILE»: anzichù: * leggi: * Moscatel do Alojandria * Moscatel de Alejandria * Moscatelos en gùnùral * Moscateles en general * Carignano * Carignane * Pagina 66, allegato IV, «VII. UNGHERIA»: vedi G.U.